N. 781 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile - 1 dicembre 1988

                                 N. 781
 Ordinanza   emessa   il   6   aprile   1988   (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 1  dicembre  1988)  dal  pretore  di  Bologna  nel
 procedimento civile vertente tra Vighi Maria Laura e I.N.A.D.E.L.
 Previdenza  -  Indennita'  premio  di  servizio  -  Riliquidazione  -
 Esclusione del diritto alla corresponsione degli  interessi  ed  alla
 rivalutazione  monetaria  -  Ingiustificata differenziazione rispetto
 agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali tale  diritto
 e'  riconosciuto  - Insufficiente garanzia previdenziale Compressione
 del diritto di difesa  dei  propri  diritti  nonche'  di  tutela  nei
 confronti dei ritardi della p.a.
 (D.-L.  31  agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, convertito in
 legge 29 ottobre 1987, n. 440).
 (Cost.,  artt.  3,  primo  comma, 24, primo comma, 36, primo comma, e
 113, primo e secondo comma).
(GU n.1 del 4-1-1989 )
                               IL PRETORE
                             O s s e r v a
    1)  La  ricorrente  Vighi  Maria  Laura,  nella  sua  qualita'  di
 ex-dipendente  del  comune  di  Bologna,  ha  convenuto  in  giudizio
 l'I.N.A.D.E.L.   chiedendo   che   fosse  condannato  a  riliquidarle
 l'indennita' premio di servizio, includendo  nella  base  di  calcolo
 l'intera  indennita'  integrativa  speciale, nella misura corrisposta
 alla data del collocamento a riposo; chiedeva  percio'  il  pagamento
 della  relativa  differenza,  rispetto  a  quanto gia' percepito, con
 inoltre gli accessori.
    Con   sentenza  non  definitiva  6-16  novembre  1987  il  pretore
 condannava l'I.N.A.D.E.L. al pagamento della somma  capitale,  mentre
 rimetteva   la  causa  in  rilettura,  con  separata  ordinanza,  per
 l'ulteriore  esame  della  domanda  riguardante  gli  accessori   del
 credito.
    2)  Alla  corresponsione  alla  ricorrente degli interessi e della
 rivalutazione  sulla  somma  capitale  si  oppone  il  quarto   comma
 dell'art. 23 del d.-l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29
 ottobre 1987, n. 440, per il quale  "le  somme  dovute  a  titolo  di
 riliquidazione  dell'indennita'  premio  di  servizio non danno luogo
 alla corresponsione di interessi e di rivalutazione monetaria".
    Questa  norma  sembra scarsamente in sintonia, sotto vari profili,
 con i principi costituzionali.
    Innanzi   tutto,   non   appare   nessun  ragionevole  motivo  che
 giustifichi un trattamento deteriore di questi  crediti  rispetto  ad
 ogni  altro credito, perche', di norma, ogni credito, in quanto tale,
 e' legalmente produttivo di interessi e  di  rivalutazione  monetaria
 (eventualmente  sotto  profilo  del  maggior danno ai sensi dell'art.
 1224, ultimo comma,  del  c.c.),  ed  ogni  eventuale  eccezione  che
 deroghi  a  questo  principio  generale  deve trovare una sua precisa
 ragione giustificativa inerente alla natura stessa del credito.
    Non  va  dimenticato  che  gli  interessi  e la rivalutazione sono
 accessori normali, fisiologici, del credito.
    Lo   sono   in   particolare   gli   interessi,  per  la  naturale
 produttivita' del denaro, ma lo e' anche la rivalutazione, che  altro
 non  rappresenta  se  non  la reintegrazione del valore effettivo del
 credito, eroso dalla perdita di valore reale della moneta.
    Un  particolare  trattamento  deteriore  per  il credito derivante
 dalla riliquidazione dell'indennita' premio di servizio, e  per  esso
 soltanto, sottraendogli interessi e rivalutazione, sembra contrastare
 con il principio generale di uguaglianza di  cui  all'art.  3,  primo
 comma, della Costituzione.
    3)  Ne'  va  dimenticato  che l'indennita' premio di fine servizio
 rappresenta la liquidazione spettante ai dipendenti degli enti locali
 all'atto della loro cessazione dal servizio.
    In  sostanza  si  tratti dell'equivalente, per questa categoria di
 prestatori, del trattamento di fine rapporto disposto dall'art.  2120
 del  c.c. per quei lavoratori dipendenti il cui rapporto sia regolato
 dal diritto privato.
