MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 novembre 1988 

  Modificazione   alla   clausola  che  eleva  l'aliquota  minima  di
rivalutazione  delle  prestazioni  garantite  in  alcune  tariffe  di
assicurazione   sulla  vita  in  vigore,  presentata  dalla  Societa'
cattolica di assicurazione, in Verona.
(GU n.289 del 10-12-1988)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Visti  i decreti ministeriali del 2 settembre 1981, n. 13445, e del
20 ottobre 1984, n. 15666,  con  i  quali  sono  state  approvate  le
condizioni   speciali   di  polizza  comprensive  della  clausola  di
rivalutazione, da applicare a tariffe  di  assicurazione  in  vigore,
presentate dalla Societa' cattolica di assicurazione;
  Vista  la  domanda  in  data 3 giugno 1988 con la quale la Societa'
cattolica di assicurazioni, con sede in Verona, ha chiesto di elevare
l'aliquota di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe di
assicurazione sulla vita approvate con i predetti decreti;
  Vista  la  lettera  n.  822446  del  1›  agosto  1988, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto  con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
  A  parziale modifica dei decreti ministeriali del 2 settembre 1981,
n. 13445, e del 20 ottobre 1984, n.  15666,  citati  nelle  premesse,
l'aliquota   minima   di  retrocessione  del  rendimento  finanziario
previsto dalla clausola di rivalutazione delle prestazioni  garantite
nelle tariffe:
   2/RS  -  assicurazione  mista  a  premio  annuo  ed  a prestazioni
rivalutabili;
   2CO/RS  -  assicurazione  mista  a  premio  annuo  costante  ed  a
prestazione rivalutabile;
   2u/RS  -  assicurazione  mista  a  premio  unico  ed a prestazione
rivalutabile, presentate dalla Societa' cattolica  di  assicurazioni,
con sede in Verona, e' elevata dal 70% al 75%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 9 novembre 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA