MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 gennaio 1989 

  Emissione   di   buoni   ordinari   del   Tesoro   al  portatore  a
centosettantanove giorni.
(GU n.5 del 7-1-1989)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 dicembre 1988 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1989 con il  quale  sono  state
fissate  le  modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per
l'esercizio finanziario 1989;
                               Decreta:
  Per  il  16 gennaio 1989 e' disposta l'emissione dei buoni ordinari
del Tesoro al portatore a centosettantanove giorni con scadenza il 14
luglio  1989  fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500
miliardi.
  Per  detti  buoni il prezzo base di collocamento e' stabilito in L.
94,79 per cento lire di valore  nominale  e  la  relativa  spesa  per
interessi  gravera'  sul  cap.  4677  dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del
decreto  31  dicembre  1988  citato  nelle  premesse. L'offerta senza
indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 19 puo' essere
presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.
  Il  prezzo  medio  ponderato  risultante  dalle  richieste  di  cui
all'art. 18, rimaste aggiudicatarie, maggiorato  nella  misura  di  5
centesimi,  sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero del
tesoro.
  Il  collocamento  dei  buoni  verra' effettuato nei confronti della
Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei  cambi,  delle  aziende  di
credito  e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di
credito speciale, delle  imprese  di  assicurazione,  delle  societa'
finanziarie  iscritte  all'albo  di cui all'art. 7 del citato decreto
ministeriale 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli  agenti
di  cambio,  nonche'  degli  enti  con  finalita'  di previdenza e di
assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della
legge 21 marzo 1958, n. 259.
  Le  relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca
d'Italia,  dovranno  pervenire  alla  Banca  d'Italia   in   Roma   -
Amministrazione  centrale  -  Servizio  rapporti  col  Tesoro  -  Via
Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del  giorno  10  gennaio
1989  con  l'osservanza  delle  modalita'  stabilite  nell'art. 9 del
decreto ministeriale 31 dicembre 1988.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, addi' 4 gennaio 1989
                                                   Il Ministro: AMATO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 gennaio 1989
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 201