N. 818 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 1988
N. 818 Ordinanza emessa il 24 giugno 1988 dalla corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. e Gorrfried Rainer ed altri ed il Ministero delle finanze Radiocomunicazioni - Programmi televisivi RAI - Mancata ricezione - Obbligatorieta' del pagamento del canone comunque dovuto per la sua natura tributaria - Mancato riferimento alla capacita' contributiva del contribuente - Richiamo alla sentenza n. 535/1988. (R.D.-L. 21 febbraio 1938, n. 246, artt. 1, 10 e 25, convertito in legge 4 giugno 1938, n. 880; legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 15, secondo comma). (Cost., art. 53).(GU n.3 del 18-1-1989 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile d'appello n. 381/85 r.g. promossa dalla RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., in persona del direttore generale dott. B. Agnes, elettivamente domiciliato in Torino, via del Carmine, 2, presso lo studio dell'avv. Franzo Grande Stevens dal quale e' rappresentato e difeso unitamente agli avvocati Rubena e Pace del foro di Roma, per procura speciale alle liti autenticata dal notaio F.M. Ragnisco di Roma, in data 7 febbraio 1985, rep. 15570, appellante, contro Gorrfried Rainer, Totsch Josef, Volgger Anton, Totsch Karl, Totsch Franz, Volgger Alois, Voegger Walter, Welchselberger Wieser Anna, Wieser Franz, Wieser Franz, Wieser Alfred, Wieser Walter, Hofer Elisabeth, Tolloi Leonard, Totsch Arnorld, Gruber Herman, Graus Karl, Graus Roman, Fuchs Franz, Braunhofer Georg, Volgger Alois, Volgeer Stefan, Rainer Franz, Seehauser Anna, Riederer Franz, Riederer Franz, Parschalk August, Kaslatter Georg, Messner Leonard, Holzer Josanna, Hofer Josef, Hofer Elisabeth, appellati contumaci, e contro il Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dalla avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso cui e' domiciliata in corso Stati Uniti, 45, appellato. P R E M E S S A Con trentadue distinti atti di citazione notificati tutti il 19 gennaio 1983, Rainer Gorrfried ed altre trentuno persone residenti nell'alta Val di Vizze, in provincia di Bolzano, proposero rituale opposizione avverso altrettante ingiunzioni emanate dall'ufficio del registro abbonamenti radio di Torino per la riscossione da ciascuno di essi di canoni di abbonamento televisivi (e relativi accessori) dei quali era stato omesso il versamento, sostenendo, in sostanza, che la materiale detenzione da parte loro di apparecchi televisivi non era stata, in concreto, idonea a far sorgere in capo ad essi l'obbligazione del pagamento del "canone di abbonamento" RAI, in quanto nella zona di loro residenza non era possibile captare alcuna delle trasmissioni televisive diffuse da tale ente, a causa della mancata installazione dei ripetitori resi indispensabili dalla configurazione geografica dei luoghi. L'amministrazione finanziaria dello Stato, costituitasi in tutti i trentadue procedimenti cosi' instaurati dinanzi al tribunale di Torino, chiese la reiezione delle proposte opposizioni, affermando che l'obbligo del pagamento dei "canoni" in questione derivava dalla mera detenzione di apparecchi di ricezione televisiva. I trentadue procedimenti ora menzionati furono immediatamente riuniti dal giudice istruttore del tribunale, dopo di che intervenne volontariamente la RAI, dichiarando di cio' fare per sostenere le ragioni dell'amministrazione finanziaria dello Stato nei confronti dell'opponente Georg Braunhofer. Con sentenza 30 ottobre-8 novembre 1984, il tribunale, respinta un'eccezione preliminare di inammissibilita' dell'intervento della RAI frattanto sollevata dal Braunhofer, dichiaro' illegittime le ingiunzioni in contestazione, ritenendo, in sintesi, che il presupposto dell'obbligazione di pagamento del "canone di abbonamento" di cui trattasi fosse costituito non gia' dalla mera detenzione di un apparecchio di ricezione televisiva, ma soltanto da una detenzione di un apparecchio di tale genere qualificata dall'effettiva possibilita' di uso del medesimo anche per la ricezione dei programmi televisivi irradiati dal servizio pubblico nazionale a cio' destinato. Avverso tale sentenza, ha proposto appello dinanzi a questa Corte la RAI, insistendo per la reiezione delle opposizioni di cui sopra. In questo grado, gli opponenti sono rimasti tutti contumaci, mentre l'amministrazione finanziaria dello Stato, anche qui costituitesi, ha essa pure insistito affinche', in riforma della sentenza appellata, fossero respinte tutte le opposizioni proposte contro le suddette ingiunzioni. C O N S I D E R A Z I O N I Nel corso di un giudizio civile imperniato sul medesimo problema che qui occorre risolvere, il tribunale di Torino ebbe, a suo tempo, a disporre, mediante ordinanza 14 maggio 1982, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sollevando, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del r.d.