DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 settembre 1988
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.(GU n.4 del 5-1-1989)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 542, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali: Scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali Art. 543. - E' istituita la scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali presso l'Universita' degli studi di Genova. La scuola ha lo scopo di formare figure professionali capaci di progettare, selezionare e provare i materiali in funzioni delle applicazioni specifiche, partendo da una comprensione della loro struttura interna a livello chimico-fisico. La scuola rilascia il titolo di specialista in scienza e tecnologia dei materiali. Art. 544. - La scuola ha la durata di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede almeno centocinquanta ore di insegnamento e almeno cento ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di dieci iscritti per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi. Art. 545. - Concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali (istituti chimici) e il dipartimento di fisica. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 546. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in chimica, chimica industriale, fisica, ingegneria. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo conseguito presso Universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592, e quelli richiesti nei commi precedenti. Art. 547. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: fisica dei materiali; chimica dei materiali; laboratorio materiali; un insegnamento scelto tra quelli opzionali; partecipazione a corsi seminariali. Il primo anno va integrato, a giudizio del consiglio della scuola da uno o piu' dei seguenti corsi che integrino la preparazione dei laureati provenienti da diversi corsi di laurea: fondamenti di chimica dei materiali; fondamenti di fisica della materia; fondamenti di tecnologia dei materiali. 2 Anno: comportamento e affidabilita'; struttura e caratterizzazione dei materiali; due insegnamenti scelti tra quelli opzionali; partecipazione a corsi seminariali. Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti: laboratorio materiali II; chimica fisica dei materiali; tecnologia e processi di fabbricazione; caratterizzazione struttura e proprieta' dei materiali; materiali metallici; materiali ceramici; materiali semiconduttori; materiali polimerici; materiali compositi; materiali magnetici; materiali strutturali; biomateriali; scienza delle costruzioni e proprieta' meccaniche dei materiali; corrosione e protezione dei materiali; tecniche informatiche e di elaborazione dei dati; superfici e interfacce; fisica e tecnologia dei dispositivi; fondamenti di cristallografia e strutturistica; criteri di scelta dei materiali; analisi chimico-fisica dei materiali; nuovi metodi di sintesi. Art. 548. - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Su parere del consiglio della scuola verranno riconosciute attivita' inerenti alla specializzazione svolte presso enti pubblici o privati anche nell'ambito di convenzioni specifiche. Art. 549. - Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacita' operative sulla scienza e tecnologia dei materiali. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 1 settembre 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1988 Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 286