MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 23 dicembre 1988, n. 52 

  Importazione  di  taluni  prodotti  tessili  originari dell'India -
categoria 5.
(GU n.305 del 30-12-1988)
 
 Vigente al: 30-12-1988  
 

  In ottemperanza al regolamento CEE n. 3845/88 dell'8 dicembre 1988,
pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della  CEE  n.  L  340  del  10
dicembre  1988,  le  importazioni  di  maglie,  pullover (con o senza
maniche) twinsets, giubbetti e giacche  (esclusi  quelli  tagliati  e
cuciti);  giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili,
a maglia (cat. 5 N.C.D.S.A. 6101 1090; 2090; 3090 - 6102 1090;  2090;
3090  -  6110  1010;  1031; 1039; 1091; 1099; 2091; 2099; 3091; 3099)
vengono sottoposte,  con  decorrenza  11  dicembre  1988,  al  regime
dell'autorizzazione  ministeriale  nell'ambito  del  seguente  limite
quantitativo valido per tre mesi a  partire  dal  23  novembre  1988:
pezzi 260.000.
  Gli   operatori   interessati,  per  ottenere  l'autorizzazione  di
importazione,  dovranno  presentare  domanda,  preferibilmente  sugli
appositi   moduli  reperibili  presso  le  camere  di  commercio,  al
Ministero del commercio  con  l'estero  -  Direzione  generale  delle
importazioni ed esportazioni - Div. III
  Le  domande  per  l'importazione  dei  prodotti  spediti  a partire
dall'11 dicembre 1988 debbono  essere  corredate  dall'originale  del
certificato  di  esportazione  rilasciato  dalle competenti autorita'
indiane, ai sensi del punto  2  dell'art.  11  dell'allegato  VI  del
regolamento  CEE  n.  4136/86  del 22 dicembre 1986, pubblicato nella
"Gazzetta Ufficiale" della Comunita' europea n. L 387 del 31 dicembre
1986.
  I  prodotti  spediti  dall'India  prima  dell'11 dicembre 1988 sono
immessi in libera  pratica  previa  presentazione  della  polizza  di
carico  o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima
di detta data.
  I quantitativi di prodotti spediti dall'India e importati in Italia
nel periodo dal 23 novembre 1988 all'11 dicembre 1988 saranno dedotti
dal suddetto limite quantitativo.
  La  presente circolare integra la circolare n. 11/88 del 9 febbraio
u.s. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio  1988.
  E' in corso di modifica il decreto ministeriale n. 589 del
  24 dicembre 1987 nel senso sopra indicato.
                                                Il Ministro: RUGGIERO