N. 4 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 aprile 1988

                                  N. 4
        Ordinanza emessa il 13 aprile 1988 (pervenuta alla Corte
        costituzionale il 3 gennaio 1989) dal pretore di Cosenza
           nel procedimento penale a carico di Musacco Mario
 Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale - Violazione degli
    obblighi - Contravvenzione - Previsto arresto anche fuori dei casi
    di flagranza - Illegittima limitazione del diritto  alla  liberta'
    personale.
 (Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, modificato dalla legge 14
    ottobre 1974, n. 497, art. 8).
 (Cost., art. 13).
(GU n.4 del 25-1-1989 )
                               IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nel procedimento penale n.
 1077/1988 r.g.a. pendente a carico di Musacco Mario imputato reato di
 cui  all'art.  9, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
 per avere contravvenuto  agli  obblighi  inerenti  alla  sorveglianza
 speciale ponendosi alla guida dell'autovettura Skoda tg. CS/224469 di
 proprieta' del coniuge.
                               F A T T O
    Il  giorno  8 aprile 1988 il vice ispettore della Polizia di Stato
 Aloia Francesco e  il  sov.  Iaquinta  Mario,  liberi  dal  servizio,
 notavano l'imputato - che conoscevano per essere sorvegliato speciale
 - salire a bordo di una autovettura ed allontanarsi alla guida  della
 stessa.
    Rientrati in servizio, i predetti funzionari facevano rintracciare
 il Musacco al quale contestavano il reato  in  epigrafe  dopo  averlo
 fatto accompagnare in Questura il giorno 11 aprile 1988.
    Il  Musacco  veniva  dunque  tratto in arresto pur essendosi a tre
 giorni di distanza dal fatto, ai sensi del terzo comma, art. 9  della
 legge  n.  1423/1956  che  consente l'arresto anche al di fuori della
 flagranza.
    Il  12  aprile 1988 il pretore di Cosenza convalidava l'arresto ai
 sensi dell'art. 505 del Codice di procedura penale,  ma  in  apertura
 del  processo  con  rito direttissimo il difensore dell'imputato avv.
 Franco Sammarco, eccepiva l'illegittimita' dell'arresto  perche'  non
 avvenuto  in flagranza sostenendo che il terzo comma dell'art. 9 cit.
 va riferito alle ipotesi di cui al secondo comma e non anche a quelle
 di   cui  al  primo  comma  della  stessa  norma,  solo  nelle  prime
 configurandosi reati permanenti.
                             D I R I T T O
    Non ritiene il giudicante che possa pervenirsi all'interpretazione
 normativa prospettata dalla difesa ostandovi la chiara lettera  della
 norma (in claris non fit interpretatio).
    Nessun  elemento  testuale consente di ritenere che il terzo comma
 sia riferibile alle sole  ipotesi  del  secondo  comma,  ma  anzi  la
 formulazione  letterale  del terzo comma porta a ritenere esattamente
 il contrario,  giacche'  il  legislatore  introduce  il  periodo  con
 l'espressione "in ogni caso" (e' consentito l'arresto anche fuori dei
 casi di flagranza) facendone oggetto di un comma autonomo rispetto ai
 primi  due,  mentre  - ove avesse voluto restringere la previsione al
 solo secondo comma - avrebbe accorpato il periodo a quel comma ovvero
 avrebbe usato altra espressione limitatrice delle ipotesi.
    Cio'   posto,  ritiene  pero'  il  giudicante  che  il  dubbio  di
 costituzionalita' affacciato in subordine dalla stessa difesa  meriti
 considerazione.
    Il   collegamento  della  facolta'  d'arresto  anche  fuori  dalla
 flagranza alle ipotesi specificate  nel  secondo  comma  dell'art.  9
 della  legge n. 1423/1956 trova giustificazione, rispetto all'art. 13
 della  Costituzione,  nella  natura  permanente  dei  reati  da  essa
 previsti (cfr. Cass., sez. IV, 14 maggio 1985, imp. Salamone), ma non
 puo' dirsi ugualmente per le ipotesi di cui al primo comma.
    Colui  che  violi  un  obbligo  o  un divieto di soggiorno viene a
 trovarsi, infatti, in una condizione di illiceita'  anche  dopo  aver
 infranto  l'obbligo  o  il  divieto,  con  la  conseguenza che appare
 adeguato  sul  piano  costituzionale  l'arresto  operato   nei   suoi
 confronti  a  distanza  di tempo dall'infrazione, perche' comunque di
 essa permangono gli effetti.
    Nel caso di contravvenzione ad un obbligo, qual'e' quello infranto
 nel caso di specie, che  non  faccia  registrare  effetti  permanenti
 della  violazione,  la  dilatazione della facolta' d'arresto ad opera
 degli organi di  polizia  configura  ad  avviso  del  giudicante  una
 violazione dell'art. 13 della Costituzione.
    Le  misure  di  prevenzione previste dalla legge n. 1423/1956 sono
 state ritenute compatibili con l'art. 13 della Costituzione in quanto
 espressione  di  un  sistema  mirante  a prevenire la commissione dei
 reati e  quindi  corrispondente  ad  una  esigenza  fondamentale  dei
 moderni  ordinamenti  (cfr. Corte costituzionale 23 marzo 1964, n. 23
 e, per altri versi, Corte costituzionale 5 maggio 1983, n. 126).
    Non   puo'   pero'  ritenersi  compatibile  con  l'art.  13  della
 Costituzione una norma che limiti oltre misura il diritto allo status
 liberatis  anche  sul  piano  della  repressione per coloro che siano
 sottoposti a misure di prevenzione quando l'evento  da  reprimere  ha
 carattere   istantaneo   e   per   di   piu'   configura  fattispecie
 contravvenzionale.
    La  questione  di  costituzionalita'  dell'art.  9  della legge n.
 1423/1956, nella parte in cui consente l'arresto al di fuori dei casi
 di   flagranza,   e   senza   limiti   di  tempo,  nelle  ipotesi  di
 contravvenzione agli obblighi  inerenti  alla  sorveglianza  speciale
 previste  dal  primo  comma  dello  stesso  articolo,  in riferimento
 all'art. 13 della  Costituzione,  appare  dunque  non  manifestamente
 infondata.
    La  questione,  poi,  e'  rilevante  perche'  nel  caso  di specie
 l'arresto e' stato convalidato e l'imputato  tratto  a  giudizio  per
 direttissima,  ai  sensi  dell'art.  505  del  c.p.p.,  in  stato  di
 detenzione.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956,
 n.  1423, come modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n.
 497, profilata nella parte motiva, in riferimento all'art.  13  della
 Costituzione;
    Rimette la soluzione della questione alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la presente ordinanza venga notificata all'imputato,
 al p.m. in  sede  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    Sospende  il  presente procedimento e ordina trasmettersi gli atti
 alla Corte costituzionale.
      Cosenza, addi' 13 aprile 1988
                        Il vice pretore: FERRARI

 89C0006