COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 23 febbraio 1989 

  Misure d'intervento della Cassa conguaglio zucchero per la campagna
1988-89. (Provvedimento n. 4/1989).
(GU n.54 del 6-3-1989)

                        LA GIUNTA DEL COMITATO
                     INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti  i  decreti  legislativi  luogotenenziali 19 ottobre 1944, n.
347, e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947,  n.  283,  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
disposizioni;
  Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con
legge 17 aprile 1956, n. 561;
  Visto  il  decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella
legge 19 gennaio 1982, n. 19;
  Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 1988 con la quale sono state
stabilite  le  misure  degli  interventi  previsti  per  il   settore
bieticolo-saccarifero dal citato decreto-legge n. 694/81;
  Visti  i  provvedimenti  C.I.P.  n.  1195/68, n. 48/81 e successive
modifiche, nonche'  i  provvedimenti  C.I.P.  n.  24/87  e  n.  13/88
concernenti,  rispettivamente, l'istituzione ed i compiti della Cassa
conguaglio zucchero e la disciplina prezzi nel settore saccarifero;
  Visti  i  regolamenti  CEE  n.  1922/88,  n.  2251/88  e n. 2252/88
concernenti i prezzi comunitari applicabili nel  settore  saccarifero
per la campagna 1988-89;
  Visti  i  regolamenti  CEE  n.  2185/88  e  n. 3200/88 che fissano,
rispettivamente, il tasso di cambio della lira verde in L. 1.652/ECU,
nonche' talune modalita' di applicazione;
  Visto   il   decreto  ministeriale  30  giugno  1988  e  successive
modificazioni, concernente la fissazione delle quote A  e  B  per  la
produzione dello zucchero e dell'isoglucosio;
  Tenuto   conto   dell'accordo   interprofessionale   stipulato  tra
produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1988-89;
  Visto il provvedimento C.I.P. in data odierna relativo al prezzo ed
alle condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto
1988;
  Sentita  la  Commissione  centrale  prezzi  nella  riunione  dell'8
febbraio 1989;
  D'intesa   con  il  Ministero  del  tesoro  ai  sensi  del  decreto
legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;
  Considerata l'urgenza;
                              Delibera:
  1) Per la campagna 1988-89 i prezzi unici di entrata comunitari per
lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio e per il melasso, nonche'
i prezzi di intervento applicabili in Italia, sono quelli fissati dai
regolamenti CEE n. 2251/88 e n. 2252/88 espressi in lire italiane  al
cambio  di L. 1.613 per ECU, fino al 31 dicembre 1988 e di L. 1.652 a
decorrere dal 1› gennaio 1989.
  2)  In conformita' a quanto disposto con il provvedimento C.I.P. n.
13/88, il sovrapprezzo di cui al punto 1) del provvedimento C.I.P. n.
48/81, e' stabilito in L. 30,82 a kg netto di zucchero bianco.
  3)  Per  la  campagna  1988-89 gli importi relativi alle erogazioni
dirette ed indirette di cui al punto 3), lettere a 1), a  2)  e  a3),
del  provvedimento  C.I.P.  n.  48/81,  da  corrispondere  secondo le
modalita' di cui al punto 4), lettera  a),  di  detto  provvedimento,
riferiti a zucchero bianco, sono i seguenti:
    a1)  ai produttori di barbabietole: L. 15.447 a q.le netto, salvo
quanto  previsto  dall'accordo  interprofessionale  per  la  campagna
1988-89;
    a2) ai produttori di zucchero: L. 5.712 a q.le netto.
  I  predetti  importi afferenti i punti a 1) e a2), saranno comunque
corrisposti compatibilmente con  le  disponibilita'  finanziarie  che
allo scopo affluiranno alla Cassa;
    a3) ai detentori di zucchero soggetto alle spese di magazzinaggio
di  cui  all'art.  8  del  regolamento  CEE  n.  1785/81:   l'importo
dell'aiuto  nazionale  previsto  dall'art.  46,  par. 5, del predetto
regolamento CEE sara' calcolato e corrisposto dalla Cassa  conguaglio
zucchero  con  gli  stessi  criteri  e  modalita'  stabiliti  con  il
provvedimento C.I.P. n. 50/81, punto 3), lettera a3), e nel  rispetto
delle  norme comunitarie al riguardo, limitatamente allo zucchero che
rientra nel sistema che  beneficia  del  rimborso  comunitario  delle
spese di magazzinaggio.
