PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1988 

  Modifica  del  regolamento  per l'uso degli automezzi per viaggi di
servizio nell'interesse della provincia.
(GU n.16 del 22-4-1989)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto
                  Adige n. 54 del 29 novembre 1988)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Visto   il   testo   unico  del  nuovo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670;
   Vista  la  legge  provinciale  2  maggio  1962,  n. 7 e successive
modificazioni;
   Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale 28
dicembre 1978, n. 37-148/Legisl.;
   Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale 25
ottobre 1982, n. 16-78/Leg.;
   Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale 14
settembre 1987, n. 10-50/Legisl.;
   Vista la deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 13193
datata 28 ottobre 1988,
 
                               Decreta:
 
con  decorrenza  1 ottobre 1988, l'art. 27 del regolamento per l'uso
degli  automezzi  per  viaggi  di   servizio   nell'interesse   della
provincia,   emanato   con   decreto   del  presidente  della  giunta
provinciale  28  dicembre  1978,  n.  37-148/Legisl.   e   successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente articolo:
   "Art.  27. - Per l'uso di automezzi e motomezzi di cui sopra viene
accordata un'indennita' chilometrica comprensiva  di  ogni  spesa  di
acquisto,  manutenzione,  tasse,  esercizio  delle macchine (benzina,
olio, ecc.) nelle seguenti misure:
     a) per le automobili fino a 800 cc.: L. 295/Km;
     b) per le automobili da 801 cc. fino a 1200 cc.: L. 380/Km;
     c) per le automobili oltre i 1200 cc.: L. 455/Km;
     d) per i motocicli e motoscooters fino a 125 cc.: L. 135/Km;
     e) per i motocicli e motoscooters oltre i 125 cc.: L. 155/Km".
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Trento, addi' 28 ottobre 1988
 
                                ANGELI
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 novembre 1988
Registro n. 59, foglio n. 91