MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 dicembre 1988 

  Controvalore  in  lire  italiane  dell'unita' di conto europea agli
effetti delle leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742,
in materia di assicurazioni contro i danni e sulla vita.
(GU n.288 del 9-12-1988)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visti  gli  articoli  82  e  86 della legge 10 giugno 1978, n. 295,
concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro  i
danni;
  Visti  gli  articoli  3  e  82 della legge 22 ottobre 1986, n. 742,
concernente nuove norme per l'esercizio delle  assicurazioni  private
sulla vita;
  Accertato  che  per  l'anno  1989  il controvalore in lire italiane
dell'unita' di conto europea va riferito al 31 ottobre 1988;
1taj   Vista la "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. C 280
del giorno 1› novembre 1988 che ha pubblicato la determinazione
dell'unita' di conto europea al 31 ottobre 1988 in moneta nazionale
dei vari Paesi membri della CEE;
                               Decreta:
  A  decorrere  dal  31  dicembre  1988 e fino al 30 dicembre 1989 il
controvalore in lire italiane dell'unita' di conto  europea  ai  fini
dell'applicazione  delle  leggi  10  giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre
1986, n. 742, e' pari a L. 1541,06.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 5 dicembre 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA