LEGGE 15 febbraio 1989, n. 51 

  Attribuzione dell'indennita' giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali.
(GU n.40 del 17-2-1989)
 
 Vigente al: 4-3-1989  
 

  La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
                             approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1 
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1989 l'indennita' prevista dalla legge
22 giugno 1988, n. 221, e'  attribuita,  con  le  modalita'  in  essa
previste, al personale amministrativo del Consiglio di  Stato  e  dei
tribunali  amministrativi   regionali,   della   Corte   dei   conti,
dell'Avvocatura dello Stato e  dei  tribunali  militari,  nonche'  al
personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nella IV e  V
qualifica   funzionale   distaccato   temporaneamente,   in    attesa
dell'istituzione di appositi  ruoli  organici,  a  prestare  servizio
presso gli uffici giudiziari della giustizia militare,  limitatamente
ad un contingente massimo di 129 unita'. 
  2. Per il personale dirigente e qualifiche  equiparate,  le  misure
del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle  risultanti  dalla
tabella allegata alla legge 22 giugno 1988, n. 221. 
  3. Per il personale  appartenente  alle  qualifiche  funzionali  le
misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle  stabilite,
per le corrispondenti qualifiche funzionali del Ministero di grazia e
giustizia, dal decreto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge
22 giugno 1988, n. 221. 
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato per gli anni 1989, 1990 e 1991 in lire  63.000  milioni,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al  capitolo  6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1989,
all'uopo  utilizzando  lo  specifico  accantonamento:   "Attribuzione
dell'indennita'  giudiziaria  al   personale   amministrativo   delle
magistrature speciali". 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 15 febbraio 1989 
                               COSSIGA 
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
    
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