N. 34 ORDINANZA 25 gennaio - 2 febbraio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Impiego
 pubblico - Dipendenti del disciolto ENAL transitati alle dipendenze
 del comune - Calcolo dell'indennita' di anzianita' Mancata inclusione
 dell'indennita' integrativa speciale Questione gia' decisa  sentenza
 n. 220/1988), relativamente al personale statale - Jus superveniens:
 legge 27 ottobre 1988, n.  482 - Necessita' di riesame della
 rilevanza della questione Restituzione degli atti al giudice a quo
(GU n.6 del 8-2-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato  DELL'ANDRO,  prof.  Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge
 20 marzo 1975, n. 70  ("Disposizioni  sul  riordinamento  degli  enti
 pubblici  e  del  rapporto  di  lavoro  del  personale  dipendente"),
 promosso con ordinanza emessa  il  12  febbraio  1987  dal  Tribunale
 amministrativo  regionale  della  Liguria  sul  ricorso  proposto  da
 Traverso Maria Teresa ed altra contro  il  Ministero  del  Tesoro  ed
 altro,  iscritta  al  n. 348 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  31,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria,
 con ordinanza 12 febbraio 1987 (R.O. n. 348 del 1988),  ha  sollevato
 questione  di  legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt.
 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 13 della legge  20  marzo  1975,  n.  70,
 nella  parte in cui non comprende, per i dipendenti pubblici ai quali
 si applica, tra le voci  utili  per  il  calcolo  dell'indennita'  di
 anzianita', l'indennita' integrativa speciale;
      che  la  questione  e'  stata sollevata nel corso di un giudizio
 promosso da talume dipendenti dell'E.N.A.L., transitate al Comune  di
 Genova in seguito alla soppressione di tale ente, le quali chiedevano
 la riliquidazione dell'indennita' di anzianita' maturata  durante  il
 servizio prestato presso l'E.N.A.L., computando nella base di calcolo
 l'indennita' integrativa speciale;
      che   il   giudice   a   quo   ha   sollevato  la  questione  di
 costituzionalita' sotto il profilo che, in  base  all'art.  13  della
 legge  n.  70  del  1975,  l'indennita'  di  anzianita' del personale
 dell'E.N.A.L. andava liquidata senza computare nella base di  calcolo
 l'indennita' integrativa speciale;
    Considerato  che  questa  Corte, con sentenza 25 febbraio 1988, n.
 220, ha ritenuto legittima, per quanto concerne i dipendenti statali,
 la  non inclusione dell'indennita' integrativa speciale nella base di
 calcolo dell'indennita' di buonuscita, essendo la  materia  riservata
 alla discrezionalita' legislativa;
      che, comunque, dopo il deposito dell'ordinanza di rimessione, e'
 stata promulgata la l. 27 ottobre 1988, n. 482, la  quale  detta  una
 nuova  disciplina  del  trattamento  di  quiescenza  e previdenza del
 personale degli enti soppressi, trasferito alle  regioni,  agli  enti
 pubblici e alle amministrazioni dello Stato;
      che  detta  disciplina  potrebbe  incidere sulla definizione del
 giudizio a quo, dovendosi valutare se la domanda delle attrici  possa
 essere accolta in base al disposto dell'art. 7 della legge citata;
      che  tale  valutazione  e' di competenza del giudice remittente,
 cosicche' si rende necessaria la restituzione degli atti allo stesso,
 affinche' riesamini la rilevanza della questione.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la  restituzione  degli  atti  al Tribunale amministrativo
 regionale per la Liguria.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0086