N. 774 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio - 30 novembre 1988
N. 774 Ordinanza emessa il 10 maggio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 novembre 1988) dalla corte d'appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Ricovero Giovanelli e Trettel Francesco ed altri Previdenza ed assistenza - Spese di assistenza e spedalita' anticipate dagli enti di cui all'art. 80 della legge n. 6972/1890 (sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) Esclusione del donatario dell'assistito dal novero degli obbligati alla rivalsa, verso gli enti suddetti, delle rette di assistenza, spedalita' e ricovero - Ingiustificata disparita' di trattamento degli obbligati alla rivalsa rispetto al donatario, atteso l'obbligo agli alimenti di quest'ultimo, ex art. 437 del codice civile (escluso il caso di donazione remuneratoria) con precedenza rispetto a tutti gli altri obbligati. (Legge 3 dicembre 1931, n. 1580, art. 1). (Cost., art. 3).(GU n.1 del 4-1-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data 26 marzo 1987 al n. 159/1987 registro generale, promossa con atto di citazione notificato il 19 marzo 1987, da Ricovero Giovanelli, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Giovannini di Trento, appellante; contro Trettel Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Pensini di Trento, appellato; Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto - esattore tesoriere del Ricovero Giovanelli, rappresentata e difesa dagli avvocati Tarcisio Naidon, Giorgio Pedinelli e Stefano Colla, appellata ed appellante incidentale; Deflorian Giulio, appellato, contumace. Oggetto: opposizione ad ingiunzione amministrativa ed accertamento inesistenza obbligo. Appello avverso la sentenza del tribunale di Trento n. 11/1987. Causa ritenuta in decisione all'udienza collegiale del giorno 10 maggio 1988. Ritenuto che in seguito alle opposizioni di Trettel Francesco del 20 settembre 1982 e 5 luglio 1985, ed alla contestuale domanda di accertamento dell'inesistenza dell'obbligo del pagamento delle rette di assistenza e spedalita' per Deflorian Giulio, il Ricovero Giovanelli ha, a sua volta, domandato l'accertamento del suo diritto di rivalsa nei confronti del Trettel; Ritenuto che la sentenza non definitiva in data odierna questa Corte ha respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione della autorita' giudiziaria ordinaria e di incompetenza per valore, ed a deciso sulla domanda di revoca per la ingratitudine della donazione fatta dal Deflorian al Trettel dei suoi beni proposta dal Ricovero Giovanelli, risolvendo anche la questione relativa alla rinunzia della domanda avanzata dal Ricovero Giovanelli nei confronti del Deflorian, ed ha riservato al prosieguo la decisione del merito, ridottosi alla soluzione della questione avanti prospettata. Ritenuto che il diritto di rivalsa per spese di assistenza e spedalita' anticipate dagli enti di cui all'art. 80 della legge n. 2679/1890, e' regolato anche per questa provincia dalla legge n. 1580/1931, che non comprende all'art. 1 tra i soggetti obbligati alla rivalsa il donatario; Ritenuto che, conformemente alla decisione n. 112/75 della Corte costituzionale, non e' irrazionale che l'onere delle spese di assistenza e spedalita' e ricovero siano fatte ricadere sui congiunti dell'indigente, in quanto tenuti agli alimenti; Ritenuto che e' irragionevole che non sia stato compreso il donatario, con precedenza su ogni altro obbligato agli alimenti, in tal modo: escludendosi proprio il soggetto a favore del quale l'assistito si e' spogliato dei sui beni diventando indigente, mentre detto beneficiario e' dall'ordinamento giuridico (art. 437 del c.c.) chiamato a prestare gli alimenti con precedenza su ogni altro obbligato; ed imponendosi una prestazione patrimoniale ai congiunti dell'indigente che di nulla beneficiano, mentre il donatario si e' arricchito, cosi' confliggendosi con il principio ispiratore dell'art. 3 della Costituzione; Ritenuto che quindi non e' manifestamente infondata la questione di costituzionalita' che si prospetta; Ritenuto che essa e' rilevante perche' il Trettel non sarebbe compreso fra i soggetti elencati nell'attuale formulazione dell'art. 1 della legge n. 1580/1931, mentre e' beneficiario di donazione di tutti i beni dell'assistito Deflorian, priva di oneri;
P. Q. M. Letto l'art. 23, primo e secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' in ordine all'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, nella parte in cui esclude dagli obbligati alla rivalsa delle rette di assistenza e spedalita' e ricovero il donatario, e non lo pone con precedenza sugli altri obbligati, esclusa l'ipotesi della donazione remuneratoria, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio fino alla definizione del giudizio di costituzionalita'; Ordina alla cancelleria, a norma dell'ultimo commma del predetto art. 23 della legge n. 87/1953, di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla al Presidente del Senato e della Camera. Trento, addi' 10 maggio 1988 (Seguono le firme) 88C1901