N. 34 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 1988

                                 N. 34
     Ordinanza emessa il 29 novembre 1988 dal pretore di Agrigento
       nel procedimento civile vertente tra Filippone Salvatore e
                             l'I.N.A.D.E.L.
 Previdenza  -  Indennita'  premio  di  servizio  -  Riliquidazione  -
 Esclusione del  diritto  alla  corresponsione  degli  interessi  alla
 rivalutazione  monetaria ed al risarcimento del maggior danno ex art.
 1224 del cod. civ. - Ingiustificata  differenziazione  rispetto  agli
 analoghi  casi  di  crediti previdenziali per i quali tale diritto e'
 riconosciuto - Insufficiente garanzia previdenziale.
 (D.-L.  31  agosto  1987,  n.  359,  art.  23,  quarto  comma,  u.p.,
 convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).
 (Cost., artt. 3, primo comma, 36 e 38).
(GU n.6 del 8-2-1989 )
                               IL PRETORE
    Letti  gli  atti  della  controversia  in  materia  di  previdenza
 obbligatoria promossa da Filippone Salvatore contro l'I.N.A.D.E.L.;
                             O S S E R V A
    Il  ricorrente,  dipendente di ente locale collocato a riposo dopo
 il  1›  giugno  1982,  richiamandosi  alla   sentenza   della   Corte
 costituzionale  n.  236  del  13 gennaio 1986, ha chiesto la condanna
 dell'ente convenuto al pagamento della  differenza  tra  l'indennita'
 premio  di fine servizio spettantegli, con l'inclusione nella base di
 calcolo  degli  incrementi   dell'indennita'   integrativa   speciale
 maturati  dopo  il 31 gennaio 1987, e quella inferiore corrispostagli
 in  base  ad  un'errata  interpretazione  della  legge  n.   297/1982
 effettuata  dall'istituto,  con  condanna  dello  stesso al pagamento
 degli interessi legali e del maggior danno ai  sensi  dell'art.  1224
 del  c.c.,  commisurato  all  rivalutazione monetaria ovvero al tasso
 d'interesse corrisposto per il risparmio.
    L'istituto,   dopo   essersi  inizialmente  opposto  alla  domanda
 principale, nel corso del  giudizio  ha  aderito  all'interpretazione
 della  parte  ricorrente  provvedendo  al  ricalcolo  dell'indennita'
 suddetta di tal che, salvo la verifica dell'esattezza  dei  conteggi,
 non  sussiste  piu'  contrasto  tra  le  parti in ordine alla domanda
 principale.
    L'istituto  convenuto,  richiamandosi tuttavia all'art. 23, quarto
 comma, del d-l 31 agosto 1987, n.  359,  convertito  nella  legge  29
 ottobre  1987,  n.  440,  il  quale  stabilisce che le somme dovute a
 titolo di riliquidazione dell'indennita' premio di servizio non danno
 luogo  a  corresponsione  d'interessi e a rivalutazione monetaria, si
 oppone alla domanda accessoria del ricorrente volta ad  ottenere  gli
 interessi   legali   ed   il   risarcimento  del  maggior  danno  per
 svalutazione monetaria e per il mancato impiego del risparmio.
    Orbene,  e'  pacifico  che  la  norma suddetta preclude alla parte
 ricorrente  di  ottenere  non  solo  gli  interessi   legali   e   la
 rivalutazione   monetaria,   ma   anche   ogni   ulteriore  forma  di
 risarcimento  del   danno   per   l'inadempimento   dell'obbligazione
 pecuniaria  ex  art.  1224  del  c.c.,  posto  che  l'intenzione  del
 legislatore  e'  stata  quella  di  evitare  un   eccessivo   esborso
 finanziario   ed  impedire  che  alla  riliquidazione  all'indennita'
 suddetta  faccia  seguito   ogni   ulteriore   spesa   di   carattere
 risarcitorio,  persino  quella  forfettariamente  liquidata  con  gli
 interessi legali; d'altra parte, essendo la norma dell'art. 1224  del
 c.c.  volta a consentire il risarcimento dei danni ulteriori rispetto
 a quelli in generale compensati  con  gli  interessi  legali,  appare
 evidente l'inapplicabilita' della norma alla fattispecie de quo nella
 quale neppure gli interessi legali possono essere corrisposti.
