N. 812 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 novembre 1988

                                 N. 812
     Ordinanza emessa il 14 novembre 1988 dal pretore di Napoli nel
                      procedimento civile vertente
          tra la S.p.a. Ice Snei e Fiorillo Salvatore ed altro
 Locazione  immobili  urbani - Uso diverso dall'abitazione - Contratti
 scaduti de iure - Proroga per l'esecuzione o successiva  stipulazione
 di  un nuovo contratto - Esclusione dell'obbligo per il conduttore di
 corrispondere alcun aumento di canone, salvo il periodo intercorrente
 tra   la  scadenza  del  vecchio  contratto  del  nuovo  contratto  -
 Ingiustificata disparita' di trattamento tra locatari e conduttori.
 (Legge  27  luglio  1978,  n. 392, art. 69, decimo comma (nella nuova
 formulazione di cui alla legge  6  febbraio  1987,  n.  15;  legge  6
 febbraio 1987, n. 15, art. 2, quarto comma).
 (Cost., artt. 3 e 42).
(GU n.3 del 18-1-1989 )
                               IL PRETORE
    Letti gli atti;
                           RITENUTO IN FATTO
    Con  ricorso  depositato  il 17 luglio 1987 la S.p.a. Ice-Snei, in
 persona del legale rappresentante  pro-tempore,  premesso  di  essere
 proprietaria   di  un  immobile  condotto  in  locazione  ad  uso  di
 autorimessa da Fiorillo Salvatore con contratto  risalente  al  marzo
 1966;
      che relativamente allo stesso si era convenuta nell'ottobre 1973
 l'interposizione  fittizia  di  Cassibba   Gianfranco,   cosi'   come
 accertato  con  sentenza n. 3618/86 del pretore di Napoli, passata in
 giudicato;
      che  il canone corrisposto dal Cassibba (nell'agosto 1978) e per
 esso dal Fiorillo era di L. 4.250.000  mensili,  e  che  per  effetto
 delle  disposizioni  di  cui  all'art.  67,  lett. B), della legge n.
 392/1978 e dell'art. 15- bis della  legge  n.  94/1982  il  contratto
 andava  a  scadere  il 3 marzo 1986, cosi' come da sfratto per finita
 locazione pendente innanzi al tribunale di Napoli, mentre  il  canone
 locativo, per effetto degli aumenti previsti dall'art. 68 della legge
 n. 392/1978 e poi dall'art. 15- bis della legge  n.  94/1982  sarebbe
 asceso, al 3 marzo 1986, a L. 14.035.056;
      che successivamente alla scadenza contrattuale sopra riferita il
 Fiorillo avrebbe dovuto corrispondere un'indennita' di occupazione  (
 ex  art.  1591  del  c.c.) commisurata al canone corrente di mercato,
 stante la palese illegittimita' dell'art. 2 del d.-l. 25 maggio 1987,
 n.  206,  disposizione decaduta per mancata conversione ma riproposta
 nel d.-l. 26 settembre 1987, n. 393;
      che   il   Fiorillo,  richiesto  di  adeguare  prima  il  canone
 corrisposto agli aumenti di legge e poi di corrispondere l'indennita'
 predetta non vi aveva provveduto.
    Tanto   premesso,   adiva  questo  pretore,  perche',  fissata  la
 comparizione  delle  parti,  volesse  procedere  alla  determinazione
 giudiziale del canone e dell'indennita' di occupazione.
    Si  costituivano  i resistenti Fiorillo e Cassibba i quali pur non
 contestando  se  non  per   differenza   marginali   i   calcoli   di
 determinazione e adeguamento del canone prospettati dalla ricorrente,
 ribadivano essere pacifico che  quando  il  contratto  sarebbe  stato
 dichiarato  risoluto,  sarebbe  stata dovuta (medio tempore e fino al
 rilascio effettivo) la indennita'  di  occupazione,  ma  che  fino  a
 quando  non sarebbe stata dichiarata incostituzionale la disposizione
 di cui all'art. 2 del d.-l. 25 maggio 1987, n. 206, o  sarebbe  stata
 alla stessa sostituita altra disposizione, l'indennita' sarebbe stata
 pari al canone corrisposto con gli aggiornamenti di legge.
    Disposta  c.t.u.  per  il  calcolo dell'indennita' di occupazione,
 questa veniva valutata dal perito d'ufficio in L. 390.000.000 per  il
 periodo  marzo  1986-marzo  1987  e  in L. 404.332.500 per il periodo
 aprile 1987-marzo  1988  e  in  L.  33.694.375  mensili  per  i  mesi
 successivi; rinviata la causa all'udienza del 14 novembre 1988 per la
 discussione, con note autorizzate, la ricorrente sollevava  questione
 di  illegittimita'  costituzionale  degli  artt.  69  della  legge n.
