REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1988, n. 51 

  Integrazione dell'art. 22 della legge regionale 18/72. Norme per il
funzionamento del CO.RE.CO e delle sue sezioni decentrate.
(GU n.51 del 17-12-1988)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 42
                         del 20 luglio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   Al  2  comma dell'art. 22 della legge regionale 6 luglio 1972, n.
18 si aggiunge il seguente:
   "Al  fine  di  consentire  il  debito  supporto  tecnico-operativo
all'azione  di  coordinamento  di  cui  al  precedente  art.  19,  il
coordinatore  dell'ufficio  del  comitato regionale di cui all'art. 4
della legge regionale 26 agosto 1987, n. 48,  convoca,  con  scadenza
periodica   e  comunque  in  corrispondenza  con  le  conferenze  dei
presidenti degli organi di controllo, apposite riunioni dei dirigenti
responsabili gli uffici di controllo delle sezioni decentrate.
   Nell'esercizio di tale attivita' il predetto coordinatore risponde
al presidente del comitato  regionale.  Il  presidente  della  giunta
regionale,  nell'ambito  delle  prerogative  di  cui all'art. 21 u.c.
della legge regionale 6 luglio 1972, n. 18,  puo'  demandare  a  tale
funzionario  lo studio e l'acquisizione dei dati inerenti l'attivita'
del comitato di controllo e delle sue sezioni decentrate. Anche a tal
fine  il coordinatore di cui sopra si avvale dell'opera dei dirigenti
responsabili gli uffici di controllo  che  sono  tenuti,  ognuno  per
quanto  di  competenza,  a fornire la dovuta collaborazione ed i dati
richiesti".
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 15 luglio 1988
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente  legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 7
giugno 1988 ed e' stata vistata  dal  commissario  del  Governo  l'11
luglio 1988.