N. 152 ORDINANZA 8 - 21 marzo 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Corte dei conti - Impiegati dipendenti degli enti locali coautori di eventi dannosi espressamente previsti per gli amministratori - Esclusione dalla giurisdizione - Richiesta di sentenza additiva - Richiamo alla sentenza n. 411/1988 Discrezionalita' legislativa - Manifesta inammissibilita'. R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 254). Cost., art. 3)(GU n.13 del 29-3-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 254 testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale) promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1988 dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra il Comune di Cesenatico e Grassi Giorgio ed altro, iscritta al n. 568 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto la responsabilita' di un dipendente comunale per il danno causato all'ente dall'omessa iscrizione a ruolo di alcune partite inerenti all'imposta di famiglia per gli anni 1971 e 1972, la Corte di appello di Bologna, con ordinanza in data 27 marzo 1988 (r.o. n. 568 del 1988), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 254 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale) in riferimento all'art. 3 della Costituzione; che la norma impugnata viene censurata nella parte in cui non consente che anche gli impiegati degli enti locali siano soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, ove risultino coautori degli stessi eventi dannosi espressamente previsti per gli amministratori; che tale impedimento si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per l'ingiustificata disparita' di trattamento che, per un medesimo fatto illecito, si verrebbe a creare tra amministratori e dipendenti di uno stesso ente locale, attesa la diversita' non puramente procedurale dei regimi di accertamento delle relative responsabilita' (grado di colpa, termini prescrizionali, iniziativa dell'azione); che non si sono costituite le parti ne' ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato; Considerato che la questione sollevata non tende ad una dichiarazione di illegittimita' costituzionale in assoluto della norma denunciata, bensi' ad una pronunzia additiva che consenta di attrarre nella cognizione della Corte dei conti comportamenti di soggetti diversi dagli amministratori a titolo di concorso nella fattispecie contemplata dall'art. 254 del citato testo unico; che, come questa Corte ha gia' affermato (sent. n. 411 del 1988), in relazione ad analoghe questioni, una pronuncia del genere e' preclusa in sede di giudizio di costituzionalita', perche' la norma impugnata configura un'ipotesi riferibile esclusivamente agli amministratori e quindi il suo ampliamento a soggetti diversi determinerebbe un inammissibile intervento nella sfera riservata al legislatore, cui soltanto spetta di stabilire quali comportamenti possano costituire titolo di responsabilita' anche in relazione al grado di colpa richiesta; che non avendo il giudice a quo dedotto profili di illegittimita' nuovi o diversi, tali da indurre ad una modifica della ricordata giurisprudenza, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 254, regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0337