N. 1142 SENTENZA 15 - 29 dicembre 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 Regione Sicilia - Sanita' pubblica - Istituti e cliniche
 universitarie del dipartimento infantile sito in "Villa Belmonte" -
 Potere di stipulare convenzioni - Illegittimita' costituzionale.
 (Legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 5 maggio 1988,
 art. 2; statuto speciale regione siciliana, art. 17, lett.  c)
(GU n.1 del 4-1-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge
 approvata dall'Assemblea  regionale  siciliana  nella  seduta  del  5
 maggio  1988,  avente per oggetto "Provvidenze per l'Istituto materno
 infantile del Policlinico dell'Universita' degli studi  di  Palermo",
 promosso  con  ricorso  del  Commissario  dello  Stato per la Regione
 siciliana, notificato il 13 maggio 1988, depositato in cancelleria il
 23 maggio 1988 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1988;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  22  novembre  1988  il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Uditi  l'Avvocato  dello Stato Stefano Onofrio per il ricorrente e
 l'Avv. Francesco Tinaglia per la Regione;
                            Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  atto  notificato  il 13 maggio 1988 e depositato il 23
 maggio  successivo,  il  Commissario  dello  Stato  per  la   Regione
 siciliana  ha  proposto ricorso nei confronti dell'art. 2 della legge
 approvata dall'Assemblea regionale  il  5  maggio  1988,  dal  titolo
 "Provvidenze   per   l'Istituto  materno  infantile  del  Policlinico
 dell'Universita' degli studi di Palermo".
    La  disposizione  impugnata  stabilisce  nel  primo  comma  che "i
 singoli istituti  e  le  cliniche  universitarie  facenti  parte  del
 dipartimento  infantile  sito a "Villa Belmonte", previo consenso del
 Consiglio  di  Amministrazione  dell'Universita',  possono  inoltrare
 all'Assessorato   regionale  della  sanita'  richiesta  di  stipulare
 convenzioni  con  divisioni  ospedaliere   ricadenti   in   nosocomi"
 dell'area  palermitana,  mentre  il  secondo comma recita che "Ove le
 Unita' Sanitarie Locali... esprimano il  loro  consenso,  l'Assessore
 regionale  per  la sanita' autorizza la convenzione sentito il parere
 della Commissione legislativa per la sanita' dell'Assemblea regionale
 siciliana".
    Il Commissario dello Stato - premesso che la Regione siciliana, ai
 sensi dell'art. 17 lett.  c)  dello  Statuto  speciale,  dispone,  in
 materia  sanitaria, di una competenza concorrente, ossia condizionata
 ai princi'pi delle leggi statali, e che la legge 23 dicembre 1978, n.
 833,   istitutiva   del   servizio  sanitario  nazionale,  disciplina
 esaustivamente le modalita' dell'apporto delle strutture  ospedaliere
 delle  UU.SS.LL.  ai  compiti  didattici  e  di ricerca - osserva che
 l'art.  2  della  legge  regionale  impugnata  "nell'attribuire   una
 legittimazione  contrattuale a soggetti che ne sono istituzionalmente
 privi  (singoli  istituti,   cliniche   universitarie   e   divisioni
 ospedaliere)  viola  l'art.  39  della  l. n. 833 del 1978 che, tra i
 soggetti  facultati  alla   stipula   delle   convenzioni,   annovera
 esclusivamente  le  Regioni,  le  Universita'  e  le Unita' Sanitarie
 Locali".
    Sarebbe   vulnerato   anche   l'art.   33,   ultimo  comma,  della
 Costituzione, poiche' l'attribuzione della predetta legittimazione ad
 organismi  che, in base al vigente ordinamento universitario, ne sono
 sprovvisti, verrebbe ad  interferire  con  l'autonomia  ordinamentale
 dell'Universita'.
    La  stessa  disposizione  viene  censurata,  infine,  perche'  non
 prevede ne' il possesso di  determinati  requisiti  di  idoneita'  da
 parte  delle  strutture  ospedaliere  da  convenzionare,  come invece
 dispone l'art. 39, quarto comma, lett. a), della legge  statale,  ne'
 che  sia  chiesto  il  parere  di  cui  al  quinto comma del medesimo
 articolo per l'individuazione delle strutture in questione.
    2.  -  La Regione siciliana si e' costituita avanti alla Corte con
 deduzioni dell'avv. Francesco Tinaglia.
    E'  vero  -  osserva  la  Regione - che l'esercizio della potesta'
 legislativa concorrente deve svolgersi  nel  rispetto  dei  princi'pi
 delle  leggi  dello  Stato,  ma  e'  anche vero che la Regione non e'
 tenuta a  ripeterne  pedissequamente  le  norme,  potendo  introdurre
 quelle   variazioni   utili  ad  adattare  le  leggi  nazionali  alle
 condizioni particolari ed agli interessi propri della realta' locale.
 Il  che sarebbe, appunto, avvenuto nella specie, senza violazione ne'
 dell'art. 39 della legge n. 833 del 1978, ne'  dell'art.  33,  ultimo
 comma, della Costituzione.
    La  norma  denunciata,  d'altra  parte,  prevede  il  consenso del
 Consiglio  di  amministrazione  dell'Universita',   che,   ai   sensi
 dell'art.  15  n.  10  del  regio  decreto  6  aprile 1924 n. 674, ha
 competenza per tutti  i  provvedimenti  che  interessano  il  governo
 amministrativo e patrimoniale dell'Universita'.
    3.  -  Alla  pubblica  udienza del 22 novembre 1988 le parti hanno
 insistito per l'accoglimento delle rispettive tesi e conclusioni.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugna
 l'art.2 della  legge  approvata  dall'Assemblea  regionale  siciliana
 nella  seduta  del 5 maggio 1988, recante "Provvidenze per l'Istituto
 materno infantile del Policlinico  dell'Universita'  degli  studi  di
 Palermo",  deducendo  "violazione  dell'articolo  39  della  legge 23
 dicembre 1978, n. 833, in relazione ai limiti posti dall'articolo  17
 lett.  c)  dello  Statuto  speciale,  nonche' dell'articolo 33 ultimo
 comma della Costituzione".
    Piu'  precisamente, l'articolo impugnato violerebbe l'art.39 della
 legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  servizio  sanitario
 nazionale,  e, di conseguenza, l'art. 17 lett. c) dello Statuto della
 Regione  siciliana  (che,  in  materia   di   assistenza   sanitaria,
 "condiziona"  la  competenza legislativa concorrente della Regione al
 rispetto del "limite dei princi'pi ed  interessi  generali  contenuti
 nella  legislazione  statale"),  e  cio'  per  tre ordini di ragioni.
 Anzitutto, per l'"attribuzione di una legittimazione  contrattuale  a
 soggetti",   quali   "singoli   istituti,  cliniche  universitarie  e
 divisioni ospedaliere", non contemplati dal secondo  comma  dell'art.
 39,  "che,  tra  i soggetti facultati alla stipula delle convenzioni,
 annovera esclusivamente  le  Regioni,  le  Universita'  e  le  Unita'
 Sanitarie  Locali".  In  secondo  luogo, per "l'omessa previsione del
 possesso dei requisiti di idoneita' delle  strutture  ospedaliere  da
 utilizzare a fini didattici e di ricerca, di cui al quarto comma" del
 citato art. 39. In terzo luogo, per "la mancata previsione del parere
 di   cui   al   quinto   comma   del   medesimo   articolo,  ai  fini
 dell'individuazione delle strutture da convenzionare".
    La  violazione  dell'art.  33, ultimo comma, della Costituzione si
 accompagnerebbe  alla  prima  delle  tre  prospettazioni  concernenti
 l'art. 39 della legge n. 833 del 1978, in quanto l'attribuzione della
 legittimazione ivi prevista coinvolgerebbe "organismi che, in base al
 vigente ordinamento universitario, ne sono sprovvisti".
    2.  -  La  Regione  siciliana  non  disconosce  di  essere tenuta,
 nell'esercizio della potesta' legislativa concorrente spettantegli in
 materia  di  assistenza  sanitaria, al rispetto dei princi'pi e degli
 interessi generali cui e' informata la legislazione dello Stato,  ivi
 compresi i princi'pi posti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978,
 n. 833, ma nega di averli disattesi nell'approvare  la  normativa  in
 questione, mossa proprio dall'intento di dare attuazione ai princi'pi
 dell'art.  39,  autorizzando  l'Assessore  regionale   "a   stipulare
 convenzione  con  l'Universita'  di  Palermo, al fine di garantire la
 gestione  sanitaria,  tecnica  ed  amministrativa  del   dipartimento
 materno-infantile  del  Policlinico universitario di Palermo" (art. 1
 della legge approvata  il  5  maggio  1988  dall'Assemblea  regionale
 siciliana).
