Autorizzazione alla riduzione del termine previsto dall'articolo 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare di Catania nella Banca popolare di Novara.(GU n.301 del 24-12-1988)
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Viste le istanze in data 3 dicembre 1988 con le quali la Banca popolare di Novara, societa' cooperativa a responsabilita' limitata, con sede in Novara, e la Banca popolare di Catania, societa' cooperativa a responsabilita' limitata, con sede in Catania, in persona dei rispettivi presidenti, hanno chiesto la riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare di Catania nella Banca popolare di Novara; Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472; Visto il nulla osta della Banca d'Italia in data 8 marzo e 6 aprile 1988; Considerato che la detta fusione risponde a necessita' di pubblico interesse; Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Si autorizza l'abbreviazione del termine stabilito dall'art. 2503 del codice civile da tre mesi a quindici giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare di Catania nella Banca popolare di Novara. Roma, addi' 23 dicembre 1988 Il Ministro: VASSALLI