N. 1077 ORDINANZA 24 novembre - 6 dicembre 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Diritti di visita sanitaria e di servizi amministrativi per importazione merci da Paesi C.E.E. - Indebita percezione da parte dell'amministrazione finanziaria - Istanza di restituzione delle somme - Questione gia' dichiarata inammissibile (sentenza n. 113/1985 e ordinanza n. 139/1988) - Manifesta inammissibilita'. (D.-L. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873). (Cost., artt. 3 e 24)(GU n.50 del 14-12-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in materia di entrate fiscali"), convertito con l. 27 novembre 1982, n. 873, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 20 ottobre 1985 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra Ditta Mantovani Otello e Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 276 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 prima serie speciale, dell'anno 1988; 2) ordinanza emessa il 20 ottobre 1985 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra s.p.a. Burro delle Alpi e Ministero della Sanita' ed altro iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di costituzione di Padovani Remo ed altri quale successore nella lite di Mantovani Otello nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Saja; Ritenuto che - nel corso di due procedimenti concernenti analogamente l'istanza di restituzione di somme ritenute indebitamente percette dalla Amministrazione delle finanze, a titolo di diritti di visita sanitaria e di servizi amministrativi per importazioni di merci da paesi della CEE - il Tribunale di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 d.l. 30 settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in materia fiscale"), convertito in l. 27 novembre 1982, n. 873, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; che, secondo l'autorita' rimettente, la sottoposizione del rimborso delle imposte a limiti ed oneri previsti nella norma impugnata porrebbe in situazione ingiustificatamente deteriore il contribuente e confliggerebbe percio' con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa in giudizio; che nei due giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione fosse dichiarata inammissibile; che la richiesta dichiarazione di inammissibilita' veniva ribadita in una memoria depositata in prossimita' della discussione in camera di consiglio; Considerato che i giudizi riguardano una identica questione e vanno, quindi, riuniti; che la questione sollevata con le predette ordinanze e' stata gia' dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 113 del 1985 e da ultimo con ordinanza n. 139 del 1988; che nella predetta sentenza si e' osservato che il diritto degli importatori al rimborso di tributi indebitamente corrisposti trova la propria disciplina nel diritto comunitario, comprendente anche le statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia; che, conseguentemente, la proposta questione rientra nell'ambito di operativita' della normativa comunitaria, la quale prevale, ove contrastante, sulla censurata disposizione della legge nazionale; che nelle ordinanze di remissione non sono stati dedotti profili sostanzialmente nuovi rispetto a quelli esaminati con la citata sentenza; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, perche' e' stata impugnata una normativa (quella nazionale) che non e' applicabile nel giudizio a quo; Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 d.l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873 ("Misure urgenti in materia di entrate fiscali"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dal Tribunale di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988. Il Presidente e redattore: SAJA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1884