Disciplina del trattamento di missione per il personale dei comparti del pubblico impiego.(GU n.51 del 2-3-1989)
Vigente al: 2-3-1989
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale A tutti i Ministeri - Gabinetto Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo Ai presidenti degli enti pubblici non economici, compresi nel comparto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione, compresi nel comparto di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome Al presidente dell'A.N.C.I. Al presidente dell'U.P.I. Al presidente dell'U.N.C.E.M. Al presidente dell'Unioncamere Al presidente dell'Aniacap Alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Gabinetto Ufficio giuridico e del coordinamento legislativo Dipartimento per gli affari regionali ed i problemi istituzionali L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, recante: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1988, ha introdotto, con decorrenza 1 gennaio 1989, talune innovazioni in materia di trattamento di missione. In relazione ai numerosi quesiti pervenuti, anche nelle vie brevi, ed allo scopo di favorire una precisa ed uniforme applicazione della norma, finalizzata alla omogeneizzazione del trattamento di missione in tutti i comparti del pubblico impiego, si forniscono alcune indicazioni e precisazioni formulate d'intesa con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. Premesso che la norma trova applicazione nei confronti del personale di qualsiasi qualifica o livello di tutti i comparti del pubblico impiego il cui trattamento economico sia determinato mediante contrattazione collettiva, si precisa che, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, da parte delle singole amministrazioni non occorre alcun provvedimento recettivo. Il sopra citato art. 5 non trova invece applicazione nei confronti dei dirigenti dello Stato e categorie equiparate ed assimilate, dei dirigenti degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dei magistrati, del personale della carriera diplomatica, degli avvocati e dei procuratori dello Stato, dei professori universitari, dei militari il cui trattamento costituisce riserva di legge nonche' del personale della Polizia di Stato. La disposizione consente ora, oltre al rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento nei limiti e con le modalita' previste dalla preesistente normativa, anche il rimborso della spesa per uno o due pasti giornalieri, a seconda della durata della missione, in aggiunta alla corresponsione di un importo forfettario pari al 30% dell'indennita' di trasferta nelle vigenti misure, oraria o giornaliera. Nell'estendere al pubblico impiego il rimborso a pie' di lista delle spese di vitto e di pernottamento sostenute dal dipendente fuori della sede ordinaria di servizio, e' stata, contestualmente, soppressa la possibilita' di optare per l'indennita' di missione nella intera misura tabellare, oraria o giornaliera. In particolare, quindi, fermi restando gli attuali limiti di durata della missione e di distanza dalla ordinaria sede di servizio previsti dalle precedenti disposizioni, in base alla norma in esame si dovra' procedere nel modo seguente: 1) per le missioni di durata inferiore ad otto ore continuera' ad essere liquidata l'indennita' oraria di trasferta nella misura e con le modalita' stabilite dalla precedente normativa; 2) per le missioni di durata da otto a dodici ore viene ammessa a rimborso, nel limite di L. 30.000, la spesa di un pasto e viene corrisposto un importo aggiuntivo pari al 30% dell'indennita' di trasferta oraria nelle vigenti misure; 3) per le missioni di durata superiore alle dodici ore, per le quali continua ad essere consentito il rimborso della spesa per il pernottamento, viene ammesso, nel limite complessivo di L. 60.000, il rimborso di due pasti e viene corrisposto un importo aggiuntivo pari al 30% dell'indennita' di trasferta, giornaliera e/o oraria, nella misura tabellare vigente con riferimento a tutta la durata della missione, comprese le frazioni di giornata. I rimborsi di cui ai punti 2) e 3) sono effettuati, entro i limiti massimi consentiti e ove ne ricorrano le condizioni, soltanto se riguardano spese documentate da fattura o ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all'attivita' alberghiera e/o di ristoro. Nel caso di consumo di due pasti, considerato che il limite massimo di spesa rimborsabile e' fissato in complessive L. 60.000, il dipendente potra' riferire il predetto limite cumulativamente ai due pasti. Per quanto concerne il pernottamento, la norma da' ora la possibilita' al dipendente, per incarichi di missione aventi durata di almeno trenta giorni, di avere il rimborso della spesa di alloggio in residenza turistico-alberghiera di categoria corrispondente a quella consentita per l'albergo. A tale proposito si richiama il quinto comma dell'art. 6 della legge 17 marzo 1983, n. 217, che definisce residenze turistico-alberghiere gli "esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unita' abitative arredate costituite da uno o piu' locali, dotate di servizio autonomo di cucina". Inoltre, la nuova normativa sulle missioni consente di estendere al personale delle diverse qualifiche, fermo restando l'importo aggiuntivo spettante commisurato al 30% dell'indennita' di trasferta secondo la qualifica rivestita, le agevolazioni ed i rimborsi riconosciuti al personale di qualifica superiore purche' sussistano i seguenti presupposti: a) che si tratti di dipendente al seguito di personale rivestente qualifica superiore; b) che lo stesso dipendente sia chiamato a svolgere compiti di collaborazione. Entrambe le suddette condizioni devono essere esplicitate nel richiesto motivato provvedimeto di autorizzazione. Con le stesse modalita' possono fruire del beneficio i dipendenti facenti parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione. Infine la norma da' titolo al dipendente di chiedere un anticipo pari al 75% del trattamento complessivo spettantegli, comprendendo in esso i rimborsi per il viaggio e per il vitto nonche' quello per il pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione esclusivamente per le missioni effettuate all'interno del territorio nazionale ed investono tutto il personale ricompreso nei comparti del pubblico impiego di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. I singoli accordi di comparto potranno, peraltro, prevedere condizioni diverse per corrispondere alle esigenze di "particolari categorie" operanti in "particolarissime situazioni", fermo restando quanto previsto per il pernottamento, per il rimborso dei pasti e per l'importo aggiuntivo da corrispondere pari al 30% dell'idennita' di trasferta secondo le vigenti misure tabellari, giornaliera e/o oraria. I Ministeri, le amministrazioni e le associazioni in indirizzo sono pregati di portare la presente circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati o associati. Il Ministro: CIRINO POMICINO