N. 143 SENTENZA 8 - 21 marzo 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Provincia di Trento - Edilizia e urbanistica - Piano urbanistico
 provinciale - Approvazione con legge della provincia Infondatezza.
 Legge della provincia di Trento 2 marzo 1964, n. 2; d.P.R. 22 marzo
 1974, n. 381, art. 21).   Cost., artt. 3, primo comma, e 113)
(GU n.13 del 29-3-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge
 della Provincia di Trento 2 marzo 1964, n. 2 (Ordinamento urbanistico
 della  Provincia  di Trento) e dell'art. 21 del d.P.R. 22 marzo 1974,
 n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto  speciale  per  la  Regione
 Trentino-Alto  Adige  in  materia di urbanistica ed opere pubbliche),
 promosso con l'ordinanza emessa il 27  novembre  1987  dal  Tribunale
 Regionale  di Giustizia Amministrativa di Trento sul ricorso proposto
 da Turazza Paola ed altri contro la Provincia autonoma di  Trento  ed
 altri,  iscritta  al  n. 116 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  16,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1988;
    Visti  gli  atti di costituzione di Turazza Paola ed altri e della
 Provincia autonoma di Trento;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  22  novembre  1988  il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Uditi  gli Avvocati Ivone Cacciavillani per Turazza Paola ed altri
 ed Umberto Pototschnig per la Provincia autonoma di Trento.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso di un giudizio promosso da Paola Turazza e altri
 contro la Provincia autonoma di Trento e nei confronti del Comune  di
 Nago-  Torbole  per  l'annullamento di numerose delibere della Giunta
 provinciale di Trento relative all'approvazione e alla revisione  del
 piano  urbanistico  provinciale,  il Tribunale Regionale di Giustizia
 Amministrativa di Trento ha sollevato una questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  14 della legge della Provincia di Trento 2
 marzo 1964, n. 2 (Ordinamento urbanistico della Provincia di  Trento)
 e  dell'art. 21 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione
 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in  materia
 di  urbanistica ed opere pubbliche), nella parte in cui prevedono che
 il piano urbanistico provinciale di Trento sia  approvato  con  legge
 provinciale  e  sia  cosi' sottratto al sindacato giurisdizionale del
 giudice amministrativo.
    Secondo  il  giudice  a  quo,  in  considerazione  del  fatto  che
 l'amministrazione avrebbe mutato la  destinazione  urbanistica  degli
 immobili  di  proprieta' dei ricorrenti senza osservare le regole del
 giusto   procedimento,   si   evidenzierebbe   un   contrasto   delle
 disposizioni   di   legge  impugnate,  tanto  con  l'art.  113  della
 Costituzione,  essendo  del  tutto   priva   di   ragionevolezza   la
 sottrazione  dell'approvazione  del  piano urbanistico provinciale al
 regime di impugnazione proprio degli atti amministrativi, quanto  con
 l'art.  3,  primo  comma,  della  Costituzione, venendosi a trovare i
 proprietari di aree  residenti  nella  Provincia  di  Trento  in  una
 situazione irragionevolmente diversa rispetto a quella nella quale si
 trovano i proprietari  di  aree  residenti  nel  restante  territorio
 nazionale.
   In   ordine   alla   rilevanza,   il  giudice  a  quo  osserva  che
 l'approvazione  con  legge   del   piano   urbanistico   provinciale,
 sovrapponendo  una forma legislativa a un procedimento che nelle fasi
 precedenti si svolge attraverso atti  amministrativi,  costringerebbe
 lo   stesso  giudice  a  dichiarare  l'inammissibilita'  del  ricorso
 pendente di fronte a lui, non essendo idonei gli atti  amministrativi
 antecedenti  alla  legge  di  approvazione  a produrre effetti lesivi
 verso i terzi. Da cio'  deriverebbe  la  rilevanza  della  questione,
 poiche'  dalla  declaratoria  di  illegittimita' costituzionale delle
 disposizioni impugnate conseguirebbe che anche per  la  Provincia  di
 Trento il piano urbanistico provinciale dovrebbe essere approvato con
 atto amministrativo, vale a dire con un atto che i  terzi  potrebbero
 impugnare anche di fronte a un giudice amministrativo.
    2. - Si sono costituite tanto le parti private del giudizio a quo,
 le  quali  hanno   svolto   le   stesse   considerazioni   sviluppate
 nell'ordinanza di rimessione, quanto la Provincia di Trento, la quale
 ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilita' della  questione  e,
 comunque, la sua infondatezza.
