MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 febbraio 1989 

  Modificazione  al decreto ministeriale 24 novembre 1984 concernente
norme di sicurezza antincendio per il  trasporto,  la  distribuzione,
l'accumulo  e  l'utilizzazione  del  gas  naturale  con  densita' non
superiore a 0,8.
(GU n.49 del 28-2-1989)

                       IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
  Visto  il  proprio  decreto  in  data  24 novembre 1984 concernente
"Norme di sicurezza antincendio per il trasporto,  la  distribuzione,
l'accumulo  e  l'utilizzazione  del  gas  naturale  con  densita' non
superiore a 0,8";
  Vista  la  norma  UNI-ISO  4437 del luglio 1988 relativa ai tubi di
polietilene (PE) per condotte interrate per la distribuzione  di  gas
combustibili;
  Rilevata la necessita' di sostituire il dettato richiamato al punto
3.1.4, lettera a), del decreto  ministeriale  24  novembre  1984  per
uniformarlo alla norma UNI-ISO 4437 del luglio 1988;
  Preso  atto  che  il  comitato  centrale tecnico scientifico per la
prevenzione incendi di cui agli articoli 10  e  11  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  luglio  1982, n. 577, ha convenuto
sull'opportunita' di procedere a tale aggiornamento;
                               Decreta:
  La  norma  UNI  7614  -  84  di cui al punto 3.1.4, lettera a), del
decreto ministeriale 24 novembre 1984, specificato  in  premessa,  e'
sostituita dalla norma UNI-ISO 4437 del luglio 1988.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 12 febbraio 1989
                                                    Il Ministro: GAVA
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge qui modificata, della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.