Applicazione di direttive CEE concernenti normative tecniche relative ai dispositivi antibloccaggio delle ruote sotto frenatura.(GU n.86 del 13-4-1989)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 11 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che impone al Ministro dei trasporti di adottare disposizioni conformi alle direttive CEE.; Visto il proprio decreto 11 marzo 1987, n. 95; Visto il proprio decreto 4 novembre 1987, n. 523; Visto il proprio decreto 4 novembre 1988 con il quale e' stata recepita la direttiva comunitaria n. 88/194/CEE relativa alla dotazione obbligatoria dei dispositivi antibloccaggio delle ruote sotto frenatura, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del decreto ministeriale 11 marzo 1987, n. 95, sopra citato; Considerato che il Consiglio CEE non ha ancora emanato una direttiva relativa ai dispositivi, previsti dall'art. 1, lettera a), del decreto ministeriale 11 marzo 1987, n. 95, intesi a rendere gli autoveicoli insuscettibili di superare, per azione del propulsore, i limiti di velocita' imposti; Decreta: Art. 1. 1. Le normative tecniche previste dall'art. 5 del decreto ministeriale 11 marzo 1987, n. 95, saranno stabilite attraverso il recepimento delle corrispondenti direttive CEE. 2. Le date riportate negli articoli 1, 3 e 4 del decreto 11 marzo 1987, n. 95 e quella dell'art. 2 dello stesso provvedimento come modificato dal decreto 4 novembre 1987, n. 523, saranno fissate in conformita' a quanto stabilito nelle corrispondenti direttive. Roma, addi' 25 gennaio 1989 Il Ministro: SANTUZ