N. 4 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 aprile 1988
N. 4 Ordinanza emessa il 13 aprile 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 gennaio 1989) dal pretore di Cosenza nel procedimento penale a carico di Musacco Mario Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale - Violazione degli obblighi - Contravvenzione - Previsto arresto anche fuori dei casi di flagranza - Illegittima limitazione del diritto alla liberta' personale. (Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, modificato dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, art. 8). (Cost., art. 13).(GU n.4 del 25-1-1989 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 1077/1988 r.g.a. pendente a carico di Musacco Mario imputato reato di cui all'art. 9, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, per avere contravvenuto agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale ponendosi alla guida dell'autovettura Skoda tg. CS/224469 di proprieta' del coniuge. F A T T O Il giorno 8 aprile 1988 il vice ispettore della Polizia di Stato Aloia Francesco e il sov. Iaquinta Mario, liberi dal servizio, notavano l'imputato - che conoscevano per essere sorvegliato speciale - salire a bordo di una autovettura ed allontanarsi alla guida della stessa. Rientrati in servizio, i predetti funzionari facevano rintracciare il Musacco al quale contestavano il reato in epigrafe dopo averlo fatto accompagnare in Questura il giorno 11 aprile 1988. Il Musacco veniva dunque tratto in arresto pur essendosi a tre giorni di distanza dal fatto, ai sensi del terzo comma, art. 9 della legge n. 1423/1956 che consente l'arresto anche al di fuori della flagranza. Il 12 aprile 1988 il pretore di Cosenza convalidava l'arresto ai sensi dell'art. 505 del Codice di procedura penale, ma in apertura del processo con rito direttissimo il difensore dell'imputato avv. Franco Sammarco, eccepiva l'illegittimita' dell'arresto perche' non avvenuto in flagranza sostenendo che il terzo comma dell'art. 9 cit. va riferito alle ipotesi di cui al secondo comma e non anche a quelle di cui al primo comma della stessa norma, solo nelle prime configurandosi reati permanenti. D I R I T T O Non ritiene il giudicante che possa pervenirsi all'interpretazione normativa prospettata dalla difesa ostandovi la chiara lettera della norma (in claris non fit interpretatio). Nessun elemento testuale consente di ritenere che il terzo comma sia riferibile alle sole ipotesi del secondo comma, ma anzi la formulazione letterale del terzo comma porta a ritenere esattamente il contrario, giacche' il legislatore introduce il periodo con l'espressione "in ogni caso" (e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza) facendone oggetto di un comma autonomo rispetto ai primi due, mentre - ove avesse voluto restringere la previsione al solo secondo comma - avrebbe accorpato il periodo a quel comma ovvero avrebbe usato altra espressione limitatrice delle ipotesi. Cio' posto, ritiene pero' il giudicante che il dubbio di costituzionalita' affacciato in subordine dalla stessa difesa meriti considerazione. Il collegamento della facolta' d'arresto anche fuori dalla flagranza alle ipotesi specificate nel secondo comma dell'art. 9 della legge n. 1423/1956 trova giustificazione, rispetto all'art. 13 della Costituzione, nella natura permanente dei reati da essa previsti (cfr. Cass., sez. IV, 14 maggio 1985, imp. Salamone), ma non puo' dirsi ugualmente per le ipotesi di cui al primo comma. Colui che violi un obbligo o un divieto di soggiorno viene a trovarsi, infatti, in una condizione di illiceita' anche dopo aver infranto l'obbligo o il divieto, con la conseguenza che appare adeguato sul piano costituzionale l'arresto operato nei suoi confronti a distanza di tempo dall'infrazione, perche' comunque di essa permangono gli effetti. Nel caso di contravvenzione ad un obbligo, qual'e' quello infranto nel caso di specie, che non faccia registrare effetti permanenti della violazione, la dilatazione della facolta' d'arresto ad opera degli organi di polizia configura ad avviso del giudicante una violazione dell'art. 13 della Costituzione. Le misure di prevenzione previste dalla legge n. 1423/1956 sono state ritenute compatibili con l'art. 13 della Costituzione in quanto espressione di un sistema mirante a prevenire la commissione dei reati e quindi corrispondente ad una esigenza fondamentale dei moderni ordinamenti (cfr. Corte costituzionale 23 marzo 1964, n. 23 e, per altri versi, Corte costituzionale 5 maggio 1983, n. 126). Non puo' pero' ritenersi compatibile con l'art. 13 della Costituzione una norma che limiti oltre misura il diritto allo status liberatis anche sul piano della repressione per coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione quando l'evento da reprimere ha carattere istantaneo e per di piu' configura fattispecie contravvenzionale. La questione di costituzionalita' dell'art. 9 della legge n. 1423/1956, nella parte in cui consente l'arresto al di fuori dei casi di flagranza, e senza limiti di tempo, nelle ipotesi di contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale previste dal primo comma dello stesso articolo, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, appare dunque non manifestamente infondata. La questione, poi, e' rilevante perche' nel caso di specie l'arresto e' stato convalidato e l'imputato tratto a giudizio per direttissima, ai sensi dell'art. 505 del c.p.p., in stato di detenzione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, profilata nella parte motiva, in riferimento all'art. 13 della Costituzione; Rimette la soluzione della questione alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza venga notificata all'imputato, al p.m. in sede e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Sospende il presente procedimento e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale. Cosenza, addi' 13 aprile 1988 Il vice pretore: FERRARI 89C0006