    Nel   motivare   la  propria  richiesta  di  inammissibilita'  per
 irrilevanza, la Provincia di Trento osserva che lo stesso  giudice  a
 quo  ammette  che  le  disposizioni  impugnate  non  potevano trovare
 applicazione nel giudizio principale, nel  quale  era  stato  chiesto
 l'annullamento  di  atti  amministrativi con efficacia esclusivamente
 endoprocedimentale. Ne' si puo' ritenere che lo stesso giudice a  quo
 abbia  superato tale ostacolo allorche' ha ipotizzato, attraverso una
 personalissima ricostruzione del sistema, che  il  piano  urbanistico
 provinciale  debba  essere approvato con atto amministrativo. Secondo
 la Provincia, un ulteriore  motivo  di  irrilevanza  deriverebbe  dal
 fatto che, quando l'ordinanza di rimessione e' stata emessa, era gia'
 intervenuta la legge provinciale 9  novembre  1987,  n.  26,  che  ha
 definitivamente approvato il piano urbanistico provinciale.
    Quanto  al  merito  della questione, la Provincia osserva che, non
 esistendo nel nostro ordinamento una riserva di atto  amministrativo,
 ciascuna  regione  o provincia puo' approvare i piani urbanistici con
 l'atto piu' consono  alla  forza  che  intende  attribuire  ai  piani
 stessi.   Ne'  l'approvazione  con  legge  potrebbe  essere  ritenuta
 irragionevole, considerato  che  il  piano  urbanistico  provinciale,
 oltre   a   stabilire  la  localizzazione  delle  strutture  e  delle
 infrastrutture,  detta  le  direttive  per  assicurare  l'unita'   di
 indirizzo  e l'organicita' di sviluppo degli strumenti urbanistici di
 livello subordinato, i quali sono adottati con  atti  amministrativi.
 Del  resto,  non  va  dimenticato, aggiunge la Provincia, che, tenuto
 conto delle norme statutarie sulla ripartizione delle competenze  fra
 Consiglio  e Giunta, la soluzione legislativa e' l'unica che consente
 l'intervento  del  Consiglio  provinciale;  ne'  che,   a   prevedere
 l'approvazione  del  piano urbanistico provinciale con legge, sono le
 norme di attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art.  21)  proprio
 al  fine  di  permettere  al  Governo  di  valutare, con le modalita'
 relative al procedimento legislativo provinciale, la conformita'  del
 piano  con  l'interesse  nazionale  o  con  quello  di altre regioni.
 Infine, in replica a un'osservazione su una  presunta  disparita'  di
 trattamento  tra proprietari di aree residenti in regioni diverse, la
 Provincia rileva che cio' e' fisiologico in un ordinamento costituito
 da autonomie territoriali.
    3.  -  In  prossimita'  dell'udienza  hanno  presentato memorie la
 Provincia di Trento e le parti private ribadendo le  richieste  e  le
 motivazioni  gia'  addotte. L'unico elemento di novita' e' costituito
 da una replica delle parti private a un'eccezione  d'inammissibilita'
 della  Provincia,  vo'lta  ad  affermare l'estensione del giudizio in
 corso alla legge 9 novembre 1987, n. 26, in quanto si tratterebbe,  a
 loro  avviso,  di  legge  meramente  applicativa  delle  disposizioni
 impugnate.
                         Considerato in diritto
    1.  -  La  questione  di legittimita' costituzionale sollevata dal
 Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa  di  Trento  concerne
 l'art.  14  della  legge  provinciale 2 marzo 1964, n. 2 (Ordinamento
 urbanistico della Provincia di Trento) e  l'art.  21  del  d.P.R.  22
 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la
 Regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  urbanistica  ed  opere
 pubbliche),   i   quali,  nel  prevedere  che  il  piano  urbanistico
 provinciale  debba  esser  approvato  con  legge  anziche'  con  atto
 amministrativo,   contrasterebbero:   a)   con   l'art.   113   della
 Costituzione, in quanto sottrarrebbero irragionevolmente il  suddetto
 piano al regime delle impugnazioni proprio degli atti amministrativi;
 b)  con  l'art.  3,  primo  comma,  della  Costituzione,  in   quanto
 creerebbero   un'irragionevole   disparita'   di  trattamento  tra  i
 proprietari di aree residenti nella  provincia  di  Trento  e  quelli
 residenti  nelle  altre  parti del territorio nazionale, dove i piani
 urbanistici corrispondenti sono approvati con atto amministrativo.
