COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

COMUNICATO

Reiezione  di  richieste  di  accertamento  della condizione di crisi
settoriale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12  agosto
1977, n. 675 e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972,
n. 464.
(GU n.26 del 1-2-1989)

   Il  CIPI,  con  deliberazioni adottate nella seduta del 27 ottobre
1988, non ha riconosciuto le condizioni  di  crisi  economica  locale
delle   aziende  industriali  appartenenti  ai  seguenti  settori  ed
operanti nei comuni sotto elencati:
    1)   settore  abbigliamento,  comune  di  Genova  -  a  decorrere
dall'agosto 1986;
    2)  settore  noleggio  e  distribuzione films, comune di Roma - a
decorrere dal 1› febbraio 1985;
    3) settore chimico, comune di Ardea (Roma) - a decorrere dal
1› marzo 1982;
    4)  settore  della  produzione  dell'alcool  etilico,  comune  di
Aprilia (Latina) - a decorrere dal gennaio 1987.