MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 marzo 1989 

  Modificazione all'ordinanza n. 839/FPC del 24 novembre 1986 recante
modalita' e criteri per lo svolgimento dei concorsi di  idoneita'  di
cui  all'art.  12  della legge 28 ottobre 1986, n. 730. (Ordinanza n.
1672/FPC).
(GU n.74 del 30-3-1989)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il disposto del primo e sesto comma dell'art. 12 della legge
28 ottobre 1986, n. 730;
  Visto  l'art.  5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Visto  l'art.  9  dell'ordinanza  n.  839/FPC  del 24 novembre 1986
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 - serie generale - del  28
novembre  1986  recante  le  qualifiche  funzionali  attribuibili  al
personale  convenzionato  ed  al  personale  dipendente  da  enti   e
amministrazioni anche statali;
  Ritenuto  che  il  personale  convenzionato e' immesso nei ruoli ad
esaurimento, istituiti da enti o amministrazioni ove gli  interessati
prestano  servizio, in una delle qualifiche previste per i dipendenti
civili dello Stato dalla legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Considerato che l'applicazione delle qualifiche funzionali previste
dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, a tutto il personale immesso  nei
ruoli   speciali   ad  esaurimento  istituiti  dagli  enti  determina
disparita' di trattamento a parita' di funzioni svolte;
  Ritenuto  che  la dipendenza funzionale dell'ente che istituisce il
ruolo speciale ad esaurimento giustifica l'applicazione, al personale
interessato,  della  normativa  prevista  dall'ordinamento  dell'ente
medesimo;
  Ritenuto  di modificare i commi primo, secondo e quarto dell'art. 9
dell'ordinanza n. 839/FPC del 24 novembre 1986;
  Visto  il  parere espresso dal Ministero del tesoro - I.G.O.P., con
nota n. 166709 del 2 febbraio 1989;
  Sentito il Dipartimento della funzione pubblica;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  L'immissione  del  personale  nei  ruoli  speciali  ad  esaurimento
istituiti dagli enti ai sensi dell'art. 12  della  legge  28  ottobre
1986,  n.  730, deve avvenire sulla base delle mansioni conferite con
la convenzione e del titolo di  studio  posseduto,  nelle  qualifiche
previste  dal  regolamento organico dell'ente che istituisce il ruolo
speciale ad esaurimento.
  Il provvedimento ha effetto dal 1› aprile 1989.
  La  prsente  ordinanza  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 22 marzo 1989
                                               Il Ministro: LATTANZIO