N. 189 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 1988
N. 189 Ordinanza emessa il 6 dicembre 1988 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Bartoli Silvano e P.A.G. Arrigoni & C. S.p.a. Procedure concorsuali - Amministrazione straordinaria - Crediti di lavoro - Esclusione della rivalutazione per il periodo successivo alla dichiarazione di amministrazione straordinaria - Mancata estensione del privilegio agli interessi maturati nel corso di tale procedura - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli stessi crediti in caso di concordato preventivo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 300/1986 - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 139/1981 e 300/1986. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 59, in relazione al d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26, art. 1; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.15 del 12-4-1989 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15523 del ruolo generale per gli affari contenzioni dell'anno 1985, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 17 novembre 188 e vertente tra Bartoli Silvano, elettivamente domiciliato in Roma, via Golametto, 4, presso lo studio dell'avv. Crescentino Radicchi, che lo rappresenta e difende in virtu' di delega a margine dell'atto di opposizione, unitamente all'avv. Luciano Ronconi di Forli', opponente e P.A.G. Arrigoni & C. S.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del commissario avv. prof. Floriano d'Alessandro, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Caiafa e Salvatore Hernandez, in virtu' di delega a margine della comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio Caiafa in Roma, via Germanico n. 197, opposta. Oggetto: Opposizione a stato passivo. CONCLUSIONI Per l'opponente Bartoli: "Voglia il tribunale di Roma, in accoglimento della proposta opposizione, ammettere al passivo privilegiato della P.A.G. Arrigoni S.p.a. in amministrazione straordinaria le somme insinuate dal signor Bartoli Silvano e precisamente: L. 441.557.760 quale importo del credito di lavoro liquidato dal pretore di Cesena; L. 3.579.500 per spese e competenze legali liquidate nella sentenza di primo grado; L. 554.600 compresa Iva liquidate al c.t.u. in primo grado; L. 715.800 per Iva e 2% Cpa sulle spese e competenze di primo grado; il tutto oltre la rivalutazione secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali dal 19 novembre 1982 fino al saldo, con la condanna alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da porre a carico dell'amministrazione straordinaria, oltre alle spese e competenze liquidate in grado di appello dal tribunale di Forli' e dalla Cassazione comprensive di Iva e Cpa di complessive L. 7.773.960 gia' poste a carico della detta amministrazione straordinaria e pero' ancora non corrisposte". Per la Arrigoni S.p.a.: "piaccia al tribunale di Roma ammettere al passivo della procedura di a.s. della Arrigoni S.p.a. con il privilegio di cui all'art. 2751- bis del c.c. n. 2 il credito del signor Bartoli Silvano nella misura definitivamente accertata - a seguito della reiezione del ricorso per cassazione proposto - dal pretore di Forli' per L. 441.557.760 oltre rivalutazione monetaria sino alla data di ammissione della resistente alla procedura di amministrazione straordinaria (20 ottobre 1983) e gli interessi cosi' come per legge, il tutto compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio". FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in cancelleria in data 18 aprile 1985 il sig. Bartoli Silvano proponeva opposizione allo stato passivo della p.a.g. Artigoni S.p.a. in amministrazione straordinaria ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95, lamentando l'esclusione del credito vantato per L. 441.557.760 oltre interessi, rivalutazione e accessori, liquidato con sentenza del pretore di Cesena, in funzione di giudice del lavoro; il commissario della procedura non aveva ammesso la somma suddetta, in pendenza delle impugnazioni proposte avverso la sentenza indicata. Con decreto del 22 aprile 1985 il giudice designato per la istruttoria della opposizione fissava l'udienza del 29 ottobre 1985 per la comparizione delle parti; l'opponente provvedeva quindi alla notifica del ricorso e del decreto, in data 20 maggio 1985. Ritualmente costituito il contraddittorio, la amministrazione opposta contestava la sussistenza del credito, in pendenza di ricorso per cassazione avverso la sentenza del pretore di Cesena; a seguito della reiezione del ricorso suddetto e della conferma della sentenza del pretore (la sentenza della Corte di cassazione, in data 4 luglio 1987, n. 5876, in copia autentica, e' stata prodotta nel presente giudizio) il commissario provvedeva alla ammissione al passivo del Bartoli per la somma complessiva di L. 526.920.974 e corrispondeva allo stesso la somma di L. 511.113.345, in data 1 agosto 1988, pari al 97% del credito ammesso. La controversia proseguiva quindi unicamente per la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati dopo il 20 ottobre 1983, data di ammissione della p.a.g. Arrigoni alla procedura di amministrazione straordinaria. Sostiene l'opponente che la pronuncia del pretore di Cesena, divenuta definitiva a