N. 152 ORDINANZA 8 - 21 marzo 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Corte
 dei conti - Impiegati dipendenti degli enti locali coautori di eventi
 dannosi espressamente previsti per gli amministratori - Esclusione
 dalla giurisdizione - Richiesta di sentenza additiva - Richiamo alla
 sentenza n. 411/1988 Discrezionalita' legislativa - Manifesta
 inammissibilita'.   R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 254).   Cost.,
 art. 3)
(GU n.13 del 29-3-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 254 testo unico
 della legge comunale e provinciale  approvato  con  regio  decreto  3
 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale
 e provinciale) promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1988  dalla
 Corte  d'appello  di  Bologna nel procedimento civile vertente tra il
 Comune di Cesenatico e Grassi Giorgio ed altro, iscritta  al  n.  568
 del  registro  ordinanze  1988  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio  avente  ad oggetto la
 responsabilita' di  un  dipendente  comunale  per  il  danno  causato
 all'ente  dall'omessa  iscrizione  a ruolo di alcune partite inerenti
 all'imposta di famiglia per gli anni 1971 e 1972, la Corte di appello
 di  Bologna,  con  ordinanza  in  data 27 marzo 1988 (r.o. n. 568 del
 1988),  ha  sollevato  questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  254  del  regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione
 del testo unico della legge comunale e  provinciale)  in  riferimento
 all'art. 3 della Costituzione;
      che  la  norma  impugnata viene censurata nella parte in cui non
 consente che anche gli impiegati degli  enti  locali  siano  soggetti
 alla  giurisdizione  della  Corte  dei  conti, ove risultino coautori
 degli  stessi  eventi  dannosi   espressamente   previsti   per   gli
 amministratori;
      che tale impedimento si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della
 Costituzione per l'ingiustificata disparita' di trattamento che,  per
 un medesimo fatto illecito, si verrebbe a creare tra amministratori e
 dipendenti di uno  stesso  ente  locale,  attesa  la  diversita'  non
 puramente  procedurale  dei  regimi  di  accertamento  delle relative
 responsabilita' (grado di colpa, termini  prescrizionali,  iniziativa
 dell'azione);
      che  non  si sono costituite le parti ne' ha spiegato intervento
 l'Avvocatura Generale dello Stato;
    Considerato   che   la   questione  sollevata  non  tende  ad  una
 dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  in  assoluto  della
 norma  denunciata,  bensi'  ad una pronunzia additiva che consenta di
 attrarre nella cognizione della  Corte  dei  conti  comportamenti  di
 soggetti  diversi  dagli  amministratori  a  titolo di concorso nella
 fattispecie contemplata dall'art. 254 del citato testo unico;
      che,  come  questa  Corte  ha  gia'  affermato (sent. n. 411 del
 1988), in relazione ad analoghe questioni, una pronuncia  del  genere
 e'  preclusa  in  sede  di  giudizio di costituzionalita', perche' la
 norma impugnata configura un'ipotesi riferibile  esclusivamente  agli
 amministratori  e  quindi  il  suo  ampliamento  a  soggetti  diversi
 determinerebbe un inammissibile intervento nella sfera  riservata  al
 legislatore,  cui  soltanto  spetta  di stabilire quali comportamenti
 possano costituire titolo di responsabilita' anche  in  relazione  al
 grado di colpa richiesta;
      che   non   avendo   il   giudice   a  quo  dedotto  profili  di
 illegittimita' nuovi o diversi, tali da indurre ad una modifica della
 ricordata   giurisprudenza,   la  questione  deve  essere  dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.  254,  regio  decreto  3  marzo
 1934,  n.  383  (Approvazione  del testo unico della legge comunale e
 provinciale),   sollevata,   in   riferimento   all'art.   3    della
 Costituzione,  dalla  Corte  di  appello  di  Bologna con l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0337