  4)  In  applicazione  di  quanto stabilito con i regolamenti CEE n.
2251/88 e n. 2252/88, la Cassa conguaglio zucchero e'  autorizzata  a
corrispondere  le seguenti integrazioni straordinarie di prezzo per i
quantitativi di zucchero di  produzione  nazionale  e  d'importazione
smerciati  in  Italia  dal  1›  gennaio  1989 al giorno precedente la
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale:
    a)  ai  produttori  di barbabietole L. 1.313 ed alle industrie di
trasformazione  L.  1.012  per  q.le  netto  di  zucchero  bianco  di
produzione nazionale, esclusi i quantitativi esportati;
    b)  alle  industrie di trasformazione, sulle quantita' rientranti
nelle quote A e B esportate, quale  differenza  contributo  spese  di
magazzinaggio, L. 137 per 100 kg netti di zucchero bianco;
    c) agli importatori di zucchero L. 2.325 a q.le netto di zucchero
bianco importato e smerciato.
  Le   integrazioni   di  cui  alla  lettera  a)  di  pertinenza  dei
bieticoltori   vanno   versate   all'ABSI   (Associazione   bieticola
saccarifera  italiana),  gia'  denominata  Fondo bieticolo nazionale,
costituita  con  atto  notarile  28  novembre  1986  e  con   effetto
liberatorio  per la Cassa, mentre quelle di pertinenza delle societa'
saccarifere vanno versate direttamente alle singole societa' in  base
ai  quantitativi  smerciati  da  ciascuna  di  esse.  Le modalita' di
accertamento delle quantita' smerciate, sia di zucchero nazionale che
di  importazione,  sono  demandate alla Cassa conguaglio zucchero, la
quale potra' avvalersi, per l'accertamento, a tal fine  degli  organi
di polizia tributaria.
  5)   Le   restituzioni  relative  al  sovrapprezzo  sullo  zucchero
esportato tal quale o contenuto in prodotti trasformati, di cui  alla
lettera  c)  del  punto  3)  del  provvedimento C.I.P. n. 48/81, sono
corrisposte nella  misura  dei  sovrapprezzi  effettivamente  pagati,
previa documentazione probante.
  6) L'importo della restituzione di cui al punto 3), lettera d), del
provvedimento C.I.P. n. 48/81, modificato dal provvedimento C.I.P. n.
4/86  del  22  gennaio  1986,  relativo  allo  zucchero acquistato ed
utilizzato per ottenere prodotti  trasformati  destinati  al  consumo
interno  - ivi compresi i prodotti importati ed esclusi quelli di cui
al provvedimento C.I.P. n. 25/84 - e' fissato nella  misura  dei  2/3
del   sovrapprezzo  effettivamente  pagato  nell'importo  fissato  al
precedente punto 2).
  7) Le integrazioni di cui ai punti 3), lettera a3), 4) e 5) saranno
comunque  contenute  nei  limiti  delle  disponibilita'   finanziarie
derivanti   dal   gettito  del  sovrapprezzo  relativo  all'esercizio
1988-89, integrate da  quelle  provenienti  dai  precedenti  esercizi
nella  misura  autorizzata  al  punto 10) del provvedimento C.I.P. n.
2/1989.
  8) Eventuali eccedenze comunque maturate nella gestione della Cassa
al  termine  dell'esercizio  finanziario,  saranno,  salvo  ulteriori
disposizioni, versate nelle entrate del bilancio dello Stato.
   Roma, addi' 23 febbraio 1989
                        Il Ministro dell'industria, del commercio
                       e dell'artigianato - Presidente della giunta
                                      BATTAGLIA