LEGGE 23 gennaio 1989, n. 19
Modifica dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, concernente il limite di eta' per la nomina a cappellano degli istituti di prevenzione e di pena.(GU n.23 del 28-1-1989)
Vigente al: 12-2-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, il numero 5 e' sostituito dal seguente: "5) eta' non superiore ad anni settanta". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 gennaio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI