N. 1069 ORDINANZA 24 novembre - 6 dicembre 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Edilizia   -   Lottizzazione   abusiva  con  esecuzione  di  opere  e
 lottizzazione abusiva negoziale con frazionamento e vendita di  lotti
 -  Oblazione  esclusa  per  il secondo tipo di abuso - Questione gia'
 dichiarata inammissibile (ordinanze nn. 317, 369, 704 e 807 del 1988)
 -  Carenza di elementi di valutazione della rilevanza della questione
 - Insufficienza della motivazione - Manifesta inammissibilita'.
 (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 31, 34, 35, 38 e 44).
 (Cost., art. 3)
 
(GU n.50 del 14-12-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 31, 34, 35,
 38 e 44 legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di  controllo
 dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni, recupero e sanatoria
 delle opere edilizie), promosso con l'ordinanza emessa il 23 novembre
 1987  dal  Pretore  di Nola nel procedimento penale a carico di Falco
 Domenico ed altri, iscritta al n. 156 del registro ordinanze  1988  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 18, prima
 serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  il Pretore di Nola, con ordinanza 23 novembre 1987,
 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli  articoli
 31,  34,  35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, nella parte
 in  cui  non  ammetterebbe  ad  oblazione  la  lottizzazione  abusiva
 negoziale,  caratterizzata dal solo frazionamento e vendita di lotti,
 cosi' come invece consente per la  lottizzazione  abusiva  realizzata
 con l'esecuzione di opere, ex art. 17 della l. 28 gennaio 1977 n. 10,
 modificato  dall'art.  20  della  legge  impugnata,  in   conseguente
 violazione dell'art. 3 Cost.;
      che  e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che  ha
 richiesto  declaratoria d'inammissibilita' della questione o, in ogni
 caso, d'infondatezza;
    Considerato   che   questa   Corte   ha  ripetutamente  dichiarato
 inammissibile la proposta questione, sotto il riflesso che i  giudici
 a  quo  si limitano a riferire che si tratta di lottizzazione abusiva
 negoziale, caratterizzata da frazionamento e vendita di lotti,  senza
 tenere  conto  che  l'art. 18 della legge impugnata ha riformulata la
 fattispecie, attribuendo la qualifica di "abusiva"  esclusivamente  a
 quella  lottizzazione negoziale che, attraverso il frazionamento e la
 vendita del  terreno  in  lotti,  abbia  sostanzialmente  predisposto
 l'illecita  trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi
 (cfr. ordinanze 317, 369, 704 e 805 del 1988),
      che,  pero',  una  siffatta  predisposizione puo' essere desunta
 soltanto da talune caratteristiche dei lotti, quali la dimensione, in
 relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli
 strumenti  urbanistici,  il  numero,  l'ubicazione  o  la   eventuale
 previsione  di  opere  di  urbanizzazione:  sempreche'  il  tutto, in
 relazione ad elementi  riferiti  agli  acquirenti,  denunci  in  modo
 univoco la destinazione a scopo edificatorio;
      che  di  tutti  tali  elementi  nemmeno l'attuale ordinanza reca
 traccia, in guisa che la Corte ancora una volta non e'  in  grado  di
 valutare   la  rilevanza  della  questione  per  insufficienza  della
 motivazione;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli articoli 31, 34, 35, 38 e 44  della
 legge  28  febbraio  1985  n.  47  (Norme  in  materia  di  controllo
 dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero  e  sanatoria
 delle  opere  edilizie), sollevata dal Pretore di Nola, con ordinanza
 23 novembre 1987, in riferimento all'art. 3 Cost.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C1876