N. 12 ORDINANZA 9 - 18 gennaio 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia - Costruzione abusiva - Donazione della stessa Successiva sanatoria - Preclusione dell'effetto estintivo del reato nei confronti dell'autore-donante a seguito dell'avvenuta oblazione da parte del donatario - Ingiustificato trattamento di favore per gli abusivi usufruenti della sanatoria ma non cedenti la proprieta', ed altre situazioni di abusivismo cui e' esteso il beneficio per l'avvenuto pagamento dell'oblazione Non irrazionalita' della scelta del legislatore - Manifesta infondatezza. (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38; d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2, art. 6, convertito in legge 13 marzo 1988, n. 68). (Cost., art. 3)(GU n.4 del 25-1-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dell'art. 6 del d.l. 12 gennaio 1988, n. 2 (Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47) promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1988 dal Pretore di Avola nel procedimento penale a carico di Grienti Carmelina ed altro, iscritta al n. 292 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Ritenuto che il Pretore di Avola, con ordinanza emessa il 12 febbraio 1988 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dell'art. 6 del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2 (convertito nella legge 13 marzo 1988, n. 68), nella parte in cui non prevedono che l'autore dell'abuso edilizio, che non sia piu' proprietario dell'immobile abusivo per averlo donato ad un prossimo congiunto, possa godere dell'effetto estintivo del reato per effetto del pagamento dell'oblazione da parte del donatario; che, in particolare, il dubbio di legittimita' costituzionale viene prospettato: a) sotto il profilo d'una irrazionale diversita' di trattamento fra l'ipotesi dell'autore dell'abuso edilizio che abbia donato (o abbia, comunque, ceduto) l'immobile a terzi, il quale non puo' godere dell'estinzione del reato per effetto del pagamento dell'oblazione da parte del donatario (o, comunque, del cessionario) e l'ipotesi del comproprietario che (in base alla norma introdotta dall'art. 6 del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito nella legge 13 marzo 1988, n. 68) puo' invece godere dell'estinzione del reato per effetto del pagamento dell'oblazione da parte di uno dei comproprietari; b) sotto il profilo d'una irrazionale disparita' di trattamento fra il soggetto che abbia realizzato un immobile abusivo e l'abbia poi ceduto ad altri ed il soggetto che, nella stessa epoca, abbia realizzato un immobile, in violazione della medesima normativa, senza tuttavia cederne la proprieta', avendo cosi' la possibilita', a differenza del primo, di beneficiare dell'estinzione del reato; c) sotto il profilo d'una irrazionale disparita' di trattamento fra chi abbia donato l'immobile abusivo ai propri figli prima del conseguimento della sanatoria e chi l'abbia donato dopo, perche' solo il primo potrebbe godere della riduzione dell'ammontare dell'oblazione prevista per l'ipotesi di opera abusiva eseguita o acquistata per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado del richiedente; che nel giudizio e' intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata; Considerato, per quanto concerne il profilo riportato sub a) - asserita disparita' di trattamento fra autore dell'illecito edilizio che abbia ceduto l'immobile e comproprietario dello stesso - che il differente trattamento non appare manifestamente irrazionale e, comunque, non viola il principio di uguaglianza trattandosi di situazioni diverse, in quanto non sono identici il caso dei comproprietari attuali, per i quali soltanto il legislatore ha eccezionalmente ritenuto d'estendere l'estinzione del reato (a seguito del pagamento dell'oblazione effettuato anche da chi eventualmente non sia stato compartecipe nel reato stesso) ed il caso di chi attualmente non e' piu' proprietario e che quindi si varrebbe di un'estinzione del reato a seguito del pagamento effettuato da un terzo che e' l'unico titolare del bene e, di regola, non compartecipe nel reato medesimo; che, per quanto concerne il profilo sub b) - asserita disparita' di trattamento fra autore dell'illecito edilizio che abbia ceduto l'immobile ed autore del medesimo illecito che non l'abbia ceduto, il quale soltanto potrebbe beneficiare dell'estinzione del reato - tale profilo e' palesemente infondato, in quanto l'autore dell'abuso edilizio che abbia ceduto l'immobile ha sempre la possibilita' di chiedere il condono e di versare l'importo dell'oblazione, beneficiando in tal modo dell'estinzione del reato; che, per quanto concerne il profilo sub c) - asserita disparita' di trattamento a seconda che l'autore dell'illecito abbia donato l'immobile abusivo ai propri figli prima o dopo il conseguimento della sanatoria, potendosi solo nel primo caso applicare le riduzioni previste dalla legge - anche questo profilo e' manifestamente infondato, in quanto l'autore dell'abuso edilizio che abbia ceduto l'immobile ai figli prima del conseguimento della sanatoria non perde certamente il diritto di ottenere la riduzione dell'ammontare dell'oblazione, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dell'art. 6 del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito in legge 13 marzo 1988, n. 68, sollevata dal Pretore di Avola con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0025