REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1988, n. 47 

  Provvedimenti finanziari conseguenti all'adozione di ordinanze
contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
(GU n.51 del 17-12-1988)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 38
                         del 29 giugno 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   Il  presidente  della  giunta  regionale,  nell'emanare  gli  atti
previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica  10
settembre  1982,  n.  915,  adotta  i  provvedimenti amministrativi e
finanziari necessari per assicurarne l'esecuzione.
   Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione della presente legge si fa
fronte con le seguenti variazioni al bilancio 1988 da apportarsi, per
analogo  importo,  agli  stati di previsione della competenza e della
cassa:
  (Omissis).
   Le  spese  di cui alla presente legge sono dichiarate obbligatorie
ai sensi e per gli effetti  dell'art.  93  della  legge  regionale  6
maggio 1977, n. 28.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
   La  presente  legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
    Firenze, addi' 20 giugno 1988
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 17
maggio 1988 ed e' stata vistata dal commissario  del  Governo  il  18
giugno 1988.