MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 25 gennaio 1989 

  Applicazione   di  direttive  CEE  concernenti  normative  tecniche
relative ai dispositivi antibloccaggio delle ruote sotto frenatura.
(GU n.86 del 13-4-1989)

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto   l'art.  11  del  decreto-legge  6  febbraio  1987,  n.  16,
convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1987, n.  132,  che
impone  al  Ministro  dei trasporti di adottare disposizioni conformi
alle direttive CEE.;
  Visto il proprio decreto 11 marzo 1987, n. 95;
  Visto il proprio decreto 4 novembre 1987, n. 523;
  Visto  il  proprio  decreto  4  novembre 1988 con il quale e' stata
recepita  la  direttiva  comunitaria  n.  88/194/CEE  relativa   alla
dotazione  obbligatoria  dei  dispositivi  antibloccaggio delle ruote
sotto frenatura,  in  attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.  1,
lettera  b),  del  decreto  ministeriale  11 marzo 1987, n. 95, sopra
citato;
  Considerato  che  il  Consiglio  CEE  non  ha  ancora  emanato  una
direttiva relativa ai dispositivi, previsti dall'art. 1, lettera  a),
del  decreto  ministeriale 11 marzo 1987, n. 95, intesi a rendere gli
autoveicoli insuscettibili di superare, per azione del propulsore,  i
limiti di velocita' imposti;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Le   normative  tecniche  previste  dall'art.  5  del  decreto
ministeriale 11 marzo 1987, n. 95, saranno  stabilite  attraverso  il
recepimento delle corrispondenti direttive CEE.
  2.  Le  date riportate negli articoli 1, 3 e 4 del decreto 11 marzo
1987, n. 95 e quella dell'art.  2  dello  stesso  provvedimento  come
modificato  dal  decreto  4 novembre 1987, n. 523, saranno fissate in
conformita' a quanto stabilito nelle corrispondenti direttive.
   Roma, addi' 25 gennaio 1989
                                                  Il Ministro: SANTUZ