    2.   -   Nonostante   i  dubbi  sulla  rilevanza  della  questione
 prospettata, appaiono assorbenti le  considerazioni  che  inducono  a
 dichiararne l'infondatezza.
    Come  questa Corte ha piu' volte affermato sia riguardo alle leggi
 statali sia riguardo a quelle di regioni  a  statuto  speciale  o  di
 regioni  a  statuto ordinario (v. sentt. nn. 20 del 1956, 59 e 60 del
 1957, 61 del 1958, 108 del 1971, 83 del 1982, 190 del 1986, 331 e 513
 del  1988), si deve escludere che la Costituzione vieti l'adozione di
 leggi a contenuto particolare e concreto.
    Tanto  la  Costituzione  (artt.  70  e  121),  quanto  gli Statuti
 regionali definiscono la legge, non gia' in ragione del suo contenuto
 strutturale  o  materiale,  bensi'  in  dipendenza dei suoi caratteri
 formali, quali la provenienza da  un  certo  organo  o  da  un  certo
 potere,  il  procedimento  di  formazione  e  il  particolare  valore
 giuridico  (rango  primario  delle  norme  legislative,   trattamento
 giuridico sotto il profilo del sindacato, resistenza all'abrogazione,
 etc.). Ne' si potrebbe dire che  il  divieto  di  leggi  a  contenuto
 particolare  e  concreto tocchi soltanto le regioni in conseguenza di
 un presunto principio generale dell'ordinamento giuridico, poiche' un
 principio del genere, concernendo i caratteri strutturali della legge
 diretti a qualificarne l'essenza o l'identita' tipologica  come  atto
 normativo,  dovrebbe essere desunto da una inequivoca norma avente un
 rango superiore alla  stessa  legge,  che  in  verita'  non  e'  dato
 rinvenire nel nostro ordinamento positivo.
    D'altra parte, come pure ha affermato questa Corte nelle decisioni
 precedentemente  ricordate,  nessuna  disposizione  costituzionale  o
 statutaria   comporta   una  riserva  agli  organi  amministrativi  o
 "esecutivi" degli atti a contenuto particolare e concreto.  Una  tale
 riserva,  infatti,  non  solo non puo' essere desunta dalle norme che
 attribuiscono agli organi regionali le  funzioni  amministrative,  le
 quali   non  definiscono  mai  queste  ultime  in  base  a  caratteri
 strutturali delineati  in  opposizione  a  quelli  attribuibili  alle
 funzioni  legislative,  ma  e'  anche  contraddetta  da  varie  norme
 costituzionali, che, a fini di maggior tutela e garanzia dei  diritti
 degli  interessati, riservano il concreto provvedere ad autorita' non
 amministrative e, in particolare, a quelle giudiziali.
    Del   resto,   anche   ritenendo   che  il  principio  del  giusto
 procedimento goda in materia di una copertura  costituzionale  grazie
 all'art.  42, terzo comma, della Costituzione, per un verso, non puo'
 escludersi che quel principio sia rispettato pur  all'interno  di  un
 procedimento  culminante  in un'approvazione legislativa (v. sent. n.
 13 del 1962) e, per altro verso, non puo' affermarsi che  esso  debba
 comportare  che gli interessati siano messi in grado di far valere le
 proprie ragioni e di esperire gli opportuni rimedi  in  ogni  momento
 del  complessivo  intervento  pubblico  diretto  a  limitare il pieno
 godimento della proprieta' privata, dovendosi  dire,  piuttosto,  che
 quella  garanzia  e'  richiesta soltanto in relazione ai procedimenti
 comportanti  vincoli  o  limiti  per  i  privati.  Queste  condizioni
 risultano   comunque   osservate  dalle  disposizioni  impugnate.  Il
 procedimento di formazione del piano urbanistico provinciale prevede,
 innanzitutto,  che  i  privati possano formulare sul progetto redatto
 dalla Giunta "osservazioni nel pubblico  interesse"  (art.  9,  comma
 terzo,  legge  prov.  n.  2  del  1964).  In  secondo  luogo, occorre
 sottolineare che, nel sistema urbanistico della Provincia di  Trento,
 il  piano  provinciale  funge  da piano territoriale di coordinamento
 (art. 6, legge prov. n. 2 del  1964),  e,  come  tale,  e'  di  norma
 diretto  a porre vincoli soltanto nei confronti delle amministrazioni
 che  debbono  adottare,  con  atti  amministrativi,   gli   strumenti
 urbanistici  sottordinati,  dai  quali  scaturiranno  i vincoli per i
 privati (v. sent. n. 1164 del 1988).
