Modifica del regolamento per l'uso degli automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia.(GU n.16 del 22-4-1989)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 29 novembre 1988) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto il testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7 e successive modificazioni; Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 37-148/Legisl.; Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 25 ottobre 1982, n. 16-78/Leg.; Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 14 settembre 1987, n. 10-50/Legisl.; Vista la deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 13193 datata 28 ottobre 1988, Decreta: con decorrenza 1 ottobre 1988, l'art. 27 del regolamento per l'uso degli automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 37-148/Legisl. e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente articolo: "Art. 27. - Per l'uso di automezzi e motomezzi di cui sopra viene accordata un'indennita' chilometrica comprensiva di ogni spesa di acquisto, manutenzione, tasse, esercizio delle macchine (benzina, olio, ecc.) nelle seguenti misure: a) per le automobili fino a 800 cc.: L. 295/Km; b) per le automobili da 801 cc. fino a 1200 cc.: L. 380/Km; c) per le automobili oltre i 1200 cc.: L. 455/Km; d) per i motocicli e motoscooters fino a 125 cc.: L. 135/Km; e) per i motocicli e motoscooters oltre i 125 cc.: L. 155/Km". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, addi' 28 ottobre 1988 ANGELI Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 novembre 1988 Registro n. 59, foglio n. 91