N. 189 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 1988

                                 N. 189
       Ordinanza emessa il 6 dicembre 1988 dal tribunale di Roma
              nel procedimento civile vertente tra Bartoli
                  Silvano e P.A.G. Arrigoni & C. S.p.a.
 Procedure  concorsuali  -  Amministrazione straordinaria - Crediti di
 lavoro - Esclusione della rivalutazione  per  il  periodo  successivo
 alla   dichiarazione   di  amministrazione  straordinaria  -  Mancata
 estensione del privilegio agli interessi maturati nel corso  di  tale
 procedura  -  Ingiustificata  disparita' di trattamento rispetto agli
 stessi crediti in caso di concordato preventivo,  per  effetto  della
 sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  300/1986  - Richiamo alle
 sentenze della Corte costituzionale nn. 139/1981 e 300/1986.
 (R.D.  16  marzo  1942,  n.  267,  art.  59, in relazione al d.-l. 30
 gennaio 1979, n. 26, art. 1; r.d. 16 marzo 1942, n.  267,  artt.  54,
 terzo comma, e 55, primo comma).
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.15 del 12-4-1989 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa civile di primo
 grado iscritta  al  n.  15523  del  ruolo  generale  per  gli  affari
 contenzioni   dell'anno  1985,  posta  in  deliberazione  all'udienza
 collegiale del 17  novembre  188  e  vertente  tra  Bartoli  Silvano,
 elettivamente domiciliato in Roma, via Golametto, 4, presso lo studio
 dell'avv. Crescentino Radicchi,  che  lo  rappresenta  e  difende  in
 virtu'  di  delega  a  margine  dell'atto  di opposizione, unitamente
 all'avv. Luciano Ronconi di Forli', opponente e P.A.G. Arrigoni &  C.
 S.p.a.  in  amministrazione straordinaria, in persona del commissario
 avv.  prof.  Floriano  d'Alessandro,  rappresentato  e  difeso  dagli
 avvocati  Antonio Caiafa e Salvatore Hernandez, in virtu' di delega a
 margine della comparsa di costituzione ed  elettivamente  domiciliato
 presso lo studio Caiafa in Roma, via Germanico n. 197, opposta.
    Oggetto: Opposizione a stato passivo.
                              CONCLUSIONI
    Per   l'opponente  Bartoli:  "Voglia  il  tribunale  di  Roma,  in
 accoglimento  della  proposta  opposizione,  ammettere   al   passivo
 privilegiato   della   P.A.G.   Arrigoni  S.p.a.  in  amministrazione
 straordinaria  le  somme  insinuate  dal  signor  Bartoli  Silvano  e
 precisamente:  L.  441.557.760  quale  importo  del credito di lavoro
 liquidato dal pretore di Cesena; L. 3.579.500 per spese e  competenze
 legali  liquidate  nella sentenza di primo grado; L. 554.600 compresa
 Iva liquidate al c.t.u. in primo grado; L. 715.800 per Iva e  2%  Cpa
 sulle   spese  e  competenze  di  primo  grado;  il  tutto  oltre  la
 rivalutazione secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali dal  19
 novembre  1982  fino al saldo, con la condanna alle spese, competenze
 ed   onorari   del   presente   giudizio   da    porre    a    carico
 dell'amministrazione  straordinaria,  oltre  alle  spese e competenze
 liquidate in grado  di  appello  dal  tribunale  di  Forli'  e  dalla
 Cassazione  comprensive di Iva e Cpa di complessive L. 7.773.960 gia'
 poste a carico della  detta  amministrazione  straordinaria  e  pero'
 ancora non corrisposte".
    Per la Arrigoni S.p.a.: "piaccia al tribunale di Roma ammettere al
 passivo  della  procedura  di  a.s.  della  Arrigoni  S.p.a.  con  il
 privilegio  di  cui  all'art.  2751- bis del c.c. n. 2 il credito del
 signor Bartoli Silvano nella misura  definitivamente  accertata  -  a
 seguito  della  reiezione  del  ricorso per cassazione proposto - dal
 pretore di Forli' per L. 441.557.760  oltre  rivalutazione  monetaria
 sino  alla  data  di  ammissione  della  resistente alla procedura di
 amministrazione straordinaria (20 ottobre 1983) e gli interessi cosi'
 come  per  legge,  il tutto compensando integralmente tra le parti le
 spese del presente giudizio".
