MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 dicembre 1988 

  Determinazione, per l'anno 1989, della maggiorazione forfettaria da
riconoscere agli istituti di credito  per  gli  oneri  connessi  alle
operazioni  di credito agevolato previste dalla legge 25 luglio 1952,
n. 949.
(GU n.303 del 28-12-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo
sviluppo  dell'economia  e  l'incremento   dell'occupazione   e,   in
particolare,   le  disposizioni  del  capo  VI  relativo  al  credito
all'artigianato, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  1  della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra
l'altro, si dispone che i limiti e le modalita'  per  la  concessione
del  contributo  sul  pagamento  degli interessi sono determinati con
decreto   del   Ministro   del   tesoro,    sentito    il    Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio;
  Visto  l'art.  109,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto  il proprio decreto in data 8 agosto 1986 il quale stabilisce
che il tasso massimo d'interesse da assumere come base per il calcolo
dei  contributi  in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per
il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a
favore  delle  imprese  artigiane viene fissato bimestralmente, sulla
base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione  ai
seguenti parametri:
   per le operazioni primarie fino a diciotto mesi;
     a)  rendimento  medio  dei  BOT a sei e dodici mesi e della lira
interbancaria;
     b)  maggiorazione  forfettaria  riconosciuta agli intermediari a
fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le  operazioni  e
degli altri oneri accessori;
   per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi:
     a)  rendimento  medio  dei  BOT  a sei e dodici mesi, della lira
interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti  di  credito
mobiliare;
     b)  maggiorazione  forfettaria  riconosciuta agli intermediari a
fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le  operazioni  e
degli altri oneri accessori;
  Visto  il  proprio decreto in data 15 giugno 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  144  del  21  giugno
1988,  con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli
istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito
agevolato   previste   dalle  leggi  citate  in  premessa,  e'  stata
rideterminata, per il  periodo  1›  luglio-31  dicembre  1988,  nella
misura  dell'1,25  per  cento  per  le  operazioni  di  durata fino a
diciotto mesi e nella misura dell'1,30 per cento  per  le  operazioni
oltre i diciotto mesi;
  Attesa  la  necessita' di determinare la misura della maggiorazione
forfettaria per l'anno 1989;
                               Decreta:
  La  maggiorazione  forfettaria,  da  riconoscere  agli  istituti di
credito per gli oneri connessi alle operazioni di  credito  agevolato
previste dalle leggi citate in premessa, e' fissata, per l'anno 1989,
nella misura dell'1,25 per cento per le operazioni di durata  fino  a
diciotto  mesi  e  nella misura dell'1,30 per cento per le operazioni
oltre i diciotto mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 23 dicembre 1988
                                                   Il Ministro: AMATO