DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1987
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.(GU n.283 del 2-12-1988)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino approvato con regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 487, e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente titolo IV: Titolo IV SCUOLA DIRETTA A FINI SPECIALI PER ASSISTENTI SOCIALI Art. 488. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali presso l'Universita' di Torino. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze professionali nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali in favore di persone singole, di gruppi o di comunita' per prevenire e risolvere situazioni di bisogno. Art. 489. - Il corso di studi ha la durata di tre anni. Ciascun anno prevede non meno di quattrocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate, queste ultime per almeno 2/3 delle ore previste negli anni 2 e 3. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in trenta per ciascun anno di corso e per un totale di novanta studenti. Art. 490. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di scienze politiche cui afferiscono gli insegnamenti. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 491. - Le discipline obbligatorie sono cosi' ripartite negli anni del corso: 1 Anno: principi e fondamenti del servizio sociale; metodi e tecniche del servizio sociale I; diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia; diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione; medicina sociale e igiene; psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia I (biennale) con esame unico al termine del biennio. 2 Anno: metodi e tecniche del servizio sociale II; programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I; psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (II anno); istituzioni di sociologia; ricerca applicata al servizio sociale I (biennale) con esame unico al termine del biennio; politica e legislazione sociale. 3 Anno: metodi e tecniche del servizio sociale III; ricerca applicata al servizio sociale (II anno); programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II; politica dei servizi sociali; psicologia e sociologia della devianza. Tutte le discipline obbligatorie sono istituite nella scuola e non possono essere mutate. Lo studente deve inoltre seguire, uno per ciascun anno di corso, almeno tre insegnamenti opzionali, scelti tra quelli impartiti presso la scuola. Le discipline opzionali sono le seguenti: 1) antropologia culturale; 2) diritto penale; 3) diritto penitenziario; 4) economia politica; 5) igiene mentale e psichiatria; 6) psicologia dei gruppi e delle istituzioni; 7) psicologia sociale; 8) sociologia della famiglia; 9) statistica sociale; 10) storia delle istituzioni politiche. Le propedeuticita' sono le seguenti: non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di "politica e legislazione sociale" se non si sono superati gli esami di "diritto privato" con particolare riguardo al "diritto di famiglia" e di "diritto pubblico" con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione; non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di "psicologia e sociologia della devianza" se non si sono superati gli esami di "psicologia dello sviluppo con elementi di psicopatologia" e di "istituzioni di sociologia"; non si puo' essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel secondo anno se non si sono superati gli esami di "principi e fondamenti del servizio sociale" e di "metodi e tecniche del servizio sociale I". Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 492. - L'attivita' pratica comporta esercitazioni afferenti agli insegnamenti di: metodi e tecniche del servizio sociale (I, II, III); ricerca applicata al servizio sociale; programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali (I e II). Art. 493. - Il tirocinio pratico si svolge di norma sotto la guida di un docente di materia professionale per almeno due anni e per un minimo di due giorni la settimana, per periodi continuativi e per un minimo complessivo di cinquecento ore nel triennio. La guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio, in caso di valutazione negativa. Art. 494. - La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio pratico sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, le attivita' svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, possono essere valutate dal consiglio della scuola ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche, quando tali attivita' siano attinenti e coerenti con i programmi della scuola. Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie. Gli esami di tirocinio pratico consistono di una relazione dettagliata dell'attivita' professionale svolta e documentata. Art. 495. - All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno tre insegnamenti opzionali e tenuto conto del tirocinio pratico. L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima. Il presente decreto sara' inviato alla Corte de conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1987 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 ottobre 1988 Registro n. 63, foglio n. 131