DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1988
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Verona.(GU n.302 del 27-12-1988)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 72 e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in genetica medica. Scuola di specializzazione in genetica medica Art. 73. - E' istituita la scuola di specializzazione in genetica medica presso l'Universita' degli studi di Verona. La scuola ha lo scopo di fornire la preparazione e le competenze professionali necessarie all'applicazione della genetica in medicina mediante un biennio propedeutico. Tale preparazione e' successivamente completata mediante un ulteriore biennio ad indirizzo differenziato. Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 76 e le diverse professionalita' conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della genetica medica, la scuola si articola negli indirizzi: medico e tecnico. La scuola rilascia i titoli di specialista in genetica medica, indirizzo medico, indirizzo tecnico. Art. 74. - La scuola ha la durata di quattro anni. Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovra' essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovra' indicare l'indirizzo prescelto. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi. Art. 75. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia. Contribuiscono con le loro strutture al funzionamento della scuola i seguenti istituti: di scienze biologiche, di chimica biologica, di clinica pediatrica, di clinica ginecologica e ostetrica. Art. 76. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione all'indirizzo medico i laureati in medicina e chirurgia. Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo tecnico i laureati in medicina e chirurgia e SNMF corso di laurea in scienze biologiche. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 77. - La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) biologica; b) tecnico metodologica; c) genetica; d) medica. Art. 78. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Biologica: biologia cellulare; chimica biologica; patologia generale. b) Tecnico metodologica: biometria e metodologia statistica; genetica medica; citogenetica; endocrinologia e dosaggi ormonali; oncologia; genetica ematologica; tecniche citologiche e citogenetiche; biochimica clinica; diagnostica prenatale. c) Genetica: genetica generale; genetica molecolare; genetica di popolazione; genetica umana; immunogenetica. d) Medica: genetica medica generale; genetica medica speciale; genetica clinica prenatale e pediatrica; citogenetica clinica; fisiopatologia della riproduzione. Art. 79. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata in un'attivita' didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed una attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: 1 Anno: 1 Anno: Biologica (ore 220): biologia cellulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ore 60 chimica biologica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 80 patologia generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 80 Tecnico metodologica (ore 80): biometria e metodologia statistica . . . . . . . . . . . " 80 Genetica (ore 100): genetica generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 Monte ore elettivo: ore 400. 2 Anno: Tecnico metodologica (ore 100): genetica medica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ore 100 Genetica (ore 300): genetica molecolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 70 genetica di popolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . " 60 genetica umana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 immunogenetica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 70 Monte ore elettivo: ore 400. 3 Anno - Indirizzo medico: Tecnico metodologica (ore 200): citogenetica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ore 70 oncologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 70 diagnostica prenatale . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 60 Medica (ore 200): fisiopatologia della riproduzione . . . . . . . . . . . . " 200 Monte ore elettivo: ore 400. 4 Anno - Indirizzo medico: Medica (ore 400): genetica medica generale . . . . . . . . . . . . . . . .ore 150 genetica medica speciale . . . . . . . . . . . . . . . . " 150 genetica clinica prenatale e pediatrica . . . . . . . . . " 100 Monte ore elettivo: ore 400. 3 Anno - Indirizzo tecnico: Tecnico metodologica (ore 300): genetica medica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ore 130 tecniche citologiche e citogenetiche . . . . . . . . . .ore 100 biochimica clinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 70 Medica (ore 100): fisiopatologia della riproduzione . . . . . . . . . . . . " 100 Monte ore elettivo: ore 400. 4 Anno - Indirizzo tecnico: Tecnico metodologica (ore 300): endocrinologia e dosaggi ormonali . . . . . . . . . . . .ore 80 genetica ematologica . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 80 diagnostica prenatale . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 140 Medica (ore 100): citogenetica clinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 Monte ore elettivo: ore 400. Art. 80. - Durante i quattro anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori: laboratorio di genetica, istituto di scienze biologiche; centro malattie metaboliche ereditarie, istituto di clinica pediatrica; ambulatorio divisionale di genetica, clinica pediatrica. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartira' annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 30 settembre 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 ottobre 1988 Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 207