                            FATTO E DIRITTO
    Con  ricorso  depositato  in cancelleria in data 18 aprile 1985 il
 sig. Bartoli Silvano proponeva opposizione allo stato  passivo  della
 p.a.g.  Artigoni  S.p.a.  in  amministrazione  straordinaria ai sensi
 della legge 3 aprile 1979, n. 95, lamentando l'esclusione del credito
 vantato   per   L.   441.557.760  oltre  interessi,  rivalutazione  e
 accessori, liquidato con sentenza del pretore di Cesena, in  funzione
 di  giudice  del  lavoro;  il  commissario  della procedura non aveva
 ammesso la somma suddetta, in pendenza  delle  impugnazioni  proposte
 avverso la sentenza indicata.
    Con  decreto  del  22  aprile  1985  il  giudice  designato per la
 istruttoria della opposizione fissava l'udienza del 29  ottobre  1985
 per  la  comparizione delle parti; l'opponente provvedeva quindi alla
 notifica del ricorso e del decreto, in data 20 maggio 1985.
    Ritualmente  costituito  il  contraddittorio,  la  amministrazione
 opposta contestava la sussistenza del credito, in pendenza di ricorso
 per  cassazione  avverso la sentenza del pretore di Cesena; a seguito
 della reiezione del ricorso suddetto e della conferma della  sentenza
 del  pretore (la sentenza della Corte di cassazione, in data 4 luglio
 1987, n. 5876, in copia autentica, e'  stata  prodotta  nel  presente
 giudizio)  il  commissario  provvedeva alla ammissione al passivo del
 Bartoli per la somma complessiva di L.  526.920.974  e  corrispondeva
 allo  stesso la somma di L. 511.113.345, in data 1› agosto 1988, pari
 al  97%  del  credito  ammesso.  La  controversia  proseguiva  quindi
 unicamente  per  la  rivalutazione monetaria e gli interessi maturati
 dopo il 20 ottobre 1983, data di  ammissione  della  p.a.g.  Arrigoni
 alla procedura di amministrazione straordinaria.
    Sostiene  l'opponente  che  la  pronuncia  del  pretore di Cesena,
 divenuta  definitiva  a  seguito  della   decisione   di   tutte   le
 impugnazioni,  estendeva  espressamente la condanna alla svalutazione
 monetaria e agli interessi legali maturati sino al  saldo  effettivo,
 avvenuto   il  1›  agosto  1988;  ricordava  che,  sul  punto,  erano
 intervenute alcune sentenze della Corte di cassazione  (n.  717/1985,
 n.  4127/1986 e n. 3252/1987), in virtu' delle quali la rivalutazione
 monetaria deve essere considerata "tutt'uno con il credito originario
 e  come  tale  reddito  di  lavoro dipendente in senso stretto": tale
 principio,  di  carattere  generale,  sarebbe  applicabile  anche  in
 pendenza  delle  procedure  concorsuali  ed  in  particolare anche in
 pendenza della procedura di cui alla legge n. 95/1979;  peraltro,  in
 applicazione  dello  stesso  indirizzo,  la Corte costituzionale, con
 sentenza  del  31  dicembre  1986,   n.   300,   ha   dichiarato   la
 illegittimita'  degli  artt.  59 e 169 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267
 "nella parte in cui esclude la rivalutazione dei  crediti  di  lavoro
 per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo".
    Aggiunge   l'opponente   che  gli  interessi  dovuti  sui  crediti
 privilegiati ex art. 55 e  54  della  legge  fallimentare  andrebbero
 riconosciuti  con  privilegio,  in  virtu'  della  stessa sentenza n.
 300/1986 della Corte costituzionale.
    Sul  punto,  l'amministrazione  straordinaria opposta sosteneva la
 non compatibilita'  della  procedura  di  concordato  preventivo  con
 quella  di  amministrazione  straordinaria, con la conseguenza che la
 pronunzia di cui alla citata sentenza della Corte costituzionale  non
 sarebbe applicabile nella specie.