seguito della decisione di tutte le impugnazioni, estendeva espressamente la condanna alla svalutazione monetaria e agli interessi legali maturati sino al saldo effettivo, avvenuto il 1 agosto 1988; ricordava che, sul punto, erano intervenute alcune sentenze della Corte di cassazione (n. 717/1985, n. 4127/1986 e n. 3252/1987), in virtu' delle quali la rivalutazione monetaria deve essere considerata "tutt'uno con il credito originario e come tale reddito di lavoro dipendente in senso stretto": tale principio, di carattere generale, sarebbe applicabile anche in pendenza delle procedure concorsuali ed in particolare anche in pendenza della procedura di cui alla legge n. 95/1979; peraltro, in applicazione dello stesso indirizzo, la Corte costituzionale, con sentenza del 31 dicembre 1986, n. 300, ha dichiarato la illegittimita' degli artt. 59 e 169 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 "nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo". Aggiunge l'opponente che gli interessi dovuti sui crediti privilegiati ex art. 55 e 54 della legge fallimentare andrebbero riconosciuti con privilegio, in virtu' della stessa sentenza n. 300/1986 della Corte costituzionale. Sul punto, l'amministrazione straordinaria opposta sosteneva la non compatibilita' della procedura di concordato preventivo con quella di amministrazione straordinaria, con la conseguenza che la pronunzia di cui alla citata sentenza della Corte costituzionale non sarebbe applicabile nella specie. Osserva il collegio che la questione della "cristallizzazione" della situazione creditoria al momento della apertura della procedura concorsuale, prevista dall'art. 59 della legge fallimentare, e' stata affrontata dalla Corte costituzionale con le sentenze 21 luglio 1981, n. 139, e 31 dicembre 1986, n. 300, con riguardo, rispettivamente, al fallimento ed al concordato preventivo: nel primo caso la Corte escluse la rivalutabilita' dei crediti di lavoro per il periodo successivo all'apertura della procedura, affermando che "il piu' o meno puntuale adempimento dell'obbligazione del datore di lavoro non rileva per il periodo posteriore all'apertura delle procedure concorsuali poiche' queste rientrano nella categoria della esecuzione forzata delle obbligazioni,, e, pertanto, si risolve in una inutile dialettica la disquisizione su quale sia la causa dell'attribuzione identificata dall'art. 150 disp. att. del c.p.c.". Nel secondo caso, invece, precisato che "non assume veste di precedente la sentenza 21 luglio 1981, n. 139", avuto riguardo alla diversa natura del fallimento rispetto al concordato preventivo, e' stato statuito che "l'art. 3 (della Costituzione) e' violato perche' l'art. 59 richiamato dall'art. 169 impone al lavoratore il cui datore fruisce del beneficio del concordato preventivo una limitazione di diritti della quale non soffrono i lavoratori dipendenti da datore che di tal beneficio non fruisce". Si rileva che le perplessita' suscitate con la pronuncia del 1986, che limita la dichiarazione di incostituzionalita' al solo concordato preventivo, ricorrendo ad una motivazione certamente estendibile ben oltre al limitato ambito del concordato preventivo, assumono ben piu' rilevante valenza nei riguardi della procedura di amministrazione straordinaria, vuoi perche' la Corte non ha mai esaminato il problema con riguardo a tale procedura, vuoi perche' questa ha assunto una funzione "ibrida", in parte liquidatoria ed in parte di risanamento dell'impresa in crisi. Peraltro, la norma di sospetta incostituzionalita', l'art. 59 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, richiamato dall'art. 201 della stessa legge, applicabile anche all'amministrazione straordinaria in virtu' dell'art. 1 del d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge (n. 95/1979), sarebbe in contrasto sia con il principio della proporzionalita' della retribuzione al lavoro prestato (art. 36 della Costituzione), sia con quello della eguaglianza (art. 3). Egualmente, dovrebbe essere valutata la rispondenza ai medesimi principi degli artt. 55, primo comma, e 54, terzo comma, della legge fall., nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro nella amministrazione straordinaria. Ritenuto quindi, per i motivi sopra enunciati, non manifestamente infondate le questioni sopra prospettate; atteso che esse appaiono altresi' rilevanti per la decisione, in relazione alle conclusioni formulate; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Ordina la sospensione del presente procedimento, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' valuti la costituzionalita' dell'art. 59 della legge fall. in relazione all'art. 1 del d.-l. n. 26/1979, nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla apertura della procedura di amministrazione straordinaria a carico del datore di lavoro, nonche' degli artt. 55, primo comma, e 54, terzo comma, della legge fall., richiamati dall'art. 1 del d.-l. n. 26/1979, nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di amministrazione straordinaria del datore di lavoro, con riguardo agli artt. 3 e 36 della Costituzione; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento; Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 dicembre 1988. Il presidente: (firma illeggibile) 89C0388