DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1988
Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino.(GU n.302 del 27-12-1988)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1973, n. 1145, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1024, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1081, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le propose di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche del Politecnico anzidetto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 51 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in ingegneria dei materiali: Scuola di specializzazione in ingegneria dei materiali Art. 52. - E' istituita la scuola di specializzazione in "ingegneria dei materiali" presso il Politecnico di Torino. La scuola ha il compito di formare figure professionali capaci di progettare, fabbricare, trasformare, selezionare e provare i materiali in funzione delle applicazioni specifiche, partendo dalla comprensione della loro struttura interna e delle conseguenti caratteristiche fisico-meccaniche. La scuola rilascia il titolo di specialista in "tecnologie di trasformazione dei materiali". Art. 53. - La scuola ha la durata di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno prevede almeno trecento ore complessive di insegnamento, seminari ed attivita' pratiche guidate su tematiche attinenti i materiali. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in condizioni di accettare il numero massimo di 10 iscritti per ciascun anno di corso, per un totale di 20 specializzandi. Art. 54. - Concorrono al funzionamento della scuola i dipartimenti di "scienza dei materiali e ingegneria chimica" e di "tecnologia e sistemi di produzioni" del Politecnico di Torino. Potranno collaborare al funzionamento della scuola anche altri dipartimenti del Politecnico di Torino. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 55. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in ingegneria, fisica, chimica e chimica industriale. Art. 56. - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attivita' sperimentale che sara' svolta sotto la guida di un relatore designato dal consiglio della scuola. Su parere del consiglio della scuola verranno attuate e riconosciute attivita' inerenti alla specializzazione, svolte presso enti pubblici e privati, anche nell'ambito di convenzioni specifiche. Art. 57. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: scienza dei materiali; processi di fabbricazione dei materiali inorganici; processi di fabbricazione dei materiali polimerici; tecnologie di trasformazione dei materiali inorganici; tecnologie di trasformazione dei materiali polimerici; lavorazioni per deformazione plastica; gestione dei sistemi di produzione; prove fisico-meccaniche sui materiali; analisi chimico-fisiche e strumentali dei materiali; tecnologia dei metalli, delle leghe e dei compositi a matrice metallica; proprieta' e tecnologie dei compositi a matrice polimerica; materiali ceramici, refrattari e leganti; struttura e proprieta' dei materiali polimerici; materiali per impieghi elettrici e magnetici; corrosione e protezione dei materiali; tecnologie per le lavorazioni dei metalli; flessibilita' ed automazione nelle lavorazioni ad asportazione del truciolo. Il curriculum del primo anno, concordato con il consiglio della scuola, e' costituito da sei dei suddetti insegnamenti, scelti in modo da integrare la preparazione dei laureati provenienti da diversi corsi di laurea. 2 Anno: Corsi seminariali avanzati, quali: chimica e fisica dello stato solido; prove non distruttive sui materiali; microscopia e microanalisi elettronica; termodinamica dei processi metallurgici; integrazione dei sistemi produttivi; meccanica della frattura. Periodi di lavoro presso i laboratori dei dipartimenti che concorrono al funzionamento della scuola o in quelli di altri enti esterni. Il curriculum del secondo anno, concordato con il consiglio della scuola, e' costituito da almeno tre corsi seminariali avanzati e periodi trimestrali di ricerca in laboratori specializzati. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 15 settembre 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1988 Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 350