Reiezione di richieste di accertamento della condizione di crisi settoriale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.(GU n.26 del 1-2-1989)
Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 27 ottobre 1988, non ha riconosciuto le condizioni di crisi economica locale delle aziende industriali appartenenti ai seguenti settori ed operanti nei comuni sotto elencati: 1) settore abbigliamento, comune di Genova - a decorrere dall'agosto 1986; 2) settore noleggio e distribuzione films, comune di Roma - a decorrere dal 1 febbraio 1985; 3) settore chimico, comune di Ardea (Roma) - a decorrere dal 1 marzo 1982; 4) settore della produzione dell'alcool etilico, comune di Aprilia (Latina) - a decorrere dal gennaio 1987.