MINISTERO DELL'AMBIENTE

COMUNICATO

               Costituzione della Commissione nazionale
      per la ricerca scientifica e tecnologica ambientale (RSTA)
(GU n.44 del 22-2-1989)

   Con  decreto  8  febbraio  1989  del  Ministro  dell'ambiente,  di
concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica, e' stata costituita la Commissione
nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica ambientale  (RSTA)
con i seguenti compiti:
    predisporre  un  quadro  conoscitivo  delle strutture pubbliche e
private e delle attivita' di ricerca svolte -  in  ambito  nazionale,
internazionale  e  comunitario  -  per  la  protezione  dell'ambiente
attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati ed  informazioni  con
la  collaborazione  delle  universita', degli enti di ricerca e delle
amministrazioni interessate;
    formulare proposte per la definizione di un quadro di riferimento
per  gli  interventi  da  realizzare  nel   settore   della   ricerca
scientifica  e  tecnologica  per  la protezione dell'ambiente che, in
coerenza con gli indirizzi del Governo, preveda  in  via  prioritaria
adeguate  iniziative  per  la  formazione del personale scientifico e
tecnico. Le proposte dovranno mirare a  realizzare  il  coordinamento
degli  interventi  e  dell'impiego  delle  risorse finanziarie tra le
universita', gli enti di ricerca, gli enti pubblici  economici  e  le
amministrazioni.
   A tal fine la Commissione provvede:
     a)  alla  ricognizione  delle attivita' di ricerca ambientale in
corso e programmate in  Italia  o  alle  quali  istituzioni  italiane
partecipino in sede internazionale e comunitaria;
     b)  alla individuazione di strumenti volti a correlare offerta e
domanda di ricerca;
     c)  alla  formulazione  di  uno  schema  del  piano nazionale di
ricerca ambientale anche mediante l'aggiornamento e l'adeguamento del
documento  predisposto  nel  1984,  che  tenga  conto  delle  risorse
finanziarie gia' disponibili e che preveda:
     1)  l'indicazione  degli  obiettivi  e  dei  temi  prioritari di
ricerca e l'individuazione delle specifiche  esigenze  di  formazione
scientifica e professionale;
     2)   alla   individuazione   di  appositi  strumenti  idonei  ad
assicurare un efficace raccordo operativo per la realizzazione  degli
obiettivi del piano mediante la definizione dei conseguenti programmi
e delle forme attuative nel rispetto delle  competenze  istituzionali
delle universita', degli enti di ricerca e delle amministrazioni.
   La  Commissione  presenta  un  primo  documento  propositivo entro
sessanta giorni dalla data dell'insediamento.
   La  Commissione  RSTA  e'  articolata  in  tre  sottogruppi  per i
seguenti settori:
    scientifico-tecnico;
    formazione;
    economia, finanza ed aspetti istituzionali-organizzativi.
   I  sottogruppi  formulano proposte che presentano alla Commissione
in adunanza plenaria. La  Commissione  coordina  le  proposte  in  un
documento conclusivo.
   La  Commissione,  presieduta  dal  Ministro  dell'ambiente  e  dal
Ministro  per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  la  ricerca
scientifica e tecnologica, e' composta:
     a)   dai  rappresentanti  delle  amministrazioni  del  Ministero
dell'ambiente, dall'ufficio del Ministro per il  coordinamento  delle
iniziative  per  la  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  e  da  un
rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri:
     Ministero della difesa;
     Ministero della pubblica istruzione;
     Ministero dei lavori pubblici;
     Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
     Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
     Ministero della marina mercantile;
     Ministero della sanita';
     Ministero per i beni culturali e ambientali;
     b)  da  un  rappresentante  per  ciascuno  dei  seguenti enti ed
istituzioni:
     1) enti di ricerca:
      Consiglio nazionale delle ricerche;
      Comitato   nazionale   per   la   ricerca  e  per  lo  sviluppo
dell'energia nucleare e delle energie alternative;
      Agenzia spaziale italiana;
      Istituto superiore di sanita';
      Istituto  centrale  per  la  ricerca  scientifica e tecnologica
applicata alla pesca;
     2) settore produttivo:
      Confindustria;
      Ente nazionale per l'energia elettrica;
      Ente nazionale idrocarburi;
      Istituto per la ricostruzione industriale;
     c) da vari esperti.
   I responsabili dei sottogruppi dispongono d'intesa la composizione
degli stessi.
   La   Commissione   nella   sua   prima  riunione  potra'  proporre
integrazioni alla sua composizione nonche' nel prosieguo  dei  lavori
avvalersi  di  ogni  altra  collaborazione  e consulenza che riterra'
opportuno acquisire in relazione a specifiche esigenze.
   La  Commissione  svolge  i  propri  lavori  presso  l'ufficio  del
Ministro  per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  la  ricerca
scientifica   e   tecnologica  ed  e'  assistita  da  una  segreteria
assicurata dallo stesso ufficio e dal Ministero dell'ambiente.