-l. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880. Con una recentissima sentenza, depositata il 12 maggio 1988, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile tale questione, ritenendo che, per giudicare della legittimita' costituzionale delle prescrizioni dettate dagli artt. 1, 10 e 25 ora citati dovesse potersi contemporaneamente vagliare altresi', sempre sotto il profilo della legittimita' costituzionale, il secondo comma dell'art. 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il quale stabilisce che "il canone di abbonamento e la tassa di concessione governativa..." sono dovuti anche dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero. La Corte costituzionale ha, peraltro, cosi' provveduto partendo da considerazioni in base alle quali aveva previamente riconosciuto, in sostanza, come quest'ultima disposizione di legge avesse concretato quanto necessario e sufficiente per escludere con sicurezza che l'impossibilita' di ricezione dei programmi RAI valesse ad esonerare i detentori di televisori dall'obbligo del pagamento del cosidetto "canone televisivo" ed avesse, percio', eliminato ogni diretto rapporto fra tale "canone" ed il servizio pubblico televisivo affidato alla RAI, si' da rendere assai dubbio che il "canone" stesso potesse ancora essere rettamente collocato nella categoria dei tributi usualmente qualificati come "tasse", nella quale la piu' autorevole giurisprudenza lo aveva in precedenza collocato, piuttosto che nella categoria dei tributi usualmente qualificati come "imposte". Simili riconoscimenti che, stante l'autorevolezza della loro fonte e la solidita' dei loro fondamenti logici, non possono non essere qui condivisi, aprono la strada a nuovi e piu' che giustificati dubbi sulla legittimita' costituzionale della normativa emergente dal complesso delle disposizioni legislative ora considerate. Tale normativa sembra, infatti, nettamente contrastante, nella sua obiettivita' consistente, quanto meno con il dettato dell'art. 53 della Costituzione, posto che ricollega un'obbligazione verso lo Stato del tutto sganciata dal conseguimento di speciali vantaggi da parte degli obbligati ad un presupposto di fatto che non puo' ritenersi avere alcun rapporto neppure con la capacita' contributiva dei medesimi, essendo evidente come la mera detenzione (del tutto distinta e diversa dall'operazione concernente il relativo acquisto) di un qualsivoglia apparecchio di ricezione televisiva, il quale ben puo' essere, e molto spesso davvero e', nel lasso di tempo a cui il "canone" si riferisce, praticamente privo di ogni valore commerciale a causa del suo rapido invecchiamento tecnologico, non solo non sia atta a costituire valido indice di una capacita' contributiva coerente, come la prescrizione costituzionale postulerebbe, con l'entita' dell'obbligazione che le disposizioni legislative in questione comportano, ma non sia, in realta', nemmeno sufficiente a rivelare in modo attendibile o rendere fondatamente presumibile capacita' contributiva veruna. Deve, quindi, ritenersi che questo giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione dell'ora prospettata questione di legittimita' costituzionale, che, stante la sua incontestabile consistenza, non puo', percio', non esser qui sollevata d'ufficio.
P. Q. M. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale come sopra sollevata d'ufficio, con riferimento all'art. 53 della Costituzione, in ordine alla normativa dettata, per quanto attiene al "canone di abbonamento radiotelevisivo", dagli artt. 1', 10 e 25 del r.d.-l. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e dal secondo comma dell'art. 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103; Sospende questo giudizio di appello fino alla definizione di quello di legittimita' costituzionale cosi' promosso; Ordina che, a cura della cancelleria, questa ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre che comunicata di Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deliberato in camera di consiglio dalla prima sezione civile della corte d'appello di Torino il 24 giugno 1988. (Seguono le firme) 88C2002