N. 818 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 1988

                                 N. 818
   Ordinanza emessa il 24 giugno 1988 dalla corte d'appello di Torino
               nel procedimento civile vertente tra RAI
              Radiotelevisione italiana S.p.a. e Gorrfried
             Rainer ed altri ed il Ministero delle finanze
 Radiocomunicazioni  -  Programmi televisivi RAI - Mancata ricezione -
 Obbligatorieta' del pagamento del canone comunque dovuto per  la  sua
 natura  tributaria  - Mancato riferimento alla capacita' contributiva
 del contribuente - Richiamo alla sentenza n.  535/1988.
 (R.D.-L.  21  febbraio  1938, n. 246, artt. 1, 10 e 25, convertito in
 legge 4 giugno 1938, n. 880; legge 14 aprile 1975, n. 103, art.   15,
 secondo comma).
 (Cost., art. 53).
(GU n.3 del 18-1-1989 )
                           LA CORTE D'APPELLO
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile d'appello
 n. 381/85 r.g. promossa dalla RAI Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,
 in  persona  del  direttore  generale  dott.  B. Agnes, elettivamente
 domiciliato in Torino, via del Carmine, 2, presso lo studio dell'avv.
 Franzo  Grande Stevens dal quale e' rappresentato e difeso unitamente
 agli avvocati Rubena e Pace del foro di Roma,  per  procura  speciale
 alle  liti  autenticata  dal  notaio F.M. Ragnisco di Roma, in data 7
 febbraio 1985,  rep.  15570,  appellante,  contro  Gorrfried  Rainer,
 Totsch  Josef,  Volgger  Anton,  Totsch  Karl,  Totsch Franz, Volgger
 Alois, Voegger Walter,  Welchselberger  Wieser  Anna,  Wieser  Franz,
 Wieser  Franz,  Wieser Alfred, Wieser Walter, Hofer Elisabeth, Tolloi
 Leonard, Totsch Arnorld, Gruber  Herman,  Graus  Karl,  Graus  Roman,
 Fuchs  Franz, Braunhofer Georg, Volgger Alois, Volgeer Stefan, Rainer
 Franz, Seehauser Anna,  Riederer  Franz,  Riederer  Franz,  Parschalk
 August,  Kaslatter  Georg,  Messner  Leonard,  Holzer  Josanna, Hofer
 Josef, Hofer Elisabeth, appellati contumaci, e  contro  il  Ministero
 delle  finanze,  in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e
 difeso per legge dalla avvocatura distrettuale dello Stato di Torino,
 presso cui e' domiciliata in corso Stati Uniti, 45, appellato.
                            P R E M E S S A
    Con  trentadue  distinti  atti di citazione notificati tutti il 19
 gennaio 1983, Rainer Gorrfried ed altre  trentuno  persone  residenti
 nell'alta  Val  di  Vizze, in provincia di Bolzano, proposero rituale
 opposizione avverso altrettante ingiunzioni emanate dall'ufficio  del
 registro  abbonamenti  radio di Torino per la riscossione da ciascuno
 di essi di canoni di abbonamento televisivi  (e  relativi  accessori)
 dei  quali  era  stato omesso il versamento, sostenendo, in sostanza,
 che la materiale detenzione da parte loro  di  apparecchi  televisivi
 non  era  stata,  in  concreto,  idonea a far sorgere in capo ad essi
 l'obbligazione del pagamento del  "canone  di  abbonamento"  RAI,  in
 quanto  nella zona di loro residenza non era possibile captare alcuna
 delle trasmissioni televisive diffuse da tale  ente,  a  causa  della
 mancata   installazione  dei  ripetitori  resi  indispensabili  dalla
 configurazione geografica dei luoghi.
    L'amministrazione finanziaria dello Stato, costituitasi in tutti i
 trentadue procedimenti  cosi'  instaurati  dinanzi  al  tribunale  di
 Torino,  chiese  la  reiezione delle proposte opposizioni, affermando
 che l'obbligo del pagamento dei "canoni" in questione derivava  dalla
 mera detenzione di apparecchi di ricezione televisiva.
    I  trentadue  procedimenti  ora  menzionati  furono immediatamente
 riuniti dal giudice istruttore del tribunale, dopo di che  intervenne
 volontariamente  la  RAI,  dichiarando  di cio' fare per sostenere le
 ragioni dell'amministrazione finanziaria dello  Stato  nei  confronti
 dell'opponente Georg Braunhofer.
    Con  sentenza  30  ottobre-8 novembre 1984, il tribunale, respinta
 un'eccezione preliminare di  inammissibilita'  dell'intervento  della
 RAI  frattanto  sollevata  dal  Braunhofer,  dichiaro' illegittime le
 ingiunzioni  in  contestazione,  ritenendo,  in   sintesi,   che   il
 presupposto   dell'obbligazione   di   pagamento   del   "canone   di
 abbonamento" di cui trattasi fosse costituito  non  gia'  dalla  mera
 detenzione  di un apparecchio di ricezione televisiva, ma soltanto da
 una  detenzione  di  un  apparecchio  di  tale   genere   qualificata
 dall'effettiva   possibilita'  di  uso  del  medesimo  anche  per  la
 ricezione dei programmi televisivi irradiati  dal  servizio  pubblico
 nazionale a cio' destinato.
    Avverso  tale sentenza, ha proposto appello dinanzi a questa Corte
 la RAI, insistendo per la reiezione delle opposizioni di cui sopra.
