N. 6 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 luglio 1988- 3 gennaio 1989
N. 6 Ordinanza emessa il 30 luglio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 gennaio 1989) dalla commissione tributaria di primo grado di Sondrio sul ricorso proposto da Secchi Primo e l'ufficio ii.dd. di Tirano Imposte in genere - Irpef - Determinazione sintetica del reddito complessivo netto (mediante indici e coefficienti presuntivi di maggior reddito), quando lo stesso, in seguito all'accertamento analitico, risulti fondatamente inferiore a quello attribuibile al contribuente in base ad elementi e circostanze di fatto certi - Violazione del principio di uguaglianza e della capacita' contributiva per l'utilizzazione di indici e coefficienti rigidi, senza distinzione di classe nell'ambito di ciascuna categoria di elementi indicati dall'art. 2 del d.P.R. n. 600/1973. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, come correlato da normativa del d.m. 21 luglio 1983, artt. 2 e 3). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.4 del 25-1-1989 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza. Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamentto dell'ufficio ii.dd. di Tirano del 21 novembre 1984 relativo a redditi 1978, ai fini Irpef e Ilor. Con tale avviso, sul presupposto del possesso di un'auto 14 c.f., ai sensi degli artt. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1983 ed 1 del d.m. 21 luglio 1983, l'ufficio determinava sinteticamente un reddito presuntivo di L. 4.752.000, oltre ad altro reddito presuntivo di L. 15.200.000, desumibile dalla costruzione di un fabbricato. Parte ricorrente, oltre a considerazioni di merito, eccepiva in ricorso l'illegittimita' costituzionale della normativa applicata relativa all'accertamento sintetico (art. 38 del d.P.R. citato) in relazione agli artt. 2, 3, 24 e 53 della Costituzione. Nelle sue controdeduzioni l'ufficio ribadiva la correttezza dell'accertamento, genericamente contestando l'infondatezza dell'eccezione sollevata. All'udienza di discussione le parti non comparivano. OSSERVA LA COMMISSIONE L'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente appare preliminare ed assorbente e non appare manifestamente infondata in relazione all'eccepito contrasto dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, quarto comma (cosi' come correlato con quanto disposto dal d.m. 21 luglio 1983) con gli artt. 53 e 3 della Costituzione, sotto il profilo che detta norma tributaria, fissando indici e coefficienti rigidi senza distinzione di classe nell'ambito di ciascuna categoria di elementi considerati dall'art. 2 del d.P.R. n. 600/1973, violerebbe il principio della capacita' contributiva sancito dall'art. 53 della Costitizione stessa.
P. Q. M. Visti gli art. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, cosi' come correlato dalla normativa di cui agli artt. 2 e 3 del d.m. 21 luglio 1983, sotto il profilo degli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui tale normativa tributaria, facendo riferimento a coefficienti rigidi senza distinzione di classe nell'ambito di ciascuna categoria di elementi considerati dall'art. 2 del d.P.R. n. 600/1973, viola il principio della capacita' contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso fino all'esito della richiesta decisione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Sondrio, addi' 30 luglio 1988 Il presidente: ROMUALDI 89C0008