Modificazione degli importi delle sanzioni amministrative di cui alla legge regionale 15 novembre 1985, n. 42 recante: "Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo".(GU n.53 del 31-12-1988)
(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 59 del 6 settembre 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 18, 20 e 22 della legge regionale 15 novembre 1985, n. 42 recante le "Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo" sono modificati come segue: da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 per le violazioni previste al terzo comma dell'articolo 18; da L. 500.000 a L. 3.000.000 per le violazioni previste al nono, decimo e undicesimo comma dell'articolo 20; da L. 3.000.000 a L. 20.000.000 per la violazione prevista al primo comma dell'articolo 22. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria. Perugia, addi' 30 agosto 1988 MANDARINI