N. 32 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 luglio 1988- 17 gennaio 1989
N. 32 Ordinanza emessa il 6 luglio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 gennaio 1989) dal pretore di Cosenza nel procedimento penale a carico di Tenuta Giuseppe Sabatino Radiocomunicazioni - Impianti radioelettrici ricestramittenti di debole potenza, senza concessione - Sanzioni penali - Richiamo alle sentenze nn. 225/1974 e 202/1976. (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195, in relazione al d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 1 e 183; legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 45). (Cost., artt. 3, 21, 41 e 43).(GU n.6 del 8-2-1989 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. All'imputato e' stata contestata la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nel testo sostituito dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, in relazione al possesso di un apparato radio-ricetrasmittente installato su di un veicolo di sua proprieta' senza avere ancora ottenuto la prescritta concessione. La norma e' stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 1976, n. 202, nella parte in cui non consente l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale (per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione) e con sentenza 10 luglio 1974, n. 225, nella parte relativa ai servizi di radiodiffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche (per contrasto con gli artt. 21, 41 e 43 della Costituzione). La sentenza n. 225/1974 e' intervenuta sul testo originario dell'art. 195 cit., ma cio' non sposta i termini sostanziali della questione in quanto la novellazione di cui all'art. 45 della legge n. 103/1975 rileva solo quoad penam. Esaminando il fatto-reato per cui si procede a carico dell'imputato Tenuta si rileva che esso e' compreso nella tipologia che ha formato oggetto dell'esame della Corte nel 1974. Si tratta infatti dell'installazione di un sistema di radiodiffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche, e proprio con riferimento all'utilizzo di tali sistemi la Corte si e' pronunciata ritenendo illegittimo (fra le altre norme) l'art. 195 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156/1973. Tale declaratoria di illegittimita', pero', non puo' essere applicata al caso di specie che ricade sotto la previsione del testo normativo novellato dal legislatore dopo l'intervento della Corte, per cui non rimarrebbe che richiedere alla Corte l'esame della questione della legittimita' della nuova norma - posto che essa si presenta parimenti limitatrice di diritti costituzionali rispetto alla precedente - che, quanto alla fattispecie concreta, si risolverebbe poi in un riesame della stessa questione e quindi avrebbe significato puramennte formale. Pur tuttavia il caso si presta ad ulteriori valutazioni. Bisogna infatti tenere presente che la giurisprudenza della Cassazione e' orientata a ritenere che la sentenza n. 202/1976, intervenuta sull'art. 195 novellato, non riguarda l'esercizio di impianti di apparecchi ricetrasmittenti (v. Cass., sezione terza, 27 aprile 1985, n. 3978, che attiene proprio una fattispecie di detenzione di radiotelefono nell'abitacolo di un veicolo). Si ritiene, insomma, da parte della suprema Corte, che la declaratoria di illegittimita' in discorso riguardi solo gli impianti di diffusione radiofonica e televisiva, mentre ne rimarrebbero esclusi quelli che oltre alla diffusione consentano anche la ricezione. Non e' qui il caso di condurre una esegesi della motivazione della sentenza n. 202/1976, ma basta rilevare che la limitazione della pronuncia della Corte ai soli sistemi di diffusione con ogni evidenza non e' frutto di una volonta' di escludere l'ipotesi della illegittimita' per cio' che concerne i sistemi di rice-trasmissione, bensi' e' la risultante della circoscrizione del giudizio ai primi sistemi da parte delle ordinanze di rimessione. Sarebbe, infatti, assolutamente irrazionale ritenere che non possa ingranare la fattispecie di reato di cui all'art. 195 l'ipotesi del network televisivo e debba invece integrarla il caso del privato che si doti di una ricetrasmittente di debole potenza. Sicche' una siffatta interpretazione entrerebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Ne' puo' discettarsi sui beni costituzionalmente protetti, quasi che solo i sistemi di diffusione radiotelevisivi costituiscano un mezzo di espressione del pensiero a termini dell'art. 21, giacche' addirittura dovrebbe ritenersi il contrario considerando che i sistemi di rice-trasmissione consentono l'espressione del pensiero in forma dialettica, ovvero, per usare un termine caro ai giuristi, in contraddittorio; motivo per cui devono ritenersi rientrare a pieno titolo fra i mezzi di diffusione del pensiero ex art. 21 della Costituzione. Ulteriori profili di incostituzionalita' si colgono con riferimento agli artt. 41 e 43 della Costituzione e non solo in termini di estensione delle precedenti declaratorie di illegittimita' dalle fattispecie relative agli impianti di diffusione televisiva e radiofonica a quelle riguardanti impianti di diffusione e ricezione. Bisogna infatti considerare che i sistemi di rice-trasmissione di cui si tratta, oltre che per finalita' di comunicazione del pensiero, possono essere utilizzati (e nella pratica cio' avviene normalmente) nell'ambito di attivita' economiche svolte dai privati. Nel caso di specie, ad esempio, l'imputato Tenuta quale commerciante si servivi dell'apparecchiatura nell'ambito della propria azienda per necessita' di collegamento con il veicolo deputato alle consegne quotidiane ai clienti. Se si considera che simili apparecchiature sono di debole potenza e quindi hanno una possibilita' di funzionamento esclusivamente in ambito locale, mentre e' ormai certo che comunicazioni di tal genere non comportano alcun problema ai fini della "gestione" dell'etere (nel senso che non possono interferire sui "servizi pubblici essenziali" esercitati via etere), bisogna concludere col ritenere inapplicabile a queste ipotesi la riserva di legge di cui all'art. 43 della Costituzione e quindi dubitare della legittimita' dell'art. 195 - in relazione agli artt. 1 e 183 - del decreto del Presidente della Repubblica n. 156/1973 perche' dettato proprio in esplicazione di quella riserva. Il giudicante ritiene quindi che vada dichiarata non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 195, in relazione anche agli artt. 1 e 183 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come novellati dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui non consentono che possano essere liberamente installati, stabiliti ed esercitati impianti di comunicazione via etere costituiti da apparecchi rice-trasmittenti di debole potenza e comunque funzionanti in ambito locale, in riferimento agli artt. 3, 21, 41, e 43 della Costituzione. La questione e' rilevante perche' all'imputato il reato e' stato contestato con riferimento proprio al possesso di una apparecchiatura rice-trasmittente di debole potenza e quindi dalla risoluzione della questione stessa dipende l'affermazione della sua responsabilita' penale.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195, in relazione agli artt. 1 e 183 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (nel testo novellato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103), come profilata nella motivazione che precede, con riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 43 della Costituzione; Rimettere la soluzione della questione alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza venga notificata all'imputato, al pubblico ministero in sede e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Sospende il presente procedimento e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale. Cosenza, addi' 6 luglio 1988 Il vice pretore: FERRARI 89C0052