REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1988, n. 34 

  Modificazione degli importi delle sanzioni amministrative di cui
alla legge regionale 15 novembre 1985, n. 42 recante: "Norme per la
disciplina delle agenzie di viaggio e turismo".
(GU n.53 del 31-12-1988)

       (Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
           della regione Umbria n. 59 del 6 settembre 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Gli importi delle sanzioni amministrative di cui agli articoli
18, 20 e 22 della legge regionale 15 novembre 1985, n. 42 recante  le
"Norme  per  la  disciplina  delle agenzie di viaggio e turismo" sono
modificati come segue:
    da  L.  1.000.000  a  L.  6.000.000 per le violazioni previste al
terzo comma dell'articolo 18;
    da  L. 500.000 a L. 3.000.000 per le violazioni previste al nono,
decimo e undicesimo comma dell'articolo 20;
    da  L.  3.000.000  a  L. 20.000.000 per la violazione prevista al
primo comma dell'articolo 22.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, addi' 30 agosto 1988
 
                              MANDARINI