MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 1988 

  Coefficienti  di aggiornamento dei redditi iscritti nel catasto dei
fabbricati per l'anno 1989.
(GU n.298 del 21-12-1988)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  34,  primo  comma,  del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che dispone  la  determinazione
dei   redditi  dei  fabbricati  mediante  l'applicazione  di  tariffe
d'estimo stabilite per ciascuna categoria e  classe,  ovvero,  per  i
fabbricati  a  destinazione  speciale  o  particolare, mediante stima
diretta;
  Visto  l'art.  88  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597 che, nelle more della  prima  revisione  delle
tariffe  ai sensi del precedente art. 34, secondo comma, prevede, tra
l'altro,  l'aggiornamento  dei  redditi   dei   fabbricati   mediante
l'applicazione dei coefficienti stabiliti annualmente con decreto del
Ministro  delle  finanze,  su  conforme  parere   della   Commissione
censuaria centrale;
  Considerato  che  l'art.  2,  comma  2, del decreto-legge 6 gennaio
1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60, ha  prorogato
ulteriormente  al  31  dicembre  1990  il termine di cui all'art. 12,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  604,  concernente la prima revisione generale degli estimi
degli immobili urbani;
  Visto  il  parere espresso dalla Commissione censuaria centrale con
deliberazione n. 3648 del 6 dicembre 1988;
                               Decreta:
   I  redditi  dei  fabbricati  imputabili  al reddito complessivo da
assoggettare  all'imposta  sul   reddito   delle   persone   fisiche,
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale
sui  redditi  per  l'anno  1989,  si  determinano  moltiplicando   le
corrispondenti   rendite   iscritte   in   catasto   per  i  seguenti
coefficienti:
 
                I. - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA
 
Gruppo A: (Unita' immobiliari
per uso di abitazioni o assimi
labili):
                                 Simboli delle                 Coeffi
                                   categorie                   cienti
                                     --                          -
  Abitazioni di tipo signorile.      A/1                         420
  Abitazioni di tipo civile . .      A/2                         330
  Abitazioni di tipo economico.      A/3                         310
  Abitazioni di tipo popolare .      A/4                         250
  Abitazioni di tipo ultrapopolare . A/5                         240
  Abitazioni di tipo rurale. . . . . A/6                         250
  Abitazioni in villini. . . . . . . A/7                         370
  Abitazioni din ville . . . . . . . A/8                         480
  Castelli, palazzi di eminenti
pregi artistici e storici. . . . . . A/9                         210
  Uffici e studi privati . . . . . . A/10                        520
  Abitazioni ed alloggi
tipici dei luoghi. . . . . . . . . . A/11                        270
 
Gruppo B: (Unita' immobiliari per
uso di alloggi collettivi):
 
  Collegi e convitti, educandati,
ricoveri, orfanotrofi, ospizi,
conventi, seminari, caserme . . . .  B/1                         350
  Case di cura ed ospedali
(compresi quelli costruiti o
adattati per tali speciali scopi
e non suscettibili di destinazione
diversa senza radicali
trasformazioni) . . . . . . . . . .  B/2                         350
  Prigioni e riformatori. . . . . .  B/3                         350
  Uffici pubblici . . . . . . . . .  B/4                         350
  Scuole e laboratori scientifici .  B/5                         350
  Biblioteche, pinacoteche, musei,
gallerie, accademie che non hanno
sede in edifici della categoria A/9  B/6                         210
  Cappelle ed oratori non destinati
all'esercizio pubblico dei culti. .  B/7                         350
  Magazzini sotterranei per
depositi di derrate . . . . . . . .  B/8                         350
 
Gruppo C: (Unita' immobiliari a
destinazione ordinaria commerciale
e varia):
   Negozi e botteghe. . . . . . . .  C/1                         490
  Magazzini e locali di deposito. .  C/2                         420
  Laboratori per arti e mestieri. .  C/3                         420
  Fabbricati e locali per
esercizi sportivi . . . . . . . . .  C/4                         420
  Stabilimenti balneari e di
acque curative. . . . . . . . . . .  C/5                         420
  Stalle, scuderie, rimesse,
autorimesse . . . . . . . . . . . .  C/6                         420
  Tettoie chiuse o aperte . . . . .  C/7                         420
 
                II. - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE
 
                                  Simboli delle               Coeffi
                                    categorie                 cienti
                                       --                       -
  (Opifici ed in genere fabbricati
costruiti per le speciali esigenze
di una attivita' industriale o
commerciale e non suscettibili
di una destinazione estranea alle
esigenze suddette senza radicali
trasformazioni) . . . . . . . . . .  da D/1 a D/9                490
 
              III. - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE
 
                                  Simboli delle               Coeffi
                                    categorie                 cienti
                                       --                       -
  (Altre unita' immobiliari
che, per le singolarita' delle
loro caratteristiche, non siano
raggruppabili in classi) . . . . .   da E/1 a E/9                300
   Roma, addi' 16 dicembre 1988
                                                 Il Ministro: COLOMBO