N. 774 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio - 30 novembre 1988

                                 N. 774
 Ordinanza   emessa   il   10   maggio   1988  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 30 novembre 1988) dalla corte d'appello  di  Trento
 nel  procedimento  civile  vertente tra Ricovero Giovanelli e Trettel
 Francesco ed altri
 Previdenza   ed   assistenza  -  Spese  di  assistenza  e  spedalita'
 anticipate dagli enti di cui all'art. 80  della  legge  n.  6972/1890
 (sulle  istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) Esclusione
 del donatario dell'assistito dal novero degli obbligati alla rivalsa,
 verso  gli  enti  suddetti,  delle  rette di assistenza, spedalita' e
 ricovero - Ingiustificata disparita' di trattamento  degli  obbligati
 alla rivalsa rispetto al donatario, atteso l'obbligo agli alimenti di
 quest'ultimo, ex art. 437 del  codice  civile  (escluso  il  caso  di
 donazione  remuneratoria)  con  precedenza rispetto a tutti gli altri
 obbligati.
 (Legge 3 dicembre 1931, n. 1580, art. 1).
 (Cost., art. 3).
(GU n.1 del 4-1-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa civile in grado
 di appello iscritta a ruolo in data 26  marzo  1987  al  n.  159/1987
 registro  generale,  promossa  con atto di citazione notificato il 19
 marzo 1987, da Ricovero Giovanelli, rappresentato e difeso  dall'avv.
 Giulio  Giovannini  di  Trento, appellante; contro Trettel Francesco,
 rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Eugenio   Pensini   di   Trento,
 appellato;  Cassa  di  Risparmio  di  Trento  e  Rovereto  - esattore
 tesoriere del  Ricovero  Giovanelli,  rappresentata  e  difesa  dagli
 avvocati   Tarcisio   Naidon,  Giorgio  Pedinelli  e  Stefano  Colla,
 appellata ed appellante  incidentale;  Deflorian  Giulio,  appellato,
 contumace.
    Oggetto: opposizione ad ingiunzione amministrativa ed accertamento
 inesistenza obbligo.
    Appello avverso la sentenza del tribunale di Trento n. 11/1987.
    Causa  ritenuta  in decisione all'udienza collegiale del giorno 10
 maggio 1988.
    Ritenuto  che in seguito alle opposizioni di Trettel Francesco del
 20 settembre 1982 e 5 luglio 1985, ed  alla  contestuale  domanda  di
 accertamento  dell'inesistenza dell'obbligo del pagamento delle rette
 di  assistenza  e  spedalita'  per  Deflorian  Giulio,  il   Ricovero
 Giovanelli  ha, a sua volta, domandato l'accertamento del suo diritto
 di rivalsa nei confronti del Trettel;
    Ritenuto  che  la  sentenza  non definitiva in data odierna questa
 Corte ha respinto le eccezioni  di  difetto  di  giurisdizione  della
 autorita'  giudiziaria  ordinaria  e di incompetenza per valore, ed a
 deciso sulla domanda di revoca per la ingratitudine  della  donazione
 fatta  dal  Deflorian  al Trettel dei suoi beni proposta dal Ricovero
 Giovanelli, risolvendo anche  la  questione  relativa  alla  rinunzia
 della  domanda  avanzata  dal  Ricovero  Giovanelli nei confronti del
 Deflorian, ed ha riservato al  prosieguo  la  decisione  del  merito,
 ridottosi alla soluzione della questione avanti prospettata.
    Ritenuto  che  il  diritto  di  rivalsa  per spese di assistenza e
 spedalita' anticipate dagli enti di cui all'art. 80  della  legge  n.
 2679/1890,  e'  regolato  anche  per  questa provincia dalla legge n.
 1580/1931, che non comprende all'art. 1 tra i soggetti obbligati alla
 rivalsa il donatario;
    Ritenuto  che,  conformemente alla decisione n. 112/75 della Corte
 costituzionale,  non  e'  irrazionale  che  l'onere  delle  spese  di
 assistenza e spedalita' e ricovero siano fatte ricadere sui congiunti
 dell'indigente, in quanto tenuti agli alimenti;
    Ritenuto  che  e'  irragionevole  che  non  sia  stato compreso il
 donatario, con precedenza su ogni altro obbligato agli  alimenti,  in
 tal  modo:  escludendosi  proprio  il  soggetto  a  favore  del quale
 l'assistito si e' spogliato dei sui beni diventando indigente, mentre
 detto  beneficiario e' dall'ordinamento giuridico (art. 437 del c.c.)
 chiamato a  prestare  gli  alimenti  con  precedenza  su  ogni  altro
 obbligato;  ed  imponendosi una prestazione patrimoniale ai congiunti
 dell'indigente che di nulla beneficiano, mentre il  donatario  si  e'
 arricchito,   cosi'   confliggendosi   con  il  principio  ispiratore
 dell'art. 3 della Costituzione;
    Ritenuto  che  quindi non e' manifestamente infondata la questione
 di costituzionalita' che si prospetta;
    Ritenuto  che  essa  e'  rilevante  perche' il Trettel non sarebbe
 compreso fra i soggetti elencati nell'attuale formulazione  dell'art.
 1  della  legge  n. 1580/1931, mentre e' beneficiario di donazione di
 tutti i beni dell'assistito Deflorian, priva di oneri;
                                P. Q. M.
    Letto l'art. 23, primo e secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
 n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 costituzionalita' in ordine all'art. 1 della legge 3  dicembre  1931,
 n.  1580,  nella  parte  in  cui esclude dagli obbligati alla rivalsa
 delle rette di assistenza e spedalita' e ricovero il donatario, e non
 lo pone con precedenza sugli altri obbligati, esclusa l'ipotesi della
 donazione  remuneratoria,  per   contrasto   con   l'art.   3   della
 Costituzione;
    Dispone  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale,
 sospendendo  il  giudizio  fino  alla  definizione  del  giudizio  di
 costituzionalita';
    Ordina  alla  cancelleria, a norma dell'ultimo commma del predetto
 art. 23 della legge n. 87/1953, di notificare la  presente  ordinanza
 alle  parti  in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e di
 comunicarla al Presidente del Senato e della Camera.
      Trento, addi' 10 maggio 1988
                           (Seguono le firme)

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