DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1987 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di
Genova.
(GU n.3 del 4-1-1989)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita'  degli  studi  di Genova e convalidati dal Consiglio
universitario nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Genova, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo  l'art.  740 ed il titolo: scuole dirette a fini speciali, con
il  conseguente  scorrimento   della   numerazione   degli   articoli
successivi,  sono  inseriti  i seguenti nuovi articoli, relativi alla
normativa generale per le scuole dirette e fini speciali:
                          Normativa generale
  Art.  741.  - Nell'Universita' degli studi di Genova sono istituite
le seguenti scuole dirette a fini speciali:
   1) di preparazione per ortottisti-assistenti di oftalmologia;
   2) di assistenza sociale psichiatrica;
   3)   per   terapisti   della   riabilitazione   specializzati   in
cinesiterapia o terapia del linguaggio;
   4) per tecnici testisti;
   5) per la terapia della psicomotricita' dell'eta' evolutiva;
   6) per tecnici di neurofisiopatologia.
  Art.  742.  -  Sono  ammessi  alle scuole dirette a fini speciali i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in
conformita'  con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di
laurea, fatto salvo l'eventuale  ulteriore  requisito  di  ammissione
previsto  per  le  singole  scuole, cioe' il possesso della specifica
qualifica di base.
  Il   numero  massimo  degli  iscrivibili  per  ciascuna  scuola  e'
determinato dalla normativa specifica.
  Art.  743.  -  Qualora  il  numero  degli aspiranti sia superiore a
quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei  limiti  dei
posti   disponibili   e'  subordinato  al  superamento  di  un  esame
consistente in  una  prova  scritta  che  potra'  svolgersi  mediante
domande  e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio
e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del  punteggio  a
disposizione  della  commissione  esaminatrice,  dei titoli di studio
richiesti per l'ammissione. Le modalita' e il programma di tali prove
vengono  indicate  nel  bando  di  concorso per ciascuna scuola. Sono
ammessi ai corsi  i  candidati  che  in  relazione  al  numero  delle
iscrizioni  disponibili  si  siano collocati in posizione utile nella
graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
La  commissione  per  l'esame  di  ammissione e' costituita da cinque
professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.
  Art.  744.  -  L'importo  delle  tasse  e  sovratasse  dovute dagli
iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di
legge.  I  contributi  sono  stabiliti anno per anno dal consiglio di
amministrazione dell'Universita', sentito il consiglio della  scuola.
  Art.  745.  -  Sono organi della scuola il direttore e il consiglio
della scuola.
  Art.  746. - Il direttore ha la responsabilita' della scuola. E' un
professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia.  In  caso
di  motivato  impedimento dei professori di prima fascia la direzione
della scuola e' affidata a professori di seconda fascia.
  Il  direttore  e'  eletto  dal  consiglio  della  scuola, di cui al
successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede,
ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei
presidenti di consiglio di corso di laurea.
  Il  direttore  promuove,  per la stipula attraverso il consiglio di
amministrazione ed il rettore,  le  convenzioni  per  lo  svolgimento
delle   attivita'   di  formazione.  Per  la  gestione  dei  fondi  a
disposizione della scuola si  applicano  le  norme  dettate  per  gli
istituti  dal  regolamento  per  l'amministrazione  e la contabilita'
generale dell'Universita'.
  Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  747.  -  Il  consiglio  della  scuola  e' composto da tutti i
docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a  contratto,
da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto
dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80  e
ai  sensi  dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
162/82 e dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  382/80.  In ogni caso al consiglio
della scuola partecipa anche una rappresentanza dei  ricercatori  che
svolgono  attivita' nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.
  Art.  748.  -  Il  consiglio  della scuola ne conduce e coordina le
attivita'  con  i  consigli  dei  dipartimenti   e   delle   facolta'
interessati, inclusa la designazione dei docenti, l'affidamento degli
insegnamenti  e  le  eventuali  proposte  dei  contratti.  In   prima
istituzione,  i  docenti  che costituiscono il consiglio della scuola
vengono designati in  rapporto  agli  insegnamenti  da  attivare  con
apposita  delibera  dei  consigli  di facolta' interessate, sentiti i
consigli dei dipartimenti coinvolti.
  Art.  749.  -  Lo  studente  e'  tenuto  a seguire tutti i corsi di
lezione e  a  partecipare  a  tutte  le  attivita'  pratiche  e  alle
esercitazioni  previste,  per  ciascun  anno  di corso, dal manifesto
degli studi pubblicato annualmente dal  consiglio  della  scuola  nel
quadro  delle norme piu' sotto indicate. La frequenza della scuola e'
obbligatoria per tutti gli iscritti.  Le  modalita'  di  accertamento
della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.
  Art.  750. - L'organizzazione didattica della scuola avviene con le
modalita' e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano
le disposizioni di legge e di regolamento  riguardanti  gli  studenti
universitari  ai  sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 162/82.
  Art.  751.  -  Il  corso  si  conclude  con  un  esame  di  diploma
consistente  nella  presentazione  e  discussione  di  un   elaborato
finalizzato  alla  professionalita'  specifica  predisposto  sotto la
guida di un docente.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 22 ottobre 1987
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 novembre 1988
Registro n. 70 Istruzione, foglio n. 354