N. 781 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile - 1 dicembre 1988
N. 781 Ordinanza emessa il 6 aprile 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1 dicembre 1988) dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Vighi Maria Laura e I.N.A.D.E.L. Previdenza - Indennita' premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali tale diritto e' riconosciuto - Insufficiente garanzia previdenziale Compressione del diritto di difesa dei propri diritti nonche' di tutela nei confronti dei ritardi della p.a. (D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440). (Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 36, primo comma, e 113, primo e secondo comma).(GU n.1 del 4-1-1989 )
IL PRETORE O s s e r v a 1) La ricorrente Vighi Maria Laura, nella sua qualita' di ex-dipendente del comune di Bologna, ha convenuto in giudizio l'I.N.A.D.E.L. chiedendo che fosse condannato a riliquidarle l'indennita' premio di servizio, includendo nella base di calcolo l'intera indennita' integrativa speciale, nella misura corrisposta alla data del collocamento a riposo; chiedeva percio' il pagamento della relativa differenza, rispetto a quanto gia' percepito, con inoltre gli accessori. Con sentenza non definitiva 6-16 novembre 1987 il pretore condannava l'I.N.A.D.E.L. al pagamento della somma capitale, mentre rimetteva la causa in rilettura, con separata ordinanza, per l'ulteriore esame della domanda riguardante gli accessori del credito. 2) Alla corresponsione alla ricorrente degli interessi e della rivalutazione sulla somma capitale si oppone il quarto comma dell'art. 23 del d.-l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, per il quale "le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennita' premio di servizio non danno luogo alla corresponsione di interessi e di rivalutazione monetaria". Questa norma sembra scarsamente in sintonia, sotto vari profili, con i principi costituzionali. Innanzi tutto, non appare nessun ragionevole motivo che giustifichi un trattamento deteriore di questi crediti rispetto ad ogni altro credito, perche', di norma, ogni credito, in quanto tale, e' legalmente produttivo di interessi e di rivalutazione monetaria (eventualmente sotto profilo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, ultimo comma, del c.c.), ed ogni eventuale eccezione che deroghi a questo principio generale deve trovare una sua precisa ragione giustificativa inerente alla natura stessa del credito. Non va dimenticato che gli interessi e la rivalutazione sono accessori normali, fisiologici, del credito. Lo sono in particolare gli interessi, per la naturale produttivita' del denaro, ma lo e' anche la rivalutazione, che altro non rappresenta se non la reintegrazione del valore effettivo del credito, eroso dalla perdita di valore reale della moneta. Un particolare trattamento deteriore per il credito derivante dalla riliquidazione dell'indennita' premio di servizio, e per esso soltanto, sottraendogli interessi e rivalutazione, sembra contrastare con il principio generale di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione. 3) Ne' va dimenticato che l'indennita' premio di fine servizio rappresenta la liquidazione spettante ai dipendenti degli enti locali all'atto della loro cessazione dal servizio. In sostanza si tratti dell'equivalente, per questa categoria di prestatori, del trattamento di fine rapporto disposto dall'art. 2120 del c.c. per quei lavoratori dipendenti il cui rapporto sia regolato dal diritto privato. Si tratta, cioe', di un credito che, ancorche' posto a carico di un istituto assicuratore pubblico e non direttamente del datore, trova la propria causa in un rapporto di lavoro, e percio', almeno da un punto di vista sostanziale, di un credito di lavoro. La norma in esame, dunque, assoggetta ad un trattamento deteriore proprio un credito di questo tipo, un credito di lavoro. Un simile trattamento deteriore previsto proprio per un credito sostanziale di lavoro mal si concilia con l'art. 36, primo comma, della Costituzione, per il quale "il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantita' e alla qualita' del suo lavoro". Questa proporzionalita' postula, tra l'altro, che venga mantenuto il valore sostanziale della retribuzione, senza consentire che, in caso di mancato tempestivo pagamento, esso venga eroso dalla perdita di valore sostanziale della moneta; postula, cioe', che il credito sia sottoposto ad una piena rivalutazione monetaria. 4) Inoltre la disposizione del d.-l. n. 359/1987 sembra collidere con l'art. 24, primo comma, della Costituzione, secondo cui "tutti possono agire in giudizio per la difesa dei propri diritti ed interessi legittimi", in quanto comporta un'ingiustificata limitazione del diritto sostanziale di difesa degli interessati precludendo loro la possibilita' di ottenere qualsiasi riconoscimento da parte dell'I.N.A.D.E.L. per l'inadempimento, e, specificamente, per quella forma di inadempimento costituita dal ritardo nell'adempimento. 5) Infine, correlativamente, con la norma in esame l'I.N.A.D.E.L. viene autorizzato legalmente a non adempiere, a porre in essere appunto qualla forma di inadempimento costituita dal ritardo nell'adempimento, senza essere sottoposto per questo ad alcuna conseguenza risarcitoria. La norma in esame priva cosi' gli assicurati di ogni tutela contro i ritardi dell'I.N.A.D.E.L., e questo sembra contrastare con l'art. 113, primo e secondo comma, della Costituzione, per il quale, "contro gli atti della pubblica amministrazione e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi davanti agli organi della giurisdizione ordinaria ed amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non puo' essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determitate categorie di atti". Va sottolineato in proposito che, ai fini che qui interessano, ai provvedimenti positivi, agli atti, della pubblica amministrazione, debbono ritenersi parificati i comportamenti omissivi di essa, e, tra questi, i ritardi. In questo caso, invece, con l'eliminazione di ogni sanzione, come interessi e rivalutazione, viene escluso insieme anche ogni rimedio giurisdizionale contro i ritardi dell'amministrazione, nel caso dell'istituto assicuratore pubblico I.N.A.D.E.L. 6) Concludendo si prospettano ipotesi non palesemente infondate di contrasto tra la norma di cui al quarto comma dell'art. 23 del d.-l. n. 359/1987, convertito in legge n. 440/1987, e gli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 36, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione. Pertanto va sollevata di ufficio questione di legittimita' costituzionale tra la disposizione in esame e le norme costituzionali sopra indicate, con sospensione del presente giudizio e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Si deve ordinare che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva questione di illegittimita' costituzionale, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 36, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dell'art. 23, quarto comma, del d.-l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Bologna, addi' 6 aprile 1988 Il pretore: MONACI 88C1908