N. 6 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 luglio 1988- 3 gennaio 1989

                                  N. 6
        Ordinanza emessa il 30 luglio 1988 (pervenuta alla Corte
     costituzionale il 3 gennaio 1989) dalla commissione tributaria
    di primo grado di Sondrio sul ricorso proposto da Secchi Primo e
                       l'ufficio ii.dd. di Tirano
 Imposte in genere - Irpef - Determinazione sintetica del reddito
    complessivo  netto  (mediante  indici e coefficienti presuntivi di
    maggior reddito), quando lo stesso,  in  seguito  all'accertamento
    analitico, risulti fondatamente inferiore a quello attribuibile al
    contribuente in base ad elementi e circostanze di  fatto  certi  -
    Violazione   del   principio  di  uguaglianza  e  della  capacita'
    contributiva per l'utilizzazione di indici e coefficienti  rigidi,
    senza  distinzione  di classe nell'ambito di ciascuna categoria di
    elementi indicati dall'art. 2 del d.P.R. n. 600/1973.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, come correlato da
    normativa del d.m. 21 luglio 1983, artt. 2 e 3).
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.4 del 25-1-1989 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Il  ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamentto dell'ufficio
 ii.dd. di Tirano del 21 novembre 1984 relativo  a  redditi  1978,  ai
 fini  Irpef  e Ilor. Con tale avviso, sul presupposto del possesso di
 un'auto 14 c.f., ai sensi degli artt. 38, quarto comma, del d.P.R. n.
 600/1983  ed  1  del  d.m.  21  luglio  1983,  l'ufficio  determinava
 sinteticamente un reddito presuntivo di L. 4.752.000, oltre ad  altro
 reddito  presuntivo di L. 15.200.000, desumibile dalla costruzione di
 un fabbricato. Parte ricorrente, oltre a  considerazioni  di  merito,
 eccepiva  in  ricorso l'illegittimita' costituzionale della normativa
 applicata relativa all'accertamento sintetico  (art.  38  del  d.P.R.
 citato)  in  relazione  agli  artt. 2, 3, 24 e 53 della Costituzione.
 Nelle  sue  controdeduzioni   l'ufficio   ribadiva   la   correttezza
 dell'accertamento,     genericamente    contestando    l'infondatezza
 dell'eccezione sollevata.
    All'udienza di discussione le parti non comparivano.
                         OSSERVA LA COMMISSIONE
    L'eccezione   di   illegittimita'   costituzionale  sollevata  dal
 ricorrente  appare   preliminare   ed   assorbente   e   non   appare
 manifestamente   infondata   in   relazione   all'eccepito  contrasto
 dell'art. 38  del  d.P.R.  n.  600/1973,  quarto  comma  (cosi'  come
 correlato  con quanto disposto dal d.m. 21 luglio 1983) con gli artt.
 53  e  3  della  Costituzione,  sotto  il  profilo  che  detta  norma
 tributaria,  fissando  indici e coefficienti rigidi senza distinzione
 di classe nell'ambito di ciascuna categoria di  elementi  considerati
 dall'art.  2  del  d.P.R.  n. 600/1973, violerebbe il principio della
 capacita'  contributiva  sancito  dall'art.  53  della   Costitizione
 stessa.
                                P. Q. M.
    Visti  gli  art.  134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  38  del  d.P.R.  n.  600/1973,
 cosi' come correlato dalla normativa di cui agli artt. 2 e 3 del d.m.
 21  luglio  1983,  sotto  il  profilo  degli  artt.  3  e  53   della
 Costituzione,  nella  parte in cui tale normativa tributaria, facendo
 riferimento  a  coefficienti  rigidi  senza  distinzione  di   classe
 nell'ambito di ciascuna categoria di elementi considerati dall'art. 2
 del  d.P.R.  n.  600/1973,  viola  il   principio   della   capacita'
 contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione;
    Sospende  il  giudizio  in  corso  fino  all'esito della richiesta
 decisione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Manda  alla  segreteria  di  notificare la presente ordinanza alle
 parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Sondrio, addi' 30 luglio 1988
                        Il presidente: ROMUALDI

 89C0008