DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1988 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di
Verona.
(GU n.302 del 27-12-1988)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766,
e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Verona, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo  l'art.  72 e con lo spostamento della numerazione successiva,
sono inseriti i seguenti nuovi articoli,  relativi  alla  istituzione
della scuola di specializzazione in genetica medica.
            Scuola di specializzazione in genetica medica
  Art.  73.  - E' istituita la scuola di specializzazione in genetica
medica presso l'Universita' degli studi di Verona.
  La  scuola  ha  lo scopo di fornire la preparazione e le competenze
professionali necessarie all'applicazione della genetica in  medicina
mediante    un    biennio    propedeutico.   Tale   preparazione   e'
successivamente completata mediante un ulteriore biennio ad indirizzo
differenziato.
  Attesa  la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto
precisato dal  successivo  art.  76  e  le  diverse  professionalita'
conseguibili  al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della
genetica medica, la scuola si  articola  negli  indirizzi:  medico  e
tecnico.
  La  scuola  rilascia  i  titoli  di specialista in genetica medica,
indirizzo medico, indirizzo tecnico.
  Art. 74. - La scuola ha la durata di quattro anni.
  Dopo  gli  anni  comuni  lo specializzando all'atto dell'iscrizione
all'anno di corso nel  quale  dovra'  essere  frequentato  uno  degli
indirizzi attivati dovra' indicare l'indirizzo prescelto.
  Ciascun  anno  di  corso prevede ottocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
cinque   per   ciascun   anno  di  corso,  per  un  totale  di  venti
specializzandi.
  Art.  75. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia.  Contribuiscono  con  le  loro  strutture al funzionamento
della scuola i seguenti istituti: di scienze biologiche,  di  chimica
biologica,   di   clinica   pediatrica,  di  clinica  ginecologica  e
ostetrica.
  Art.  76.  -  Sono  ammessi  alle  prove  per ottenere l'iscrizione
all'indirizzo medico i laureati in medicina e chirurgia.
  Sono  ammessi  alle  prove per l'iscrizione all'indirizzo tecnico i
laureati in medicina e chirurgia e SNMF corso di  laurea  in  scienze
biologiche.
  Per  l'iscrizione  alla scuola e' richiesto il possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art.  77.  -  La  scuola  comprende  quattro aree di insegnamento e
tirocinio professionale:
    a) biologica;
    b) tecnico metodologica;
    c) genetica;
    d) medica.
  Art.  78.  -  Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e
formativa professionale sono i seguenti:
    a) Biologica:
    biologia cellulare;
    chimica biologica;
    patologia generale.
    b) Tecnico metodologica:
    biometria e metodologia statistica;
    genetica medica;
    citogenetica;
    endocrinologia e dosaggi ormonali;
    oncologia;
    genetica ematologica;
    tecniche citologiche e citogenetiche;
    biochimica clinica;
    diagnostica prenatale.
    c) Genetica:
    genetica generale;
    genetica molecolare;
    genetica di popolazione;
    genetica umana;
    immunogenetica.
    d) Medica:
    genetica medica generale;
    genetica medica speciale;
    genetica clinica prenatale e pediatrica;
    citogenetica clinica;
    fisiopatologia della riproduzione.
  Art.  79. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di didattica formale e di tirocinio professionale  guidato.  Essa  e'
organizzata  in  un'attivita'  didattica  teorico-pratica  comune per
tutti gli studenti (quattrocento ore come di  seguito  ripartite)  ed
una   attivita'  didattica  elettiva,  prevalentemente  di  carattere
tecnico-applicativo,   di   ulteriori   quattrocento   ore,   rivolta
all'approfondimento  del curriculum corrispondente ad uno dei settori
formativo-professionali (monte ore elettivo).
  La  frequenza  nelle  diverse aree avviene pertanto come di seguito
specificato:
  1› Anno:
 
  1› Anno:
   Biologica (ore 220):
    biologia cellulare   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ore  60
    chimica biologica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   80
    patologia generale.    . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   80
   Tecnico metodologica (ore 80):
    biometria e metodologia statistica   . . . . . . . . . . . "   80
   Genetica (ore 100):
    genetica generale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  100
  Monte ore elettivo: ore 400.
 
  2› Anno:
   Tecnico metodologica (ore 100):
    genetica medica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ore 100
   Genetica (ore 300):
    genetica molecolare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   70
    genetica di popolazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . "   60
    genetica umana   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  100
    immunogenetica   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   70
  Monte ore elettivo: ore 400.
 
  3› Anno - Indirizzo medico:
   Tecnico metodologica (ore 200):
    citogenetica   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ore  70
    oncologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   70
    diagnostica prenatale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   60
   Medica (ore 200):
    fisiopatologia della riproduzione  . . . . . . . . . . . . "  200
  Monte ore elettivo: ore 400.
 
  4› Anno - Indirizzo medico:
   Medica (ore 400):
    genetica medica generale   . . . . . . . . . . . . . . . .ore 150
    genetica medica speciale   . . . . . . . . . . . . . . . . "  150
    genetica clinica prenatale e pediatrica  . . . . . . . . . "  100
  Monte ore elettivo: ore 400.
 
  3› Anno - Indirizzo tecnico:
   Tecnico metodologica (ore 300):
    genetica medica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ore 130
    tecniche citologiche e citogenetiche   . . . . . . . . . .ore 100
    biochimica clinica   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   70
   Medica (ore 100):
    fisiopatologia della riproduzione  . . . . . . . . . . . . "  100
  Monte ore elettivo: ore 400.
 
  4› Anno - Indirizzo tecnico:
   Tecnico metodologica (ore 300):
    endocrinologia e dosaggi ormonali  . . . . . . . . . . . .ore  80
    genetica ematologica   . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   80
    diagnostica prenatale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  140
   Medica (ore 100):
    citogenetica clinica   . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  100
  Monte ore elettivo: ore 400.
 
  Art.  80.  -  Durante  i  quattro  anni  di  corso  e' richiesta la
frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori:
   laboratorio di genetica, istituto di scienze biologiche;
   centro   malattie  metaboliche  ereditarie,  istituto  di  clinica
pediatrica;
   ambulatorio divisionale di genetica, clinica pediatrica.
  La  frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue,
compreso il monte ore elettivo di  quattrocento  ore  annue,  avviene
secondo  delibera  del  consiglio della scuola, tale da assicurare ad
ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione
professionale.  Il  consiglio  della scuola ripartira' annualmente il
monte ore elettivo.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consente allo specializzando ed al  consiglio  stesso
il  controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 30 settembre 1988
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 ottobre 1988
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 207