    Si  tratta,  cioe', di un credito che, ancorche' posto a carico di
 un istituto assicuratore pubblico  e  non  direttamente  del  datore,
 trova la propria causa in un rapporto di lavoro, e percio', almeno da
 un punto di vista sostanziale, di un credito di lavoro.
    La  norma in esame, dunque, assoggetta ad un trattamento deteriore
 proprio un credito di questo tipo, un credito di lavoro.
    Un  simile  trattamento  deteriore previsto proprio per un credito
 sostanziale di lavoro mal si concilia con  l'art.  36,  primo  comma,
 della  Costituzione,  per  il  quale "il lavoratore ha diritto ad una
 retribuzione proporzionale alla quantita' e  alla  qualita'  del  suo
 lavoro".
    Questa  proporzionalita' postula, tra l'altro, che venga mantenuto
 il valore sostanziale della retribuzione, senza  consentire  che,  in
 caso  di mancato tempestivo pagamento, esso venga eroso dalla perdita
 di valore sostanziale della moneta; postula, cioe',  che  il  credito
 sia sottoposto ad una piena rivalutazione monetaria.
    4)  Inoltre la disposizione del d.-l. n. 359/1987 sembra collidere
 con l'art. 24, primo comma, della Costituzione,  secondo  cui  "tutti
 possono  agire  in  giudizio  per  la  difesa  dei  propri diritti ed
 interessi   legittimi",   in   quanto   comporta    un'ingiustificata
 limitazione  del  diritto  sostanziale  di  difesa  degli interessati
 precludendo loro la possibilita' di ottenere qualsiasi riconoscimento
 da  parte  dell'I.N.A.D.E.L.  per l'inadempimento, e, specificamente,
 per  quella   forma   di   inadempimento   costituita   dal   ritardo
 nell'adempimento.
    5)  Infine, correlativamente, con la norma in esame l'I.N.A.D.E.L.
 viene autorizzato legalmente a  non  adempiere,  a  porre  in  essere
 appunto   qualla   forma  di  inadempimento  costituita  dal  ritardo
 nell'adempimento,  senza  essere  sottoposto  per  questo  ad  alcuna
 conseguenza risarcitoria.
    La norma in esame priva cosi' gli assicurati di ogni tutela contro
 i ritardi dell'I.N.A.D.E.L., e questo sembra contrastare  con  l'art.
 113, primo e secondo comma, della Costituzione, per il quale, "contro
 gli atti della pubblica amministrazione e' sempre ammessa  la  tutela
 giurisdizionale  dei diritti e degli interessi legittimi davanti agli
 organi della giurisdizione ordinaria ed amministrativa.  Tale  tutela
 giurisdizionale  non  puo'  essere  esclusa  o limitata a particolari
 mezzi di impugnazione  o  per  determitate  categorie  di  atti".  Va
 sottolineato  in  proposito  che,  ai  fini  che  qui interessano, ai
 provvedimenti positivi, agli atti,  della  pubblica  amministrazione,
 debbono ritenersi parificati i comportamenti omissivi di essa, e, tra
 questi, i ritardi.
    In  questo caso, invece, con l'eliminazione di ogni sanzione, come
 interessi e rivalutazione, viene escluso insieme anche  ogni  rimedio
 giurisdizionale  contro  i  ritardi  dell'amministrazione,  nel  caso
 dell'istituto assicuratore pubblico I.N.A.D.E.L.
    6) Concludendo si prospettano ipotesi non palesemente infondate di
 contrasto tra la norma di cui al quarto comma dell'art. 23 del  d.-l.
 n.  359/1987,  convertito  in legge n. 440/1987, e gli artt. 3, primo
 comma, 24, primo comma, 36, primo  comma,  e  113,  primo  e  secondo
 comma, della Costituzione.
    Pertanto   va  sollevata  di  ufficio  questione  di  legittimita'
 costituzionale tra la disposizione in esame e le norme costituzionali
 sopra  indicate, con sospensione del presente giudizio e trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale.
    Si  deve  ordinare  che,  a  cura  della  cancelleria, la presente
 ordinanza venga notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti delle due Camere
 del Parlamento.
                                P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953,
 n. 87;
    Solleva    questione   di   illegittimita'   costituzionale,   con
 riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,  primo  comma,  36,  primo
 comma,  e  113,  primo e secondo comma, della Costituzione, dell'art.
 23, quarto comma, del d.-l. 31 agosto 1987,  n.  359,  convertito  in
 legge 29 ottobre 1987, n. 440;
    Dispone  la  sospensione  del  presente giudizio e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri, e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Bologna, addi' 6 aprile 1988
                           Il pretore: MONACI

 88C1908