LEGGE 15 febbraio 1989, n. 51
Attribuzione dell'indennita' giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali.(GU n.40 del 17-2-1989)
Vigente al: 4-3-1989
La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989 l'indennita' prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, e' attribuita, con le modalita' in essa previste, al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e dei tribunali militari, nonche' al personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nella IV e V qualifica funzionale distaccato temporaneamente, in attesa dell'istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici giudiziari della giustizia militare, limitatamente ad un contingente massimo di 129 unita'. 2. Per il personale dirigente e qualifiche equiparate, le misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle risultanti dalla tabella allegata alla legge 22 giugno 1988, n. 221. 3. Per il personale appartenente alle qualifiche funzionali le misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle stabilite, per le corrispondenti qualifiche funzionali del Ministero di grazia e giustizia, dal decreto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 22 giugno 1988, n. 221. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato per gli anni 1989, 1990 e 1991 in lire 63.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Attribuzione dell'indennita' giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 febbraio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI -------------------------------------------------------