Controvalore in lire italiane dell'unita' di conto europea agli effetti delle leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742, in materia di assicurazioni contro i danni e sulla vita.(GU n.288 del 9-12-1988)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visti gli articoli 82 e 86 della legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni; Visti gli articoli 3 e 82 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita; Accertato che per l'anno 1989 il controvalore in lire italiane dell'unita' di conto europea va riferito al 31 ottobre 1988; 1taj Vista la "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. C 280 del giorno 1 novembre 1988 che ha pubblicato la determinazione dell'unita' di conto europea al 31 ottobre 1988 in moneta nazionale dei vari Paesi membri della CEE; Decreta: A decorrere dal 31 dicembre 1988 e fino al 30 dicembre 1989 il controvalore in lire italiane dell'unita' di conto europea ai fini dell'applicazione delle leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742, e' pari a L. 1541,06. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 5 dicembre 1988 Il Ministro: BATTAGLIA