    Osserva  il  collegio  che  la questione della "cristallizzazione"
 della situazione creditoria al momento della apertura della procedura
 concorsuale, prevista dall'art. 59 della legge fallimentare, e' stata
 affrontata dalla Corte costituzionale con le sentenze 21 luglio 1981,
 n. 139, e 31 dicembre 1986, n. 300, con riguardo, rispettivamente, al
 fallimento ed al concordato  preventivo:  nel  primo  caso  la  Corte
 escluse  la  rivalutabilita'  dei  crediti  di  lavoro per il periodo
 successivo all'apertura della procedura, affermando che  "il  piu'  o
 meno  puntuale adempimento dell'obbligazione del datore di lavoro non
 rileva  per  il  periodo  posteriore  all'apertura  delle   procedure
 concorsuali poiche' queste rientrano nella categoria della esecuzione
 forzata delle obbligazioni,, e, pertanto, si risolve in  una  inutile
 dialettica  la  disquisizione su quale sia la causa dell'attribuzione
 identificata dall'art. 150 disp. att. del c.p.c.".
    Nel  secondo  caso,  invece,  precisato  che  "non assume veste di
 precedente la sentenza 21 luglio 1981, n. 139", avuto  riguardo  alla
 diversa  natura  del fallimento rispetto al concordato preventivo, e'
 stato statuito che "l'art. 3 (della Costituzione) e' violato  perche'
 l'art. 59 richiamato dall'art. 169 impone al lavoratore il cui datore
 fruisce del beneficio del concordato preventivo  una  limitazione  di
 diritti  della  quale  non soffrono i lavoratori dipendenti da datore
 che di tal beneficio non fruisce".
    Si rileva che le perplessita' suscitate con la pronuncia del 1986,
 che limita la dichiarazione di incostituzionalita' al solo concordato
 preventivo,  ricorrendo ad una motivazione certamente estendibile ben
 oltre al limitato ambito del concordato preventivo, assumono ben piu'
 rilevante  valenza  nei  riguardi  della procedura di amministrazione
 straordinaria, vuoi perche' la Corte non ha mai esaminato il problema
 con  riguardo  a  tale  procedura, vuoi perche' questa ha assunto una
 funzione "ibrida", in parte liquidatoria ed in parte  di  risanamento
 dell'impresa in crisi.
    Peraltro,  la norma di sospetta incostituzionalita', l'art. 59 del
 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, richiamato  dall'art.  201  della  stessa
 legge,  applicabile anche all'amministrazione straordinaria in virtu'
 dell'art. 1 del d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge (n.
 95/1979),   sarebbe   in   contrasto   sia  con  il  principio  della
 proporzionalita' della retribuzione al lavoro prestato (art. 36 della
 Costituzione), sia con quello della eguaglianza (art. 3).
    Egualmente,  dovrebbe  essere  valutata la rispondenza ai medesimi
 principi degli artt. 55, primo comma, e 54, terzo comma, della  legge
 fall.,  nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi
 dovuti sui  crediti  privilegiati  di  lavoro  nella  amministrazione
 straordinaria.
    Ritenuto  quindi, per i motivi sopra enunciati, non manifestamente
 infondate le questioni sopra prospettate; atteso  che  esse  appaiono
 altresi'  rilevanti  per  la decisione, in relazione alle conclusioni
 formulate;
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ordina  la  sospensione del presente procedimento, la trasmissione
 degli   atti   alla   Corte   costituzionale   perche'   valuti    la
 costituzionalita'   dell'art.  59  della  legge  fall.  in  relazione
 all'art. 1 del d.-l. n.  26/1979,  nella  parte  in  cui  esclude  la
 rivalutazione  dei  crediti  di lavoro per il periodo successivo alla
 apertura della procedura di amministrazione  straordinaria  a  carico
 del  datore  di  lavoro,  nonche'  degli artt. 55, primo comma, e 54,
 terzo comma, della legge fall., richiamati dall'art. 1 del  d.-l.  n.
 26/1979,  nella  parte  in  cui  non  estendono  il  privilegio  agli
 interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro  nella  procedura
 di  amministrazione  straordinaria del datore di lavoro, con riguardo
 agli artt. 3 e 36 della Costituzione;
    Dispone  che  la presente ordinanza sia notificata alle parti e al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  dei
 due rami del Parlamento;
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella camera di consiglio del 6 dicembre
 1988.
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 89C0388