    Anche  il  censurato  art.  2  andrebbe  visto  in  questa  ottica
 attuativa. Ai singoli istituti ed alle singole cliniche universitarie
 dovrebbe  intendersi  attribuito  non gia' un potere di stipula delle
 convenzioni ulteriori, ma semplicemente un potere di  istanza,  privo
 di  riflessi  sulle  "competenze  istituzionali  alla  stipula  delle
 convenzioni previste dall'art. 39 della legge n. 833/1978",  le  sole
 che,   implicando   "legittimazione   a  rappresentare  l'Universita'
 all'esterno",  ne  chiamano  in  causa   l'autonomia   ordinamentale,
 tutelata dall'ultimo comma dell'art. 33 della Costituzione. Quanto al
 possesso  dei  requisiti  di  idoneita'  da  parte  delle   strutture
 sanitarie  da  utilizzare  ed al parere della commissione di esperti,
 non vi sarebbe motivo di intendere il silenzio serbato  in  proposito
 come  esclusione  dell'uno e dell'altro: trattandosi di "normativa di
 applicazione della legislazione statale ed integrativa della stessa",
 "la  mancata previsione non preclude l'applicabilita' della normativa
 statale  in  ordine  agli  aspetti  non  espressamente  regolati  dal
 legislatore regionale".
    3.  -  Dei  quattro  articoli  di cui consta la legge regionale in
 questione, l'art. 1 - "nelle more dell'istituzione di dipartimenti di
 ricerca  e  di  assistenza  di rilevanza e di interesse generale", il
 tutto in armonia con il primo  comma  dell'art.  39  della  legge  23
 dicembre   1978,   n.   833   ("Fino  alla  riforma  dell'ordinamento
 universitario  e  della  facolta'  di   medicina...")   -   autorizza
 l'Assessore  regionale  per  la  sanita'  a stipulare convenzione con
 l'Universita' di Palermo in ordine al dipartimento  materno-infantile
 del  Policlinico  dell'Universita' degli studi di Palermo, ubicato in
 "Villa Belmonte" e costituito da quattro cliniche e relativi servizi,
 mentre  l'art.  3  contiene  le  previsioni  di  spesa  e l'art. 4 la
 prescrizione relativa alla pubblicazione della legge.
    Poiche'  nessuna censura si appunta su tali articoli, l'attenzione
 si deve concentrare sull'art. 2, il  cui  primo  comma  legittima  "i
 singoli  istituti  e  le  cliniche  universitarie  facenti  parte del
 dipartimento infantile sito in 'Villa Belmonte', previo consenso  del
 consiglio   di   amministrazione   dell'Universita'"   ad  "inoltrare
 richiesta  all'Assessore  regionale  della   sanita'   di   stipulare
 convenzioni con divisioni ospedaliere ricadenti in nosocomi dell'area
 metropolitana palermitana finalizzate a costituire dipartimenti misti
 (universitari   -  ospedalieri)  allo  scopo  di  incrementare  nelle
 strutture  ospedaliere   l'attivita'   di   ricerca   e   didattica",
 aggiungendo nel secondo comma che "Ove le unita' sanitarie locali, da
 cui dipendono le divisioni ospedaliere individuate, esprimano il loro
 consenso,   l'Assessore   regionale   per  la  sanita'  autorizza  la
 convenzione, sentito il parere della Commissione legislativa  per  la
 sanita'  dell'Assemblea  regionale  siciliana"  e  nel terzo che " Il
 personale sanitario medico e non medico facente parte della divisione
 e   dell'istituto   universitario   tra  di  loro  convenzionati  per
 costituire il dipartimento misto potra' indifferentemente svolgere la
 propria  attivita'  sia nella divisione che nella clinica o istituto,
 sempre pero' nel rispetto degli standards di efficienza".
    Chiarissimi   i   termini   su   cui  verte  il  contrasto:  tanto
 indiscutibile e' il silenzio sul possesso dei requisiti di  idoneita'
 delle   strutture  da  utilizzare  non  meno  che  sul  parere  della
 commissione   di   esperti    composta    da    tre    rappresentanti
 dell'Universita' e tre rappresentanti della Regione, quanto esplicito
 e' in ciascuno  dei  commi  il  riferimento  a  convenzioni,  oggetto
 anzitutto  di  richiesta  da  parte  dei  singoli istituti e cliniche
 universitarie del dipartimento infantile  sito  in  "Villa  Belmonte"
 (primo   comma),   poi  di  autorizzazione  da  parte  dell'Assessore
 regionale per la sanita' (secondo comma)  ed  infine  di  particolari
 effetti  nei  confronti  del  personale  appartenente agli enti cosi'
 convenzionati (terzo comma).
    4. - Nonostante le deduzioni difensive della Regione siciliana, il
 ricorso va accolto.
