N. 39 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 dicembre 1988

                                 N. 39
         Ricorso depositato in cancelleria il 29 dicembre 1988
         (del commissario dello Stato per la regione siciliana)
 Bilancio   della   regione   Sicilia   -   Assestamento   -  Garanzie
 occupazionali in materia di interventi nel settore forestale  nonche'
 dei  contratti  a termine previsti dall'art. 14 della legge regionale
 n. 26/1986 - Previsione di nuove spese, peraltro, non quantificate  e
 prive  dell'indicazione della relativa copertura Illegittima modifica
 di  preesistente  disciplina:  quinta  proroga  per  gli   interventi
 forestali  e  proroga  al 30 giugno 1989 di contratti non rinnovabili
 compresi quelli gia' scaduti alla data dell'entrata in  vigore  della
 legge  de  qua  -  Mancata  valutazione  degli  interessi  dei comuni
 interessati con conseguente  compressione  delle  autonomie  di  tali
 enti.
 (Legge regione Sicilia approvata il 13 dicembre 1988).
 (Cost.,  artt.  5,  81, terzo e quarto comma, 97 e 128; stat. regione
 Sicilia, r.d.lg. 15 maggio 1946, n. 455, art. 14).
(GU n.3 del 18-1-1989 )
    L'assemblea  regionale siciliana nella seduta del 13 dicembre 1988
 ha approvato il disegno di legge n. 595, dal  titolo  "Variazioni  al
 bilancio  della  regione  ed  al  bilancio dell'Azienda delle foreste
 demaniali della regione  siciliana  per  l'anno  finanziario  1988  -
 Assestamento",  pervenuto  a questo ufficio il successivo 16 dicembre
 1988, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale.
    Il  provvedimento legislativo in esame, in attuazione del disposto
 dell'art. 9 della l.r. n. 47/1977, sostituito con l'art. 5 della l.r.
 n.   256/1979,  aggiorna  i  dati  presunti  dell'avanzo  finanziario
 iscritto nel  bilancio  di  previsione  della  regione  e  di  quello
 dell'Azienda  delle  foreste  demaniali  per l'esercizio 1987 in base
 alle risultanze di gestione accertate  con  il  rendiconto  generale,
 parificato dalla Corte dei conti.
    Come   affermato   da   codesta   Corte   (sentenza   n.  9/1958),
 l'applicabilita' dell'art. 81  della  Costituzione  alle  regioni  e'
 stata  ritenuta conseguenza del carattere unitario dello Stato, quale
 espresso nell'art. 5 della Costituzione.
    Orbene, il citato art. 81, al terzo comma, pone l'espresso divieto
 al legislatore di stabilire nuovi tributi e nuove spese, in  sede  di
 approvazione del bilancio.
    Codesta  Corte  costituzionale,  d'altronde,  ha  avuto piu' volte
 occasione di precisare (sentenze nn. 66/1959 e  31/1961)  la  portata
 delle  disposizioni  di  cui  al  predetto art. 81, chiarendo che "il
 quarto comma forma sistema con il terzo e  che,  mentre  quest'ultimo
 dispone  che con la legge di approvazione del bilancio non si possono
 stabilire "nuovi tributi e nuove  spese",  e  cioe'  non  si  possono
 aggiungere  spese  e  tributi a quelli contemplati dalla legislazione
 sostanziale preesistente, il quarto  comma  dispone  che  ogni  legge
 sostanziale  che  importi  "nuove  o  maggiori spese" deve indicare i
 mezzi per farvi fronte, e cioe' che non possono emanarsi disposizioni
 che  importino  per  l'erario  oneri di piu' ampia portata rispetto a
 quelli  derivanti  dalla  legislazione  preesistente,  se  non  venga
 provveduto  con  legge  sostanziale  anche alla indicazione dei mezzi
 destinati alla copertura dei nuovi oneri".
    Secondo  i  principi generali di contabilita' pubblica, desumibili
 anche dalla prevalente dottrina e da  orientamenti  giurisprudenziali
 nella materia, la legge di assestamento ha la stessa natura giuridica
 della legge di bilancio, da cio' derivando che la medesima legge  (di
 assestamento)  non  possa prevedere nuove entrate e nuove spese e che
 l'oggetto delle sue disposizioni non puo'  che  restare  circoscritto
 all'impinguamento  di  capitoli  di  bilancio gia' esistenti o ad una
 diversa ripartizione delle somme previste.
    Alla  luce di quanto suesposto, le disposizioni degli artt. 4, 5 e
 14 del disegno di legge in argomento, contenenti nuove previsioni  di
 spesa, non autorizzate da precedenti leggi, suscitano perplessita' di
 ordine costituzionale.
    Occorre   pero',   a  tal  punto,  rilevare  una  non  ininfluente
 distinzione   delle   fattispecie   disciplinate    dalle    riferite
 disposizioni.
    Preliminarmente  vi  e',  infatti,  da  evidenziare  che  le norme
 contenute negli artt. 4 e 5, pur introducendo  nuove  spese  rispetto
 alla  preesistente legislazione, fanno puntuale quantificazione delle
 stesse, cui deriva adeguata  copertura  finanziaria,  rispettivamente
 nei  capitoli  10771  e  10775,  appositamente istituiti con la legge
 oggetto qui di censura.