    Tuttavia,  l'eccezione d'illegittimita' costituzionale della norma
 suddetta appare non manifestamente infondata.
    Invero,  va  notato  che  il  diritto della parte riccorrente alla
 riliquidazione dell'indennita' premio di fine servizio non  nasce  da
 una norma avente carattere innovativo promulgata successivamente alla
 liquidazione di tale  prestazione,  bensi'  in  forza  di  una  legge
 anteriore  -  la  legge n. 297/1982 - che era stata interpretata male
 dall'istituto e che solo a seguito della sentenza  interpretativa  di
 rigetto  della  Corte  costituzionale  n.  236/1986 e del contenzioso
 giudiziario  ha  indotto  l'I.N.A.D.E.L.  ad  effettuare  la   esatta
 liquidazione.
    La  riliquidazione  cui  si  riferisce  l'art.  23  della legge n.
 440/1987 costituisce, pertanto, un atto che era dovuto  dall'istituto
 sin dal 1982 e che lo stesso ha indebitamente omesso.
    Appare, allora, di palmare evidenza come il legislatore, spinto da
 esigenze di carattere  finanziario  ma  trascurando  ogni  elementare
 considerazione di equita', abbia di fatto ratificato l'abusiva prassi
 dell'Istituto,  escludendo   ingiustificatamente   il   diritto   del
 dipendente  di  ottenere  il  risarcimento per il tardivo adempimento
 dell'obbligazione.
    La  norma  suddetta  appare in palese contrasto con l'art. 3 della
 Costituzione,  posto  che  attua  una  ingiustificata  disparita'  di
 trattamento tra l' ex dipendente di ente locale, che deve interamente
 sopportare il danno per il ritardato pagamento delle somme  dovutegli
 dall'I.N.A.D.E.L.,  e  tutti gli altri creditori - compresi gli altri
 lavoratori  -  ai  quali  e'   riconosciuto   il   risarcimento   per
 l'inadempimento  delle  obbligazioni pecuniarie - anche per i crediti
 previdenziali -,  sia  mediante  la  corresponsione  degli  interessi
 legali,  sia  mediante  il risarcimento degli ulteriori danni ex art.
 1224 del c.c.
    La  norma duddetta appare altresi' in contrasto con gli artt. 36 e
 38 della Costituzione, atteso che la funzione  di  sostentamento  che
 l'indennita'  premo di fine servizio ha - nella sua duplice natura di
 retribuzione differita assimilata al trattamento di fine  rapporto  e
 di  prestazione  previdenziale  -  risulta frustrata dal suo parziale
 ritardato pagamento, essendo evidente che essa non puo' assolvere  ai
 bisogni  immediati  del  dipendente al momento del suo collocamento a
 riposo, ne' svolgere  quella  funzione  di  risparmio  produttivo  di
 rendita   ad   integrazione  della  pensione,  che  costituiscono  la
 finalita' dell'istituto del trattamento di fine rapporto, o di  altra
 analoga indennita' prevista per il pubblico dipendente.
    Il pagamento ritardato e con moneta svalutata si traduce invero in
 una violazione del principio di proporzionalita' retributiva  di  cui
 all'art.   36  della  Costituzione,  sotto  il  profilo  di  una  non
 corrispondenza tra il salario differito e la quantita' e qualita' del
 lavoro  prestato; dall'altro canto, il mancato risarcimento del danno
 per  il  ritardo  comporta,  sotto  il  profilo  previdenziale,   una
 violazione dell'art. 38 della Costituzione atteso che le somme pagate
 in ritardo non costituiscono  una  provvidenza  adeguata  ai  bisogni
 relativi alla cessazione del rapporto d'impiego.
    Le  questioni  di legittimita' costituzionale sollevate, oltre che
 non manifestamente infondate, sono rilevanti nel  presente  giudizio,
 posto  che  un  loro  eventuale  accoglimento  da  parte  dell  Corte
 comporterebbe l'accoglimento della domanda risarcitoria, quanto  meno
 nella parte relativa agli interessi legali.
                                P. Q. M.
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 23, quarto comma, ultimo periodo, del d-l 31
 agosto  1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440,
 in relazione agli artt. 3, primo comma, 36 e 38 della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  alla  cancelleria  di  notificare la presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla al  Presidente
 del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.
      Agrigento, addi' 29 novembre 1988
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 89C0054