MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 24 febbraio 1989, n. 2963 

  Disciplina  del  trattamento  di  missione  per  il  personale  dei
comparti del pubblico impiego.
(GU n.51 del 2-3-1989)
 
 Vigente al: 2-3-1989  
 

                                   Alla  Presidenza del Consiglio dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  A tutti i Ministeri - Gabinetto
                                  Alle      aziende      ed      alle
                                  amministrazioni  dello   Stato   ad
                                  ordinamento autonomo
                                  Ai  presidenti  degli enti pubblici
                                  non   economici,    compresi    nel
                                  comparto  di  cui  all'art.  3  del
                                  decreto   del   Presidente    della
                                  Repubblica n. 68 del 1986
                                  Ai presidenti degli enti di ricerca
                                  e  sperimentazione,  compresi   nel
                                  comparto  di  cui  all'art.  7  del
                                  decreto   del   Presidente    della
                                  Repubblica n. 68 del 1986
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                  regionali e delle province autonome
                                  Al presidente dell'A.N.C.I.
                                  Al presidente dell'U.P.I.
                                  Al presidente dell'U.N.C.E.M.
                                  Al presidente dell'Unioncamere
                                  Al presidente dell'Aniacap
                                  Alle    confederazioni    ed   alle
                                  organizzazioni  sindacali  operanti
                                  nel settore del pubblico impiego
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del Consiglio dei
                                  Ministri:
                                    Gabinetto
                                    Ufficio giuridico e del
                                  coordinamento legislativo
                                    Dipartimento per gli affari
                                  regionali ed i
                                     problemi istituzionali
 
