LEGGE 23 gennaio 1989, n. 19 

  Modifica   dell'articolo  3  della  legge  4  marzo  1982,  n.  68,
concernente il limite di  eta'  per  la  nomina  a  cappellano  degli
istituti di prevenzione e di pena.
(GU n.23 del 28-1-1989)
 
 Vigente al: 12-2-1989  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, il numero 5 e'
sostituito dal seguente:
   "5) eta' non superiore ad anni settanta".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 23 gennaio 1989
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del
                                    Consiglio dei Ministri
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e
                                  giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI