DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1987 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di
Torino.
(GU n.283 del 2-12-1988)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Torino approvato
con  regio  decreto  30  settembre  1923,  n.  2102,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita'  di Torino e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato e modificato con i
decreti indicati nelle premesse,  e'  ulteriormente  modificato  come
appresso:
                            Articolo unico
  Dopo l'art. 487, e con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, e' inserito il seguente titolo IV:
                              Titolo IV
        SCUOLA DIRETTA A FINI SPECIALI PER ASSISTENTI SOCIALI
  Art.  488.  -  E'  istituita una scuola diretta a fini speciali per
assistenti sociali presso l'Universita' di Torino.
  La  scuola  ha  il  compito  di  preparare personale con competenze
professionali  nell'ambito  del  sistema  organizzato  delle  risorse
sociali  in  favore  di persone singole, di gruppi o di comunita' per
prevenire e risolvere situazioni di bisogno.
  Art.  489.  -  Il  corso di studi ha la durata di tre anni. Ciascun
anno prevede non meno  di  quattrocento  ore  di  insegnamento  e  di
attivita'  pratiche  guidate,  queste ultime per almeno 2/3 delle ore
previste negli anni 2› e 3›. In base alle  strutture  disponibili  la
scuola  e'  in  grado  di  accettare  un  numero  massimo di iscritti
determinati in trenta per ciascun anno di corso e per  un  totale  di
novanta studenti.
  Art.  490. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di
scienze politiche cui afferiscono gli insegnamenti.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  491.  - Le discipline obbligatorie sono cosi' ripartite negli
anni del corso:
  1› Anno:
   principi e fondamenti del servizio sociale;
   metodi e tecniche del servizio sociale I;
   diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia;
   diritto  pubblico,  con  particolare  riguardo  all'organizzazione
della pubblica amministrazione;
   medicina sociale e igiene;
   psicologia  dello  sviluppo,  con  elementi  di  psicopatologia  I
(biennale) con esame unico al termine del biennio.
  2› Anno:
   metodi e tecniche del servizio sociale II;
   programmazione,   amministrazione  e  organizzazione  dei  servizi
sociali I;
   psicologia  dello  sviluppo,  con  elementi  di psicopatologia (II
anno);
   istituzioni di sociologia;
   ricerca applicata al servizio sociale I (biennale) con esame unico
al termine del biennio;
   politica e legislazione sociale.
 3› Anno:
   metodi e tecniche del servizio sociale III;
   ricerca applicata al servizio sociale (II anno);
   programmazione,   amministrazione  e  organizzazione  dei  servizi
sociali II;
   politica dei servizi sociali;
   psicologia e sociologia della devianza.
  Tutte  le discipline obbligatorie sono istituite nella scuola e non
possono essere mutate. Lo studente  deve  inoltre  seguire,  uno  per
ciascun  anno di corso, almeno tre insegnamenti opzionali, scelti tra
quelli impartiti presso la scuola.
  Le discipline opzionali sono le seguenti:
   1) antropologia culturale;
   2) diritto penale;
   3) diritto penitenziario;
   4) economia politica;
   5) igiene mentale e psichiatria;
   6) psicologia dei gruppi e delle istituzioni;
    7) psicologia sociale;
    8) sociologia della famiglia;
    9) statistica sociale;
   10) storia delle istituzioni politiche.
  Le propedeuticita' sono le seguenti:
   non  si  puo'  essere  ammessi  a sostenere l'esame di "politica e
legislazione sociale" se non si sono superati gli esami  di  "diritto
privato"  con  particolare  riguardo  al  "diritto  di famiglia" e di
"diritto pubblico" con particolare riguardo all'organizzazione  della
pubblica amministrazione;
   non  si  puo'  essere ammessi a sostenere l'esame di "psicologia e
sociologia della devianza" se non  si  sono  superati  gli  esami  di
"psicologia  dello  sviluppo  con  elementi  di  psicopatologia" e di
"istituzioni di sociologia";
   non  si puo' essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel
secondo anno se non  si  sono  superati  gli  esami  di  "principi  e
fondamenti del servizio sociale" e di "metodi e tecniche del servizio
sociale I".
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  492.  -  L'attivita' pratica comporta esercitazioni afferenti
agli insegnamenti di:
   metodi e tecniche del servizio sociale (I, II, III);
   ricerca applicata al servizio sociale;
   programmazione,   amministrazione  e  organizzazione  dei  servizi
sociali (I e II).
  Art.  493. - Il tirocinio pratico si svolge di norma sotto la guida
di un docente di materia professionale per almeno due anni e  per  un
minimo  di due giorni la settimana, per periodi continuativi e per un
minimo complessivo di cinquecento ore  nel  triennio.  La  guida  del
docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori
degli enti convenzionati.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio, in caso di
valutazione negativa.
  Art.  494.  -  La  frequenza  alle  lezioni  e la partecipazione al
tirocinio pratico sono obbligatorie per almeno due terzi  dell'orario
previsto.
  Ai  sensi  dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,  le  attivita'  svolte  dagli
allievi   in  strutture  di  servizio  sociale,  anche  all'estero  o
nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in
materia  di  cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo,
possono essere valutate dal consiglio  della  scuola  ai  fini  della
frequenza  e  delle  attivita'  pratiche, quando tali attivita' siano
attinenti e coerenti con i programmi della scuola.
  Gli  esami  di  profitto  si  svolgono  secondo  le  vigenti  norme
universitarie.
  Gli   esami  di  tirocinio  pratico  consistono  di  una  relazione
dettagliata dell'attivita' professionale svolta e documentata.
  Art. 495. - All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove
abbia  frequentato  i  corsi  e  superato  gli  esami  in  tutti  gli
insegnamenti  fondamentali  ed in almeno tre insegnamenti opzionali e
tenuto conto del tirocinio pratico.
  L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita
secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di
una    dissertazione    scritta    su    un   argomento   di   natura
teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte  de conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1987
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 ottobre 1988
Registro n. 63, foglio n. 131