N. 1077 ORDINANZA 24 novembre - 6 dicembre 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Imposte  in  genere  -  Diritti  di  visita  sanitaria  e  di servizi
 amministrativi per importazione merci  da  Paesi  C.E.E.  -  Indebita
 percezione  da  parte  dell'amministrazione  finanziaria - Istanza di
 restituzione delle somme - Questione  gia'  dichiarata  inammissibile
 (sentenza   n.   113/1985   e  ordinanza  n.  139/1988)  -  Manifesta
 inammissibilita'.
 (D.-L.  30  settembre  1982,  n. 688, art. 19, convertito in legge 27
 novembre 1982, n. 873).
 (Cost., artt. 3 e 24)
 
(GU n.50 del 14-12-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30
 settembre 1982,  n.  688  ("Misure  urgenti  in  materia  di  entrate
 fiscali"),  convertito  con l. 27 novembre 1982, n. 873, promossi con
 le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza emessa il 20 ottobre 1985 dal Tribunale di Venezia
 nel  procedimento  civile  vertente  tra  Ditta  Mantovani  Otello  e
 Amministrazione  delle  Finanze  dello  Stato, iscritta al n. 276 del
 registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 25 prima serie speciale, dell'anno 1988;
      2)  ordinanza emessa il 20 ottobre 1985 dal Tribunale di Venezia
 nel procedimento civile  vertente  tra  s.p.a.  Burro  delle  Alpi  e
 Ministero  della  Sanita'  ed  altro  iscritta al n. 277 del registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 25 prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  costituzione  di  Padovani  Remo ed altri quale
 successore nella  lite  di  Mantovani  Otello  nonche'  gli  atti  di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto   che   -  nel  corso  di  due  procedimenti  concernenti
 analogamente   l'istanza   di   restituzione   di   somme    ritenute
 indebitamente  percette dalla Amministrazione delle finanze, a titolo
 di diritti di  visita  sanitaria  e  di  servizi  amministrativi  per
 importazioni  di  merci  da paesi della CEE - il Tribunale di Venezia
 con le ordinanze indicate  in  epigrafe  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 19 d.l. 30 settembre 1982, n.
 688 ("Misure urgenti  in  materia  fiscale"),  convertito  in  l.  27
 novembre 1982, n. 873, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.;
      che,  secondo  l'autorita'  rimettente,  la  sottoposizione  del
 rimborso delle  imposte  a  limiti  ed  oneri  previsti  nella  norma
 impugnata  porrebbe  in  situazione  ingiustificatamente deteriore il
 contribuente e confliggerebbe percio' con il principio di eguaglianza
 e con il diritto di difesa in giudizio;
      che  nei  due giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione fosse dichiarata inammissibile;
      che   la  richiesta  dichiarazione  di  inammissibilita'  veniva
 ribadita in una memoria depositata in prossimita'  della  discussione
 in camera di consiglio;
    Considerato  che  i  giudizi  riguardano  una identica questione e
 vanno, quindi, riuniti;
      che  la  questione  sollevata con le predette ordinanze e' stata
 gia' dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 113 del
 1985 e da ultimo con ordinanza n. 139 del 1988;
      che nella predetta sentenza si e' osservato che il diritto degli
 importatori al rimborso di tributi indebitamente corrisposti trova la
 propria  disciplina  nel  diritto  comunitario, comprendente anche le
 statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della  Corte  di
 giustizia;
      che, conseguentemente, la proposta questione rientra nell'ambito
 di operativita' della normativa comunitaria, la  quale  prevale,  ove
 contrastante, sulla censurata disposizione della legge nazionale;
      che nelle ordinanze di remissione non sono stati dedotti profili
 sostanzialmente nuovi rispetto  a  quelli  esaminati  con  la  citata
 sentenza;
      che,    pertanto,    la   questione   deve   essere   dichiarata
 manifestamente  inammissibile,  perche'  e'   stata   impugnata   una
 normativa  (quella  nazionale)  che non e' applicabile nel giudizio a
 quo;
    Visti  gli  artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi  innanzi
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 19 d.l. 30 settembre  1982,  n.
 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873 ("Misure urgenti in
 materia di entrate fiscali"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e
 24  Cost.  dal  Tribunale  di  Venezia  con  le ordinanze indicate in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
                    Il Presidente e redattore: SAJA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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