 397/1978, decimo comma, nel nuovo testo di cui al  d.-l.  9  dicembre
 1986,  n.  392, conv. in legge 6 febbraio 1987, n. 15, e dell'art. 2,
 quarto comma, del d.-l. 9 dicembre 1986,  n.  932,  convertito  nella
 legge  anzidetta in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione.
                          RITENUTO IN DIRITTO
    La  prospettata  questione di costituzionalita' e' rilevante e non
 appare manifestamente infondata, per cui si  impone  la  soppressione
 del  presente  giudizio  e  l'immediata  trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale, a sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953,
 n. 87.
    Quanto  alla  sua  rilevanza, essa emerge ictu oculi dagli atti di
 causa  in  quanto  ben  diverso  sarebbe  il  corrispettivo  che  per
 l'occupazione  dovrebbe  corrispondere  il  conduttore (L. 32.500.000
 mensili per il periodo marzo 1986-marzo 1987, L.  33.694.000  mensili
 per  il  periodo  aprile 1987-marzo 1988 e poi per i mesi successivi,
 secondo quanto calcolato nella c.t.u.) rispetto al canone  ultimo  di
 L.  14.035.056, maggiorato dei soli aumenti Istat, e del 25% come per
 legge.
    Quanto   alla   sua  non  manifesta  infondatezza,  lo  scrivente,
 riannodandosi ad altra analoga ordinanza di rinvio del 24 luglio 1987
 del  pretore  di  Fiorenzuola  di  Arda  (in  giudizio Griffagnini c/
 Merli), ritiene che le disposizioni di cui all'art. 69, decimo comma,
 della  legge  n.  392/1978  (sul  nuovo  testo  di  cui alla legge di
 conversione 6 febbraio 1987, n. 15)  e  dell'art.  2,  quarto  comma,
 della  stessa  legge  siano in patente contrasto con gli artt. 3 e 42
 della Carta costituzionale, nella parte in cui si stabilisce  che  il
 conduttore  di  immobili  ad  uso  diverso  da  quello abitativo, per
 periodo di occupazione successivo alla scadenza del vecchio contratto
 e  fino  alla data di rilascio fissata dal giudice ( ex art. 56 della
 legge n. 392/1978) o alla decorrenza di un nuovo  contratto,  non  e'
 tenuto  a  corrispondere  se  non  un  limitato aumento del canone in
 misura del 25% e neppure a risarcire il danno ex art. 1591 del  c.c.;
 il  conflitto con le citate norme costituzionali appare stridente ove
 si consideri che, una volta dichiarato cessato il rapporto  locatizio
 e  una  volta  fissata  la  data  del  rilascio,  il detto obbligo di
 rilascio viene tempestivamente  bloccato  per  esigenze  sociali  dal
 legislatore,  e  anzi  subordinato  alla  corresponsione da parte del
 locatore di un'indennita' di avviamento che  dev'essere  quantificata
 in  misura corrispondente ai valori di mercato per immobili aventi le
 stesse caratteristiche, mentre medio tempore  il  conduttore  non  e'
 tenuto che a versare il vecchio canone maggiorato del 25%; il che, in
 parole piu'  pratiche,  vale  a  dire  che,  mentre  il  proprietario
 locatore  riceve il canone in misura svalutata (o comunque rivalutata
 in minima parte), e' obbligato a  corrispondere,  per  conseguire  la
 disponibilita'  dell'immobile,  un'indennita' di avviamento in misura
 rivalutata; tuttoo cio' sembra contrastare sia con il  piu'  generale
 principio  di  cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto opera una
 discriminazione ingiustificata tra locatori e conduttori e anche  tra
 diverse categorie di conduttori, sia con il piu' specifico dettato di
 cui all'art. 42 della  Costituzione,  consacrando  una  inammissibile
 comprensione  del  diritto  di proprieta' privata, e in definitiva un
 sacrificio della medesima senza indennizzo.
                                P. Q. M.
    Ritiene  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 illegittimita'  costituzionale  (sollevata  nelle  note   autorizzate
 all'udienza  del  14  novembre 1988 dalla ricorrente) degli artt. 69,
 decimo comma, della legge n. 392/1978 (nella  nuova  formulazione  di
 cui alla legge 6 febbraio 1987, n. 15) e 2, quarto comma, della legge
 n. 15/1987, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione nella
 parte  in  cui  si  stabilisce  che  il conduttore di immobili ad uso
 diverso da abitazione, per il periodo di occupazione successivo  alla
 scadenza  del  vecchio contratto e fino alla data di rilascio fissata
 dal giudice o alla decorrenza di un nuovo contratto, non e' tenuto  a
 corrispondere  se  non  il canone, maggiorato di un aumento in misura
 prefissata dalla legge, e neppure a risarcire il danno ex  art.  1591
 del c.c.;
    Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende il presente giudizio.
      Napoli, addi' 14 novembre 1988
                          Il pretore: DE BIASE

 88C1996