DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 settembre 1988 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di
Genova.
(GU n.4 del 5-1-1989)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054,  e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Genova, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo l'art. 542, e con lo spostamento della numerazione successiva,
sono inseriti i seguenti nuovi articoli,  relativi  alla  istituzione
della   scuola  di  specializzazione  in  scienza  e  tecnologia  dei
materiali:
                Scuola di specializzazione in scienza
                      e tecnologia dei materiali
  Art. 543. - E' istituita la scuola di specializzazione in scienza e
tecnologia dei materiali presso l'Universita' degli studi di  Genova.
  La  scuola  ha  lo  scopo di formare figure professionali capaci di
progettare, selezionare e  provare  i  materiali  in  funzioni  delle
applicazioni  specifiche,  partendo  da  una  comprensione della loro
struttura interna a livello chimico-fisico.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in scienza e tecnologia
dei materiali.
  Art.  544.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  due  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso  prevede  almeno
centocinquanta  ore  di  insegnamento e almeno cento ore di attivita'
pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di dieci  iscritti  per  ciascun
anno di corso, per un totale di venti specializzandi.
  Art. 545. - Concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di
scienze matematiche  fisiche  e  naturali  (istituti  chimici)  e  il
dipartimento di fisica.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 546. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola  i  laureati  in   chimica,   chimica   industriale,   fisica,
ingegneria.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo conseguito presso Universita'
straniere  e  che  sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo
unico del 31 agosto 1933, n.  1592,  e  quelli  richiesti  nei  commi
precedenti.
  Art. 547. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   fisica dei materiali;
   chimica dei materiali;
   laboratorio materiali;
   un insegnamento scelto tra quelli opzionali;
   partecipazione a corsi seminariali.
  Il  primo  anno va integrato, a giudizio del consiglio della scuola
da uno o piu' dei seguenti corsi che integrino  la  preparazione  dei
laureati provenienti da diversi corsi di laurea:
   fondamenti di chimica dei materiali;
   fondamenti di fisica della materia;
   fondamenti di tecnologia dei materiali.
  2› Anno:
   comportamento e affidabilita';
   struttura e caratterizzazione dei materiali;
   due insegnamenti scelti tra quelli opzionali;
   partecipazione a corsi seminariali.
  Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:
   laboratorio materiali II;
   chimica fisica dei materiali;
   tecnologia e processi di fabbricazione;
   caratterizzazione struttura e proprieta' dei materiali;
   materiali metallici;
   materiali ceramici;
   materiali semiconduttori;
   materiali polimerici;
   materiali compositi;
   materiali magnetici;
   materiali strutturali;
   biomateriali;
   scienza delle costruzioni e proprieta' meccaniche dei materiali;
   corrosione e protezione dei materiali;
   tecniche informatiche e di elaborazione dei dati;
   superfici e interfacce;
   fisica e tecnologia dei dispositivi;
   fondamenti di cristallografia e strutturistica;
   criteri di scelta dei materiali;
   analisi chimico-fisica dei materiali;
   nuovi metodi di sintesi.
  Art.  548. - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi
dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi
opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno della
specializzazione e l'attivita' sperimentale di laboratorio che  sara'
svolta  sotto  la  guida  di un relatore nominato dal consiglio della
scuola.
  Su   parere   del  consiglio  della  scuola  verranno  riconosciute
attivita' inerenti alla specializzazione svolte presso enti  pubblici
o privati anche nell'ambito di convenzioni specifiche.
  Art.  549.  -  Il  corso  si  conclude con un esame di diploma, che
consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri
la  preparazione scientifica e le capacita' operative sulla scienza e
tecnologia dei materiali.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 1› settembre 1988
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1988
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 286