N. 34 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 1988
N. 34 Ordinanza emessa il 29 novembre 1988 dal pretore di Agrigento nel procedimento civile vertente tra Filippone Salvatore e l'I.N.A.D.E.L. Previdenza - Indennita' premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi alla rivalutazione monetaria ed al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 del cod. civ. - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali tale diritto e' riconosciuto - Insufficiente garanzia previdenziale. (D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, u.p., convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440). (Cost., artt. 3, primo comma, 36 e 38).(GU n.6 del 8-2-1989 )
IL PRETORE Letti gli atti della controversia in materia di previdenza obbligatoria promossa da Filippone Salvatore contro l'I.N.A.D.E.L.; O S S E R V A Il ricorrente, dipendente di ente locale collocato a riposo dopo il 1 giugno 1982, richiamandosi alla sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 13 gennaio 1986, ha chiesto la condanna dell'ente convenuto al pagamento della differenza tra l'indennita' premio di fine servizio spettantegli, con l'inclusione nella base di calcolo degli incrementi dell'indennita' integrativa speciale maturati dopo il 31 gennaio 1987, e quella inferiore corrispostagli in base ad un'errata interpretazione della legge n. 297/1982 effettuata dall'istituto, con condanna dello stesso al pagamento degli interessi legali e del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del c.c., commisurato all rivalutazione monetaria ovvero al tasso d'interesse corrisposto per il risparmio. L'istituto, dopo essersi inizialmente opposto alla domanda principale, nel corso del giudizio ha aderito all'interpretazione della parte ricorrente provvedendo al ricalcolo dell'indennita' suddetta di tal che, salvo la verifica dell'esattezza dei conteggi, non sussiste piu' contrasto tra le parti in ordine alla domanda principale. L'istituto convenuto, richiamandosi tuttavia all'art. 23, quarto comma, del d-l 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, il quale stabilisce che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennita' premio di servizio non danno luogo a corresponsione d'interessi e a rivalutazione monetaria, si oppone alla domanda accessoria del ricorrente volta ad ottenere gli interessi legali ed il risarcimento del maggior danno per svalutazione monetaria e per il mancato impiego del risparmio. Orbene, e' pacifico che la norma suddetta preclude alla parte ricorrente di ottenere non solo gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, ma anche ogni ulteriore forma di risarcimento del danno per l'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria ex art. 1224 del c.c., posto che l'intenzione del legislatore e' stata quella di evitare un eccessivo esborso finanziario ed impedire che alla riliquidazione all'indennita' suddetta faccia seguito ogni ulteriore spesa di carattere risarcitorio, persino quella forfettariamente liquidata con gli interessi legali; d'altra parte, essendo la norma dell'art. 1224 del c.c. volta a consentire il risarcimento dei danni ulteriori rispetto a quelli in generale compensati con gli interessi legali, appare evidente l'inapplicabilita' della norma alla fattispecie de quo nella quale neppure gli interessi legali possono essere corrisposti. Tuttavia, l'eccezione d'illegittimita' costituzionale della norma suddetta appare non manifestamente infondata. Invero, va notato che il diritto della parte riccorrente alla riliquidazione dell'indennita' premio di fine servizio non nasce da una norma avente carattere innovativo promulgata successivamente alla liquidazione di tale prestazione, bensi' in forza di una legge anteriore - la legge n. 297/1982 - che era stata interpretata male dall'istituto e che solo a seguito della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 236/1986 e del contenzioso giudiziario ha indotto l'I.N.A.D.E.L. ad effettuare la esatta liquidazione. La riliquidazione cui si riferisce l'art. 23 della legge n. 440/1987 costituisce, pertanto, un atto che era dovuto dall'istituto sin dal 1982 e che lo stesso ha indebitamente omesso. Appare, allora, di palmare evidenza come il legislatore, spinto da esigenze di carattere finanziario ma trascurando ogni elementare considerazione di equita', abbia di fatto ratificato l'abusiva prassi dell'Istituto, escludendo ingiustificatamente il diritto del dipendente di ottenere il risarcimento per il tardivo adempimento dell'obbligazione. La norma suddetta appare in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione, posto che attua una ingiustificata disparita' di trattamento tra l' ex dipendente di ente locale, che deve interamente sopportare il danno per il ritardato pagamento delle somme dovutegli dall'I.N.A.D.E.L., e tutti gli altri creditori - compresi gli altri lavoratori - ai quali e' riconosciuto il risarcimento per l'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie - anche per i crediti previdenziali -, sia mediante la corresponsione degli interessi legali, sia mediante il risarcimento degli ulteriori danni ex art. 1224 del c.c. La norma duddetta appare altresi' in contrasto con gli artt. 36 e 38 della Costituzione, atteso che la funzione di sostentamento che l'indennita' premo di fine servizio ha - nella sua duplice natura di retribuzione differita assimilata al trattamento di fine rapporto e di prestazione previdenziale - risulta frustrata dal suo parziale ritardato pagamento, essendo evidente che essa non puo' assolvere ai bisogni immediati del dipendente al momento del suo collocamento a riposo, ne' svolgere quella funzione di risparmio produttivo di rendita ad integrazione della pensione, che costituiscono la finalita' dell'istituto del trattamento di fine rapporto, o di altra analoga indennita' prevista per il pubblico dipendente. Il pagamento ritardato e con moneta svalutata si traduce invero in una violazione del principio di proporzionalita' retributiva di cui all'art. 36 della Costituzione, sotto il profilo di una non corrispondenza tra il salario differito e la quantita' e qualita' del lavoro prestato; dall'altro canto, il mancato risarcimento del danno per il ritardo comporta, sotto il profilo previdenziale, una violazione dell'art. 38 della Costituzione atteso che le somme pagate in ritardo non costituiscono una provvidenza adeguata ai bisogni relativi alla cessazione del rapporto d'impiego. Le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, oltre che non manifestamente infondate, sono rilevanti nel presente giudizio, posto che un loro eventuale accoglimento da parte dell Corte comporterebbe l'accoglimento della domanda risarcitoria, quanto meno nella parte relativa agli interessi legali.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, quarto comma, ultimo periodo, del d-l 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, in relazione agli artt. 3, primo comma, 36 e 38 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati. Agrigento, addi' 29 novembre 1988 Il pretore: (firma illeggibile) 89C0054