    In  base ai motivi esposti, si deve escludere qualsiasi fondamento
 alla pretesa del giudice a quo di  individuare  nell'adozione  di  un
 atto  particolare  e  concreto  in  forma legislativa una lesione dei
 diritti garantiti dall'art. 113 della Costituzione. Il significato di
 quest'ultima disposizione non e', infatti, quello di esigere che ogni
 atto particolare e concreto, qualunque  sia  la  sua  veste  formale,
 debba essere sottoposto ai controlli giurisdizionali previsti per gli
 atti  amministrativi,  ma  e'  invece  quello  di  escludere  che   i
 provvedimenti  adottati  dalla pubblica amministrazione, qualunque ne
 sia il contenuto strutturale, possano essere sottratti  al  controllo
 giurisdizionale.  L'art.  113 e', in altre parole, una manifestazione
 di un principio costituzionale piu' generale,  secondo  il  quale  il
 regime  delle  impugnazioni  segue  la  natura  giuridica  degli atti
 oggetto di contestazione. Da cio' consegue che, di fronte a una legge
 di   approvazione  del  piano  urbanistico  provinciale,  in  ipotesi
 illegittima, l'ordinamento offre gli  strumenti  di  tutela  previsti
 dall'art.    134    della    Costituzione,    in    relazione    alla
 incostituzionalita' delle leggi.
    3.  -  Quanto alla pretesa lesione dell'art. 3, primo comma, della
 Costituzione, e' sufficiente ricordare che questa Corte ha piu' volte
 affermato  che  una  relativa difformita' di trattamento dei singoli,
 sempreche' sia giustificata dalla particolarita' della situazione, e'
 insita  nello  stesso  riconoscimento  costituzionale delle autonomie
 regionali (v., da ultimo, sent. n. 447 del 1988). E  che,  nel  caso,
 l'approvazione  con legge dei piani urbanistici provinciali, prevista
 dalle disposizioni impugnate, non appaia ingiustificata, deriva dalla
 natura di quei particolari strumenti di governo territoriale. Questi,
 infatti, come si e' precedentemente ricordato, sono in sostanza piani
 di  coordinamento  riguardanti  il territorio dell'intera provincia e
 aventi la prevalente funzione di assicurare l'unita' di  indirizzo  e
 l'organicita'  di sviluppo della pianificazione di grado subordinato,
 indicando le zone soggette a tutela  paesaggistica,  la  ripartizione
 del  territorio  provinciale  in comprensori, la localizzazione delle
 strutture e delle infrastrutture,  nonche'  i  vincoli  di  carattere
 generale.
    Non  e'  pertanto  irragionevole  che  le  disposizioni impugnate,
 analogamente a quanto  e'  del  resto  stabilito  in  svariate  altre
 regioni,   prevedano   che   un   piano,   il  quale  costituisce  la
 manifestazione  piu'   elevata   dell'indirizzo   urbanistico   della
 Provincia,  debba  esser  approvato con legge, vale a dire con l'atto
 che esprime la suprema  volonta'  politica  dell'organo  direttamente
 rappresentativo  della popolazione provinciale. Tanto piu' cio' vale,
 se si considera che i privati conservano intatta la  possibilita'  di
 tutelare  i  propri  diritti  di  fronte a eventuali lesioni prodotte
 dagli strumenti urbanistici  sottordinati  al  piano  provinciale,  i
 quali,  come  si  e'  prima  accennato, sono tutti approvati con atti
 amministrativi;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 14 della legge della Provincia di Trento 2 marzo 1964, n. 2
 (Ordinamento  urbanistico  della Provincia di Trento), e dell'art. 21
 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione  dello  Statuto
 speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica
 e opere pubbliche), sollevata, in riferimento  agli  artt.  3,  primo
 comma, e 113 della Costituzione, dal Tribunale Regionale di Giustizia
 Amministrativa della Provincia di Trento con l'ordinanza indicata  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0328