MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 28 febbraio 1989 

  Anticipazione  dell'aiuto  comunitario  alla  produzione  dell'olio
d'oliva per la campagna di commercializzazione 1987-88.
(GU n.54 del 6-3-1989)

                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  2261/84  del  17  luglio  1984 che
stabilisce le norme generali relative  all'aiuto  alla  produzione  e
alle  organizzazioni di produttori di olio d'oliva, ed in particolare
l'art. 12 con il quale vengono fissati i  criteri  di  determinazione
dell'anticipo   sull'importo   dell'aiuto   spettante  ai  produttori
associati;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2  gennaio 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1985,  recante  modalita'  di
applicazione del regime di aiuto di cui sopra;
  Vista  la  legge  14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento
dell'Azienda  di  Stato  per  gli  interventi  nel  mercato  agricolo
(A.I.M.A.);
  Visto  il  decreto  ministeriale 16 febbraio 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1989, recante accertamento e
determinazione   dei  dati  dello  schedario  oleicolo  previsti  dal
regolamento CEE n. 586/88;
  Considerata   la   necessita'   di   assicurare,   con  la  massima
tempestivita',  la  corresponsione  di   un   acconto   sull'anticipo
spettante   per   la   campagna  di  commercializzazione  1987-88  ai
produttori associati per  i  quali  sono  in  corso  gli  adempimenti
previsti dal citato decreto ministeriale 16 febbraio 1989;
  Ritenuto  che la percentuale dell'acconto da anticipare ai suddetti
produttori associati possa essere determinata nel  70%  dell'anticipo
medesimo;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Ai  termini  dell'art. 12 del regolamento CEE numero 2261/84 del 17
luglio 1984, la quota di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva  che
l'A.I.M.A. e' autorizzata a corrispondere a titolo di anticipo per la
campagna di commercializzazione 1987-88 ai  produttori  associati  e'
pari  al  minore  fra  l'importo dell'aiuto richiesto e quello che si
ottiene applicando le rese CEE al numero  di  piante  dichiarato  dai
produttori,  detratto  l'eventuale  numero  di  piante  relative alle
particelle denunciate per le quali la  somma  delle  quote  spettanti
superi 100.
  Tuttavia,  per  i  produttori,  le  cui  aziende sono ubicate nelle
province per  le  quali  sono  disponibili  i  dati  dello  schedario
oleicolo italiano, per i quali sono in corso gli adempimenti previsti
dal decreto ministeriale 16 febbraio 1989, citato nelle  premesse,  e
la  cui  discordanza  significativa  superi  il  25%,  l'A.I.M.A.  e'
autorizzata a corrispondere un acconto, sull'anticipo suddetto,  pari
al 70% dello stesso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 28 febbraio 1989
                                                 Il Ministro: MANNINO