Modificazioni al regolamento regionale recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623 e successive modificazioni, concernente la immissione al consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e merci in esenzione fiscale.(GU n.3 del 21-1-1989)
le seguenti norme regolamentari: Art. 1. 1. La lettera c) del n. 1 dell'art. 15 del regolamento regionale approvato dal consiglio regionale nella adunanza del 20 dicembre 1972, recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623 e successive modificazioni, concernente la immissione al consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e di merci in esenzione fiscale, e' cosi' sostituita: " c) alle imprese industriali ed artigiane che utilizzano lo zucchero nel processo produttivo". Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Aosta, addi' 15 febbraio 1988 ROLLANDIN