    In  questo  grado,  gli  opponenti  sono  rimasti tutti contumaci,
 mentre  l'amministrazione  finanziaria   dello   Stato,   anche   qui
 costituitesi,  ha  essa  pure  insistito  affinche', in riforma della
 sentenza appellata, fossero respinte tutte  le  opposizioni  proposte
 contro le suddette ingiunzioni.
                      C O N S I D E R A Z I O N I
    Nel  corso  di un giudizio civile imperniato sul medesimo problema
 che qui occorre risolvere, il tribunale di Torino ebbe, a suo  tempo,
 a  disporre, mediante ordinanza 14 maggio 1982, la trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale, sollevando, in riferimento all'art. 3
 della  Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale degli
 artt. 1, 10 e 25 del r.d.-l. 21 febbraio  1938,  n.  246,  convertito
 nella legge 4 giugno 1938, n. 880.
    Con  una  recentissima  sentenza, depositata il 12 maggio 1988, la
 Corte costituzionale  ha  dichiarato  inammissibile  tale  questione,
 ritenendo  che, per giudicare della legittimita' costituzionale delle
 prescrizioni dettate dagli artt.  1,  10  e  25  ora  citati  dovesse
 potersi contemporaneamente vagliare altresi', sempre sotto il profilo
 della legittimita' costituzionale,  il  secondo  comma  dell'art.  15
 della  legge  14  aprile  1975,  n.  103, il quale stabilisce che "il
 canone di abbonamento e la tassa di concessione governativa..."  sono
 dovuti  anche  dai  detentori  di  apparecchi  atti o adattabili alla
 ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o  provenienti
 dall'estero.
    La Corte costituzionale ha, peraltro, cosi' provveduto partendo da
 considerazioni in base alle quali aveva previamente riconosciuto,  in
 sostanza,  come  quest'ultima disposizione di legge avesse concretato
 quanto necessario e  sufficiente  per  escludere  con  sicurezza  che
 l'impossibilita'  di ricezione dei programmi RAI valesse ad esonerare
 i detentori di televisori dall'obbligo del  pagamento  del  cosidetto
 "canone  televisivo"  ed  avesse,  percio',  eliminato  ogni  diretto
 rapporto  fra  tale  "canone"  ed  il  servizio  pubblico  televisivo
 affidato alla RAI, si' da rendere assai dubbio che il "canone" stesso
 potesse  ancora  essere  rettamente  collocato  nella  categoria  dei
 tributi  usualmente  qualificati  come  "tasse",  nella quale la piu'
 autorevole giurisprudenza lo aveva in precedenza collocato, piuttosto
 che   nella   categoria   dei  tributi  usualmente  qualificati  come
 "imposte".
    Simili riconoscimenti che, stante l'autorevolezza della loro fonte
 e la solidita' dei loro fondamenti logici, non possono non essere qui
 condivisi,  aprono  la  strada  a nuovi e piu' che giustificati dubbi
 sulla  legittimita'  costituzionale  della  normativa  emergente  dal
 complesso delle disposizioni legislative ora considerate.
    Tale normativa sembra, infatti, nettamente contrastante, nella sua
 obiettivita' consistente, quanto meno con  il  dettato  dell'art.  53
 della  Costituzione,  posto  che  ricollega  un'obbligazione verso lo
 Stato del tutto sganciata dal conseguimento di speciali  vantaggi  da
 parte  degli  obbligati  ad  un  presupposto  di  fatto  che non puo'
 ritenersi avere alcun rapporto neppure con la capacita'  contributiva
 dei  medesimi,  essendo  evidente  come la mera detenzione (del tutto
 distinta e diversa dall'operazione concernente il relativo  acquisto)
 di  un qualsivoglia apparecchio di ricezione televisiva, il quale ben
 puo' essere, e molto spesso davvero e', nel lasso di tempo a  cui  il
 "canone"  si riferisce, praticamente privo di ogni valore commerciale
 a causa del suo rapido invecchiamento tecnologico, non solo  non  sia
 atta  a  costituire  valido  indice  di  una  capacita'  contributiva
 coerente,  come  la  prescrizione  costituzionale  postulerebbe,  con
 l'entita'   dell'obbligazione  che  le  disposizioni  legislative  in
 questione comportano, ma non sia, in realta', nemmeno  sufficiente  a
 rivelare  in  modo  attendibile  o  rendere  fondatamente presumibile
 capacita' contributiva veruna.
    Deve,  quindi,  ritenersi  che  questo  giudizio  non possa essere
 definito indipendentemente  dalla  risoluzione  dell'ora  prospettata
 questione   di   legittimita'  costituzionale,  che,  stante  la  sua
 incontestabile  consistenza,  non  puo',  percio',  non   esser   qui
 sollevata d'ufficio.
                                P. Q. M.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale, per la risoluzione della  questione  di  legittimita'
 costituzionale   come  sopra  sollevata  d'ufficio,  con  riferimento
 all'art. 53 della Costituzione, in ordine alla normativa dettata, per
 quanto  attiene  al  "canone  di  abbonamento radiotelevisivo", dagli
 artt. 1', 10 e 25 del r.d.-l. 21 febbraio 1938,  n.  246,  convertito
 nella  legge  4 giugno 1938, n. 880, e dal secondo comma dell'art. 15
 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
    Sospende  questo  giudizio  di  appello  fino  alla definizione di
 quello di legittimita' costituzionale cosi' promosso;
    Ordina  che,  a  cura  della  cancelleria,  questa  ordinanza  sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  oltre  che  comunicata  di Presidenti delle due Camere del
 Parlamento.
    Cosi' deliberato in camera di consiglio dalla prima sezione civile
 della corte d'appello di Torino il 24 giugno 1988.
                           (Seguono le firme)

 88C2002