N. 1074 ORDINANZA 24 novembre - 6 dicembre 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Successione  legittima  -  Categorie di successibili - Esclusione dei
 fratelli e sorelle naturali (riconosciuti o dichiarati del de  cuius)
 -  Anteposizione  dei  parenti  legittimi in mancanza di membri della
 famiglia legittima  -  Difetto  di  rilevanza  della  questione  come
 prospettata - Manifesta inammissibilita'.
 (Cod. civ., artt. 565 e 572).
 (Cost., artt. 3 e 30)
 
(GU n.50 del 14-12-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo  CASAVOLA,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro
 FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 565 e 572 del
 codice civile, promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre  1987  dal
 Tribunale  di  Chiavari  nel procedimento civile vertente tra Barbaro
 Augustina Gregoria ed altri e Sanguineti Gerolamo ed altri,  iscritta
 al  n.  134  del  registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n.  17  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1988;
    Visto  l'atto  di  costituzione  di  Sanguineti  Giovanni ed altri
 nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Chiavari,  con  ordinanza del 13
 ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e  30,  terzo
 comma,  Cost.,  questione  di legittimita' costituzionale degli artt.
 565 e 572 cod. civ. "nella parte in cui escludono dalle categorie dei
 chiamati  alla successione legittima i fratelli e le sorelle naturali
 riconosciuti  o  dichiarati  del  de  cuius,   ovvero   agli   stessi
 antepongono  tutti  i  parenti  legittimi in mancanza di membri della
 famiglia legittima" (sc. di fratelli o sorelle legittimi);
      che  l'incidente  di costituzionalita' e' insorto in un giudizio
 di petizione  dell'eredita'  promosso  dai  discendenti  di  fratelli
 naturali  della  de  cuius contro i discendenti di fratelli e sorelle
 della  madre  della  medesima,  parenti  legittimi  in  quarto  grado
 (cugini),  chiamati  all'eredita'  ai  sensi  delle  norme citate del
 codice civile;
      che  tali norme, ad avviso del giudice remittente, urtano contro
 l'art. 30, terzo comma, Cost., dove il limite posto al  principio  di
 piena  tutela  giuridica e sociale dei figli naturali dai diritti dei
 membri della famiglia legittima va interpretato con riferimento  alla
 famiglia  in  senso  stretto,  in  guisa da escludere dall'eredita' i
 fratelli  naturali  del  de  cuius  solo  in  presenza  di   fratelli
 legittimi;  e  conseguentemente  contrastano anche con l'art. 3 Cost.
 "sotto il profilo della mancata tutela dei figli naturali in  assenza
 di membri della famiglia legittima intesa in senso stretto";
     che  nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti gli eredi
 legittimi,  convenuti   nel   giudizio   a   quo,   concludendo   per
 l'inammissibilita'   o,   in   subordine,  per  l'infondatezza  della
 questione: inammissibile per difetto di rilevanza, non essendo  stato
 impugnato anche l'art. 468 cod. civ., che ammette la rappresentazione
 ereditaria solo in favore dei  discendenti  dei  fratelli  legittimi;
 infondata,  perche' nessun rapporto giuridico di parentela esiste tra
 fratelli naturali, e tanto meno tra ciascuno di essi e i  discendenti
 degli  altri,  cosi' che non a proposito e' invocato l'art. 30, terzo
 comma, Cost., la cui disposizione  riguarda  soltanto  lo  status  di
 figlio  naturale  nei  confronti  del  genitore  del  quale  e' stata
 accertata la paternita' o la maternita' naturale;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato  dall'Avvocatura  dello  Stato,   domandando   che   la
 questione   sia  dichiarata  infondata,  in  quanto  "la  successione
 legittima   e'   proprio   disciplinata   nell'interesse   morale   e
 patrimoniale  della  famiglia,  intendendosi  per  questa  non quella
 nucleare,  ma  quella  piu'   comprensiva,   cui   evidentemente   il
 legislatore  ha  avuto  riguardo nella determinazione delle categorie
 dei successibili";
    Considerato  che  oggetto  del  giudizio  a  quo e' la pretesa dei
 discendenti dei fratelli naturali della de cuius di  essere  chiamati
 all'eredita' a preferenza dei parenti legittimi in quarto grado;
      che  in  nessun modo tale pretesa potrebbe fondarsi su un titolo
 di vocazione ereditaria diretta, non essendo configurabile in base ad
 alcuna  norma, ne' di legge ordinaria ne' di rango costituzionale, un
 rapporto giuridico di  parentela  tra  i  discendenti  di  un  figlio
 naturale  riconosciuto  e  un altro figlio, legittimo o naturale, del
 medesimo genitore;
      che  pertanto, per dare ingresso alla detta pretesa, non sarebbe
 sufficiente la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  degli
 artt.  565  e  572  cod.  civ., nella parte in cui non ammettono alla
 successione legittima i fratelli naturali, ma  occorrerebbe  altresi'
 rimuovere  l'ostacolo  dell'art.  468,  nella  parte in cui limita la
 rappresentazione,  nella  linea  collaterale,  ai   discendenti   dei
 fratelli e delle sorelle legittimi dell'ereditando;
      che  solo  le prime due norme sono state impugnate dal giudice a
 quo, mentre e' stata da  lui  espressamente  disattesa  l'istanza  di
 parte  di  sollevare  incidente  di costituzionalita' anche in ordine
 alla terza, onde la questione,  cosi'  delimitata,  appare  priva  di
 rilevanza;
    Visti  gli  artt.  26  della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, delle
 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  565  e  572   cod.   civ.
 sollevata,  in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost., dal
 Tribunale di Chiavari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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