Costituzione della Commissione nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica ambientale (RSTA)(GU n.44 del 22-2-1989)
Con decreto 8 febbraio 1989 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, e' stata costituita la Commissione nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica ambientale (RSTA) con i seguenti compiti: predisporre un quadro conoscitivo delle strutture pubbliche e private e delle attivita' di ricerca svolte - in ambito nazionale, internazionale e comunitario - per la protezione dell'ambiente attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati ed informazioni con la collaborazione delle universita', degli enti di ricerca e delle amministrazioni interessate; formulare proposte per la definizione di un quadro di riferimento per gli interventi da realizzare nel settore della ricerca scientifica e tecnologica per la protezione dell'ambiente che, in coerenza con gli indirizzi del Governo, preveda in via prioritaria adeguate iniziative per la formazione del personale scientifico e tecnico. Le proposte dovranno mirare a realizzare il coordinamento degli interventi e dell'impiego delle risorse finanziarie tra le universita', gli enti di ricerca, gli enti pubblici economici e le amministrazioni. A tal fine la Commissione provvede: a) alla ricognizione delle attivita' di ricerca ambientale in corso e programmate in Italia o alle quali istituzioni italiane partecipino in sede internazionale e comunitaria; b) alla individuazione di strumenti volti a correlare offerta e domanda di ricerca; c) alla formulazione di uno schema del piano nazionale di ricerca ambientale anche mediante l'aggiornamento e l'adeguamento del documento predisposto nel 1984, che tenga conto delle risorse finanziarie gia' disponibili e che preveda: 1) l'indicazione degli obiettivi e dei temi prioritari di ricerca e l'individuazione delle specifiche esigenze di formazione scientifica e professionale; 2) alla individuazione di appositi strumenti idonei ad assicurare un efficace raccordo operativo per la realizzazione degli obiettivi del piano mediante la definizione dei conseguenti programmi e delle forme attuative nel rispetto delle competenze istituzionali delle universita', degli enti di ricerca e delle amministrazioni. La Commissione presenta un primo documento propositivo entro sessanta giorni dalla data dell'insediamento. La Commissione RSTA e' articolata in tre sottogruppi per i seguenti settori: scientifico-tecnico; formazione; economia, finanza ed aspetti istituzionali-organizzativi. I sottogruppi formulano proposte che presentano alla Commissione in adunanza plenaria. La Commissione coordina le proposte in un documento conclusivo. La Commissione, presieduta dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, e' composta: a) dai rappresentanti delle amministrazioni del Ministero dell'ambiente, dall'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: Ministero della difesa; Ministero della pubblica istruzione; Ministero dei lavori pubblici; Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Ministero della marina mercantile; Ministero della sanita'; Ministero per i beni culturali e ambientali; b) da un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti ed istituzioni: 1) enti di ricerca: Consiglio nazionale delle ricerche; Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative; Agenzia spaziale italiana; Istituto superiore di sanita'; Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca; 2) settore produttivo: Confindustria; Ente nazionale per l'energia elettrica; Ente nazionale idrocarburi; Istituto per la ricostruzione industriale; c) da vari esperti. I responsabili dei sottogruppi dispongono d'intesa la composizione degli stessi. La Commissione nella sua prima riunione potra' proporre integrazioni alla sua composizione nonche' nel prosieguo dei lavori avvalersi di ogni altra collaborazione e consulenza che riterra' opportuno acquisire in relazione a specifiche esigenze. La Commissione svolge i propri lavori presso l'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ed e' assistita da una segreteria assicurata dallo stesso ufficio e dal Ministero dell'ambiente.