    La  formulazione dell'articolo sub iudice, tanto se considerato di
 per se' quanto se raffrontato con le altre parti della stessa  legge,
 non  e',  infatti,  tale  da  consentire  di  accedere ai significati
 prospettati dalla difesa della Regione,  quali  che  siano  stati  in
 concreto gli intenti dell'Assemblea regionale.
    Ed  invero, per quanto riguarda il potere attribuito dall'art.2 ai
 singoli  istituti  e  cliniche  universitarie,   non   e'   dato   di
 rintracciare nell'attuale formulazione della legge alcuna indicazione
 idonea a dimostrare che si sia  in  presenza  di  un  potere  non  di
 stipula,  ma  semplicemente di istanza, prodromico alla stipula della
 convenzione. Il  primo  comma  parla  di  "richiesta  all'Assessorato
 regionale  della  sanita' di stipulare convenzioni", il secondo comma
 di autorizzazione della convenzione richiesta ed il  terzo  comma  di
 "istituto universitario" convenzionato con una divisione ospedaliera.
 A sua volta, il "previo consenso  del  consiglio  di  amministrazione
 dell'Universita'",  cui  il  primo  comma  subordina  l'inoltro della
 richiesta del singolo istituto o clinica universitaria, facente parte
 del  dipartimento,  all'Assessorato regionale - lungi dall'escludere,
 come pretenderebbe la difesa della  Regione,  che  l'art.2  venga  ad
 alterare   la   distribuzione   delle   competenze  dei  vari  organi
 universitari  e,  quindi,   a   ribadire   il   potere   di   stipula
 dell'Universita',  conformemente  all'art.39,  secondo  comma,  della
 legge  23  dicembre  1978,  n.833  -  trova  giustificazione  proprio
 nell'insolita  attribuzione  di tale potere ad un organo particolare,
 quale il singolo istituto o la singola clinica universitaria.  Se  la
 legittimazione  a stipulare fosse lasciata, come di regola, alla sola
 Universita',   si   intenderebbero   implicitamente   richiamate   le
 competenze   e   le   procedure  previste  dal  regolamento  generale
 universitario, approvato con il regio decreto 6 aprile  1924,  n.674.
 Ne  e'  conferma  l'art.1 della stessa legge approvata dall'Assemblea
 regionale  siciliana,  che,  per  la   convenzione   istitutiva   del
 dipartimento  infantile  di  "Villa  Belmonte",  indica come soggetti
 della stipula l'Assessore regionale per la sanita' e l'Universita' di
 Palermo,  senza  ulteriori  specificazioni  o  richiami  al consiglio
 d'amministrazione dell'Universita', con sottinteso ovvio rinvio  alle
 prescrizioni del regolamento generale universitario.
    Per   quanto  riguarda,  infine,  il  possesso  dei  requisiti  di
 idoneita' delle strutture ospedaliere da utilizzare,  prescritti  dal
 quarto comma dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed il
 parere della commissione di esperti,  contemplata  dal  quinto  comma
 dello  stesso  art.  39, il silenzio dell'articolo impugnato non puo'
 essere  inteso   quale   implicito   recepimento   di   entrambe   le
 prescrizioni.  Se e' vero che, di per se', la "mancata previsione non
 preclude  l'applicazione  della  normativa  statale  in  ordine  agli
 aspetti  non  espressamente  regolati dal legislatore regionale", e',
 altresi', vero che, nella specie, la legge regionale non contiene, in
 nessuna  delle  sue parti, il benche' minimo rinvio alla legge n. 833
 del 1978, cosi'  da  presentarsi  come  una  normativa  completamente
 autonoma.  Soprattutto  la  previsione,  da  parte  del secondo comma
 dell'art. 2, di  un  parere  della  Commissione  legislativa  per  la
 sanita' dell'Assemblea regionale siciliana avvalora tale conclusione,
 mal conciliandosi con la necessita' di acquisire, invece,  il  parere
 della  commissione  di  esperti  previsto  dalla  legge  statale.  La
 delicata  dialettica  dei  rapporti  tra   legislazione   statale   e
 legislazione   regionale  concorrente  non  puo'  consentire  che  la
 potesta' sottostante a quest'ultima venga esercitata in termini cosi'
 contraddittori  da  compromettere  l'effettiva tutela degli interessi
 unitari perseguiti dalla legge statale attraverso la statuizione  dei
 princi'pi fondamentali relativi alla materia in questione.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.2  della legge
 approvata dall'Assemblea  regionale  siciliana  nella  seduta  del  5
 maggio  1988,  recante  "Provvidenze per l'Istituto materno infantile
 del Policlinico dell'Universita' degli studi di Palermo".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C2007