Importazione di taluni prodotti tessili originari dell'India - categoria 5.(GU n.305 del 30-12-1988)
Vigente al: 30-12-1988
In ottemperanza al regolamento CEE n. 3845/88 dell'8 dicembre 1988, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della CEE n. L 340 del 10 dicembre 1988, le importazioni di maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia (cat. 5 N.C.D.S.A. 6101 1090; 2090; 3090 - 6102 1090; 2090; 3090 - 6110 1010; 1031; 1039; 1091; 1099; 2091; 2099; 3091; 3099) vengono sottoposte, con decorrenza 11 dicembre 1988, al regime dell'autorizzazione ministeriale nell'ambito del seguente limite quantitativo valido per tre mesi a partire dal 23 novembre 1988: pezzi 260.000. Gli operatori interessati, per ottenere l'autorizzazione di importazione, dovranno presentare domanda, preferibilmente sugli appositi moduli reperibili presso le camere di commercio, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni ed esportazioni - Div. III Le domande per l'importazione dei prodotti spediti a partire dall'11 dicembre 1988 debbono essere corredate dall'originale del certificato di esportazione rilasciato dalle competenti autorita' indiane, ai sensi del punto 2 dell'art. 11 dell'allegato VI del regolamento CEE n. 4136/86 del 22 dicembre 1986, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunita' europea n. L 387 del 31 dicembre 1986. I prodotti spediti dall'India prima dell'11 dicembre 1988 sono immessi in libera pratica previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data. I quantitativi di prodotti spediti dall'India e importati in Italia nel periodo dal 23 novembre 1988 all'11 dicembre 1988 saranno dedotti dal suddetto limite quantitativo. La presente circolare integra la circolare n. 11/88 del 9 febbraio u.s. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1988. E' in corso di modifica il decreto ministeriale n. 589 del 24 dicembre 1987 nel senso sopra indicato. Il Ministro: RUGGIERO