    Non   puo'   sottovalutarsi,   inoltre,  per  quanto  concerne  il
 contributo  disposto  dal  legislatore  regionale  a   favore   delle
 popolazioni   dell'Unione   Sovietica,   recentemente   colpite   dal
 terremoto, che l'iniziativa, oltre che costituire espressione  di  un
 diffuso    sentimento   di   solidarieta'   manifestato   dall'organo
 esponenziale della collettivita' siciliana, viene, sostanzialmente, a
 convergere  con  la  posizione di politica estera assunta al riguardo
 dallo Stato italiano e a  corrispondere  ad  analoghi  sentimenti  ed
 interventi  che  il  popolo russo ha, in analoghe circostanze (1908 e
 1968), attuati nei confronti delle popolazioni isolane disastrate.
    A  comprova  di tale unanime sentimento, e' da sottolineare che la
 disposizione in questione ha ricevuto il suffragio di tutte le  parti
 politiche espresse nell'assemblea.
    Vi  e'  ancora  da  considerare che la disposizione, genericamente
 formulata per quanto concerne  le  modalita'  di  attuazione,  lascia
 pensare  che,  ragionevolmente,  la somma stanziata sara' utilizzata,
 per i terremotati armeni (URSS), tramite il Governo nazionale.
    Di  contro,  le  disposizioni contenute nell'art. 14 si pongono in
 contrasto con  il  terzo  ed  il  quarto  comma  dell'art.  81  della
 Costituzione   in   quanto   comportano   nuove   spese,   della  cui
 quantificazione non si rivelano elementi nel testo normativo,  e  non
 operano puntuale, adeguata copertura finanziaria delle stesse.
    Il  legislatore regionale, con le disposizioni oggetto di censura,
 inoltre, introduce una disciplina nuova rispetto alla preesistente.
    In  particolare, il primo comma dell'art. 14 contiene un'ulteriore
 proroga, la quinta, delle garanzie occupazionali previste dalla  l.r.
 n. 66/1981 in materia di interventi nel settore forestale.
    Il  secondo  comma,  poi,  sconvolge  il  sistema  originariamente
 previsto dei contratti a  termine  di  durata  non  superiore  ad  un
 biennio  e  non rinnovabili, siccome previsto dall'art. 14 della l.r.
 n. 26/1986, per poter far fronte alla  situazione  straordinaria  dei
 comuni  dell'Isola  per  la  definizione  delle  domande  relative al
 rilascio, in sanatoria, delle concessioni edilizie.
    La   norma   in   questione,  viola,  altresi',  l'art.  97  della
 Costituzione poiche', come  principale  fondamento,  assume  il  mero
 interesse dei singoli dipendenti al mantenimento del posto di lavoro,
 anziche' quello pubblico, rapportabile alle  effettive  esigenze  dei
 singoli  comuni  interessati,  che, in ipotesi, potrebbero avere gia'
 espletato gli adempimenti prescritti dalla legislazione regionale  in
 materia.
    Non  puo',  ancora,  e  per  altro  verso, escludersi la rilevanza
 dell'indebita e generalizzata compressione delle autonomie  comunali,
 quale  conseguente  dall'indiscriminata  e diretta operativita' della
 disposizione de qua che, per tale motivo, viene  a  concretare  anche
 una palese violazione degli artt. 5 e 128 della Costituzione.
    Deve,   inoltre,  evidenziarsi  -  perche'  in  contrasto  con  il
 principio generale della certezza del diritto - la  abnormita'  della
 disposizione  recante  la  proroga  al  30  giugno 1989 dei contratti
 "anche se scaduti alla data di entrata in vigore della legge".
    Riprendendo, ora, il primo motivo di censura, puo' concludersi che
 l'art. 14 e' norma di natura sostanziale e non reca ne' una  espressa
 quantificazione  della  spesa,  ne'  una precisa e puntuale copertura
 finanziaria.
    Il  mero  "riscontro"  della spesa (non quantificata e peraltro in
 assenza di un generico riferimento a nuove o  maggiori  entrate)  nel
 bilancio  pluriennale, ammissibile per quelle che hanno riferimento a
 piu' esercizi futuri - come normalmente accade per le spese in  conto
 capitale,  ipotesi peraltro non ricorrente nel caso in ispecie (spese
 correnti e  riferite  al  primo  semestre  1989)  -  non  costituisce
 adeguata copertura finanziaria ai sensi del quarto comma dell'art. 81
 della Costituzione, poiche' il bilancio pluriennale, avente  funzione
 essenzialmente  cognitiva  e  programmatoria,  non  comporta  vincolo
 giuridico autorizzatorio della spesa.
                                P. Q. M.
 e  con  riserva  di  presentare  memorie  illustrative nei termini di
 legge;
    Il  sottoscritto, dott. Antonino Prestipino Giarritta, commissario
 dello Stato per la regione siciliana, visto l'art. 28  dello  statuto
 speciale,  con  il  presente  atto,  impugna  l'art.  14  della legge
 approvata dall'assemblea regionale  siciliana  nella  seduta  del  13
 dicembre 1988, dal titolo "Variazioni al bilancio della regione ed al
 bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della regione siciliana
 per  l'anno  finanziario  1988  - Assestamento", per violazione degli
 artt. 81, terzo e quarto comma, 5, 97 e 128  della  Costituzione,  in
 relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello statuto speciale.
      Palermo, addi' 21 dicembre 1988
          Il commissario dello Stato per la regione siciliana:
                 prefetto Antonino Prestipino GIARRITTA

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