Autorizzazione a La Viscontea S.p.a., in Milano, ad esercitare l'attivita' assicurativa in alcuni rami danni.(GU n.298 del 21-12-1988)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la domanda in data 21 marzo 1988 de La Viscontea - Compagnia di assicurazioni e riassicurazione - Societa' per azioni, in breve La Viscontea S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel territorio della Repubblica in alcuni rami danni; Vista la lettera in data 6 luglio 1988, n. 810674 con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 23 novembre 1988; Considerato che, ai fini di garantire la effettiva attuazione del programma di attivita' presentato, gli azionisti che detengono la maggioranza del capitale sociale si sono impegnati a non procedere, nel primo quinquennio di attivita', ad alcuna alienazione del pacchetto azionario di controllo; Decreta: La Viscontea - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni - Societa' per azioni, in breve La Viscontea S.p.a., con sede in Milano, e' autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami: infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; R.C. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilita' del vettore; R.C. aeromobili; R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione dell'assicurazione obbligatoria dei natanti; R.C. generale; credito; cauzione; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 13 dicembre 1988 Il Ministro: BATTAGLIA