N. 12 ORDINANZA 9 - 18 gennaio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Edilizia - Costruzione abusiva - Donazione della stessa Successiva
 sanatoria - Preclusione dell'effetto estintivo del reato nei
 confronti dell'autore-donante a seguito dell'avvenuta oblazione da
 parte del donatario - Ingiustificato trattamento di favore per gli
 abusivi usufruenti della sanatoria ma non cedenti la proprieta', ed
 altre situazioni di abusivismo cui e' esteso il beneficio per
 l'avvenuto pagamento dell'oblazione Non irrazionalita' della scelta
 del legislatore - Manifesta infondatezza.
 (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38; d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2,
 art. 6, convertito in legge 13 marzo 1988, n. 68).
 (Cost., art. 3)
(GU n.4 del 25-1-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 38 della legge
 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita'
 urbanistico-edilizia,  sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle opere
 edilizie) e dell'art. 6 del d.l. 12 gennaio  1988,  n.  2  (Modifiche
 alla  legge 28 febbraio 1985, n. 47) promosso con ordinanza emessa il
 12 febbraio 1988 dal Pretore  di  Avola  nel  procedimento  penale  a
 carico di Grienti Carmelina ed altro, iscritta al n. 292 del registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Avola,  con ordinanza emessa il 12
 febbraio  1988  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  3   Cost.,
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 38 della legge 28
 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia  di  controllo  dell'attivita'
 urbanistico-edilizia,  sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle opere
 edilizie) e dell'art. 6 del decreto  legge  12  gennaio  1988,  n.  2
 (convertito nella legge 13 marzo 1988, n. 68), nella parte in cui non
 prevedono  che  l'autore  dell'abuso  edilizio,  che  non  sia   piu'
 proprietario  dell'immobile  abusivo per averlo donato ad un prossimo
 congiunto, possa godere dell'effetto estintivo del reato per  effetto
 del pagamento dell'oblazione da parte del donatario;
      che,  in  particolare,  il dubbio di legittimita' costituzionale
 viene prospettato: a) sotto il profilo d'una  irrazionale  diversita'
 di  trattamento  fra  l'ipotesi  dell'autore  dell'abuso edilizio che
 abbia donato (o abbia, comunque, ceduto) l'immobile a terzi, il quale
 non  puo'  godere dell'estinzione del reato per effetto del pagamento
 dell'oblazione da parte del donatario (o, comunque, del  cessionario)
 e  l'ipotesi  del  comproprietario che (in base alla norma introdotta
 dall'art. 6 del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito nella
 legge  13  marzo  1988, n. 68) puo' invece godere dell'estinzione del
 reato per effetto del pagamento dell'oblazione da parte  di  uno  dei
 comproprietari;  b)  sotto il profilo d'una irrazionale disparita' di
 trattamento fra il soggetto che abbia realizzato un immobile  abusivo
 e l'abbia poi ceduto ad altri ed il soggetto che, nella stessa epoca,
 abbia realizzato un immobile, in violazione della medesima normativa,
 senza tuttavia cederne la proprieta', avendo cosi' la possibilita', a
 differenza del primo, di beneficiare dell'estinzione  del  reato;  c)
 sotto  il profilo d'una irrazionale disparita' di trattamento fra chi
 abbia  donato  l'immobile  abusivo  ai   propri   figli   prima   del
 conseguimento della sanatoria e chi l'abbia donato dopo, perche' solo
 il   primo   potrebbe   godere   della    riduzione    dell'ammontare
 dell'oblazione  prevista  per  l'ipotesi  di opera abusiva eseguita o
 acquistata per essere adibita a prima abitazione di parenti di  primo
 grado del richiedente;
      che  nel  giudizio e' intervento il Presidente del Consiglio dei
 ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile  o,
 comunque, infondata;
    Considerato,  per  quanto  concerne  il profilo riportato sub a) -
 asserita disparita' di trattamento fra autore dell'illecito  edilizio
 che  abbia  ceduto l'immobile e comproprietario dello stesso - che il
 differente  trattamento  non  appare  manifestamente  irrazionale  e,
 comunque,  non  viola  il  principio  di  uguaglianza  trattandosi di
 situazioni  diverse,  in  quanto  non  sono  identici  il  caso   dei
 comproprietari  attuali,  per  i  quali  soltanto  il  legislatore ha
 eccezionalmente  ritenuto  d'estendere  l'estinzione  del  reato   (a
 seguito   del   pagamento  dell'oblazione  effettuato  anche  da  chi
 eventualmente non sia stato compartecipe nel reato stesso) ed il caso
 di  chi attualmente non e' piu' proprietario e che quindi si varrebbe
 di un'estinzione del reato a seguito del pagamento effettuato  da  un
 terzo che e' l'unico titolare del bene e, di regola, non compartecipe
 nel reato medesimo;
      che, per quanto concerne il profilo sub b) - asserita disparita'
 di trattamento fra autore dell'illecito  edilizio  che  abbia  ceduto
 l'immobile ed autore del medesimo illecito che non l'abbia ceduto, il
 quale soltanto potrebbe beneficiare dell'estinzione del reato -  tale
 profilo  e'  palesemente  infondato,  in  quanto  l'autore dell'abuso
 edilizio che abbia ceduto l'immobile ha  sempre  la  possibilita'  di
 chiedere   il   condono   e   di  versare  l'importo  dell'oblazione,
 beneficiando in tal modo dell'estinzione del reato;
      che, per quanto concerne il profilo sub c) - asserita disparita'
 di trattamento a seconda  che  l'autore  dell'illecito  abbia  donato
 l'immobile  abusivo  ai  propri  figli  prima o dopo il conseguimento
 della sanatoria, potendosi solo nel primo caso applicare le riduzioni
 previste  dalla  legge  -  anche  questo  profilo  e'  manifestamente
 infondato, in quanto l'autore dell'abuso edilizio  che  abbia  ceduto
 l'immobile ai figli prima del conseguimento della sanatoria non perde
 certamente  il  diritto  di  ottenere  la  riduzione   dell'ammontare
 dell'oblazione, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge;
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 38 della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47
 (Norme  in  materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia,
 sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie)  e  dell'art.  6
 del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito in legge 13 marzo
 1988, n. 68, sollevata  dal  Pretore  di  Avola  con  l'ordinanza  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0025