  L'art.  5  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395, recante: "Norme risultanti  dalla  disciplina  prevista
dall'accordo   intercompartimentale,   di   cui   all'art.  12  della
legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93,  relativo  al
triennio 1988-1990", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9
settembre 1988, ha introdotto, con decorrenza 1› gennaio 1989, talune
innovazioni in materia di trattamento di missione.
  In  relazione ai numerosi quesiti pervenuti, anche nelle vie brevi,
ed allo scopo di favorire una precisa ed uniforme applicazione  della
norma,  finalizzata alla omogeneizzazione del trattamento di missione
in tutti i  comparti  del  pubblico  impiego,  si  forniscono  alcune
indicazioni  e  precisazioni  formulate d'intesa con il Ministero del
tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.
  Premesso   che  la  norma  trova  applicazione  nei  confronti  del
personale di qualsiasi qualifica o livello di tutti  i  comparti  del
pubblico   impiego  il  cui  trattamento  economico  sia  determinato
mediante contrattazione collettiva,  si  precisa  che,  salvo  quanto
disposto dall'ultimo comma dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n.
93,  da  parte  delle  singole  amministrazioni  non  occorre   alcun
provvedimento recettivo.
  Il  sopra citato art. 5 non trova invece applicazione nei confronti
dei dirigenti dello Stato e categorie equiparate ed  assimilate,  dei
dirigenti degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
dei magistrati,  del  personale  della  carriera  diplomatica,  degli
avvocati  e dei procuratori dello Stato, dei professori universitari,
dei militari il cui trattamento costituisce riserva di legge  nonche'
del personale della Polizia di Stato.
  La  disposizione  consente  ora,  oltre  al  rimborso  della  spesa
sostenuta per il pernottamento nei limiti e con le modalita' previste
dalla preesistente normativa, anche il rimborso della spesa per uno o
due pasti giornalieri, a seconda  della  durata  della  missione,  in
aggiunta  alla  corresponsione  di un importo forfettario pari al 30%
dell'indennita'  di  trasferta  nelle  vigenti   misure,   oraria   o
giornaliera. Nell'estendere al pubblico impiego il rimborso a pie' di
lista  delle  spese  di  vitto  e  di  pernottamento  sostenute   dal
dipendente   fuori  della  sede  ordinaria  di  servizio,  e'  stata,
contestualmente, soppressa la possibilita' di optare per l'indennita'
di missione nella intera misura tabellare, oraria o giornaliera.
  In particolare, quindi, fermi restando gli attuali limiti di durata
della missione  e  di  distanza  dalla  ordinaria  sede  di  servizio
previsti  dalle  precedenti disposizioni, in base alla norma in esame
si dovra' procedere nel modo seguente:
   1)  per le missioni di durata inferiore ad otto ore continuera' ad
essere liquidata l'indennita' oraria di trasferta nella misura e  con
le modalita' stabilite dalla precedente normativa;
   2)  per le missioni di durata da otto a dodici ore viene ammessa a
rimborso, nel limite di L. 30.000, la  spesa  di  un  pasto  e  viene
corrisposto  un  importo  aggiuntivo  pari  al 30% dell'indennita' di
trasferta oraria nelle vigenti misure;
   3)  per  le  missioni  di durata superiore alle dodici ore, per le
quali continua ad essere consentito il rimborso della  spesa  per  il
pernottamento, viene ammesso, nel limite complessivo di L. 60.000, il
rimborso di due pasti e viene corrisposto un importo aggiuntivo  pari
al  30%  dell'indennita'  di trasferta, giornaliera e/o oraria, nella
misura tabellare vigente con riferimento  a  tutta  la  durata  della
missione, comprese le frazioni di giornata.
  I  rimborsi di cui ai punti 2) e 3) sono effettuati, entro i limiti
massimi consentiti e ove ne  ricorrano  le  condizioni,  soltanto  se
riguardano spese documentate da fattura o ricevuta fiscale rilasciata
da esercizio commerciale abilitato all'attivita' alberghiera  e/o  di
ristoro.  Nel caso di consumo di due pasti, considerato che il limite
massimo di spesa rimborsabile e' fissato in complessive L. 60.000, il
dipendente  potra' riferire il predetto limite cumulativamente ai due
pasti.
  Per   quanto  concerne  il  pernottamento,  la  norma  da'  ora  la
possibilita' al dipendente, per incarichi di missione  aventi  durata
di almeno trenta giorni, di avere il rimborso della spesa di alloggio
in residenza  turistico-alberghiera  di  categoria  corrispondente  a
quella  consentita  per  l'albergo.  A  tale proposito si richiama il
quinto comma dell'art. 6 della legge  17  marzo  1983,  n.  217,  che
definisce  residenze  turistico-alberghiere  gli  "esercizi ricettivi
aperti al pubblico, a gestione unitaria, che  forniscono  alloggio  e
servizi  accessori  in  unita' abitative arredate costituite da uno o
piu' locali, dotate di servizio autonomo di cucina".
  Inoltre, la nuova normativa sulle missioni consente di estendere al
personale  delle  diverse  qualifiche,   fermo   restando   l'importo
aggiuntivo  spettante commisurato al 30% dell'indennita' di trasferta
secondo  la  qualifica  rivestita,  le  agevolazioni  ed  i  rimborsi
riconosciuti al personale di qualifica superiore purche' sussistano i
seguenti presupposti:
    a) che si tratti di dipendente al seguito di personale rivestente
qualifica superiore;
    b)  che  lo  stesso dipendente sia chiamato a svolgere compiti di
collaborazione.
  Entrambe  le  suddette  condizioni  devono  essere  esplicitate nel
richiesto motivato provvedimeto  di  autorizzazione.  Con  le  stesse
modalita'  possono fruire del beneficio i dipendenti facenti parte di
delegazione ufficiale dell'amministrazione.
  Infine  la  norma  da' titolo al dipendente di chiedere un anticipo
pari al 75% del trattamento complessivo spettantegli, comprendendo in
esso  i  rimborsi per il viaggio e per il vitto nonche' quello per il
pernottamento nel limite del costo medio della categoria  consentita.
  Le  disposizioni  di  cui sopra trovano applicazione esclusivamente
per le missioni effettuate all'interno del  territorio  nazionale  ed
investono  tutto  il  personale  ricompreso nei comparti del pubblico
impiego di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  5  marzo
1986, n. 68.
  I   singoli  accordi  di  comparto  potranno,  peraltro,  prevedere
condizioni diverse per corrispondere alle  esigenze  di  "particolari
categorie"  operanti in "particolarissime situazioni", fermo restando
quanto previsto per il pernottamento, per il rimborso dei pasti e per
l'importo  aggiuntivo  da corrispondere pari al 30% dell'idennita' di
trasferta  secondo  le  vigenti  misure  tabellari,  giornaliera  e/o
oraria.
  I Ministeri, le amministrazioni e le associazioni in indirizzo sono
pregati di portare la presente circolare a conoscenza  degli  enti  e
degli organismi vigilati o associati.
                                         Il Ministro: CIRINO POMICINO