N. 206 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 gennaio 1989

                                 N. 206
 Ordinanza  emessa  l'11  gennaio  1989  dal  tribunale amministrativo
 regionale per il Piemonte sul ricorso promosso  dall'imprese  riunite
 Garzena  S.p.a.  ed  altro  contro  la  comunita'  montana Pinerolese
 Pedomontano ed altri
 Appalto  - Gara di appalto di opere pubbliche (fase di determinazione
 della media delle offerte prevista agli effetti della selezione delle
 stesse)  -  Esclusione  dalla  gara  delle offerte che presentano una
 percentuale di ribasso superiore alla media delle  percentuali  delle
 offerte  ammesse,  incrementata da un valore percentuale indicato nel
 bando  o  nell'avviso  di  gara  -  Esclusione  di   ogni   sindacato
 dell'amministrazione sulle offerte al ribasso rese anomale da offerte
 al rialzo finalizzate a spostare il livello di anomalia -  Violazione
 del  principio  del  buon  andamento  della  p.a.   - Altra questione
 necessariamente  connessa  alla  prima  -  Mancata  previsione  della
 reviviscenza  del  potere  di  controllo,  nelle stesse forme e negli
 stessi tempi originariamente previsti, dopo  l'annullamento  in  sede
 giurisdizionale   dell'atto   negativo  di  controllo  del  CO.RE.CO.
 (riguardante, nella  specie,  i  provvedimenti  del  comune  circa  i
 presupposti della gara di appalto).
 (Legge  11  marzo  1988,  n.  67,  art.  17,  seconda comma; legge 10
 febbraio 1953, n. 62, artt. 59 e 60; legge regione Piemonte 12 agosto
 1976, n. 42, artt. 18 e 19, e successive modificazioni).
 (Cost., art. 97).
(GU n.17 del 26-4-1989 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 1487/88,
 proposto  dall'imprese  riunite  Garzena  Sergio  S.p.a.  e   Camardo
 Francesco,  rappresentate  e  difese  dall'avv.  Claudio  Piacentini,
 elettivamente domiciliate presso lo studio dello  stesso  in  Torino,
 via  Del  Carmine  n.  11,  contro  la  comunita'  montana Pinerolose
 Pedomontano,  in  persona  del  legale  rappresentante   pro-tempore,
 rappresentata e difesa dall'avv. Pier Costanzo Reineri, elettivamente
 domiciliata presso lo studio dello stesso in Torino, via Del  Carmine
 n.  11,  la  regione  Piemonte,  Co.Re.Co., in persona del presidente
 pro-tempore,  rappresentata   e   difesa   dall'avv.   Sorniotto   ed
 elettivamente  domicialiata  in  Torino, p.zza Castello n. 165, e nei
 confronti della Piemont-Cave di  Chiavassa  A.  e  Figli  S.n.c.,  in
 personale del legale rappresentante pro-temporre, non costituita, per
 l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:
      1.  dell'ordinanza  prot.  8759  del 2 giugno 1988 della sezione
 decentrata di Pinerolo del Co.Re.Co. della regione Piemonte,  che  ha
 annullato  la deliberazione 1› giugno 1988, n. 60, della giunta della
 comunita' montana pinerolese Pedomontano;
      2. della deliberazione 20 luglio 1988, n. 89, della giunta della
 comunita' montana pinerolese Pedomontano che ha approvato il  verbale
 di gara con rettifica ed ha aggiudicato i lavori alla Piemont-Cave;
      3.  di  tutti  gli  atti  presupposti,  preparatori,  connessi e
 conseguenti con quelli impugnati.
    Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
    Visto  l'atto  di costituzione in giudizio della comunita' montana
 pinorolese e della regione Piemonte;
    Udito  il relatore, cons. E. M. Barbieri e uditi, altresi', per la
 parte ricorrrente l'avv. Piacentini, per  l'amministrazione  intimata
 l'avv. Reineri e per la regione Piemonte l'avv. Scollo;
    Considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Con  deliberazione  31  marzo 1988, n. 45, la comunita' montana si
 determino' ad  appaltare  i  lavori  per  il  "ripristino  dei  danni
 provocati  dalle  eccezionali  avversita'  atomosferiche  del mese di
 gennaio 1987".
    Il sistema prescelto fu quello dell'art. 1 lett. a), della legge 2
 febbraio 1973, n. 14,  con  l'applicazione  della  norma  di  cui  al
 secondo  comma dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per cui
 "saranno considerate anomale, ai sensi  dell'art.  24,  terzo  comma,
 della  legge  8  agosto 1977, n. 584, e quindi escluse dalla gara, le
 offerte che presenteranno una percentuale di ribasso  superiore  alla
 media  delle  percentuali  delle  offerte ammesse, incrementata di un
 valore percentuale pari al 5%".
    Venne  quindi  diramata  in  conformita' la lettera d'invito e nel
 giorno fissato 25 maggio 1988 venne tenuta la gara.
    Il  presidente, verificata la regolarita' delle offerte ed escluse
 quelle che non la presentavano, medio' tutte le  offerte  ammesse  ed
 escluse tutte quelle che presentavano un ribasso superiore alla media
 delle stesse offerte ammesse, che era risultata  positiva,  +  6,72%;
 procedette    quindi   all'aggiudicazione   a   favore   dell'attuale
 ricorrente,  che  aveva  presentato  l'offerta   non   anomala   piu'
 favorevole  per  l'amministrazione:  tale  aggiudicazione fu recepita
 appunto dalla comunita' con la delibera n. 60/1988.
    Questa delibera, peraltro, fu annullata dal Co.Re.Co. nella seduta
 del 22 giugno 1988  sul  presupposto  che  la  comunita'  aveva  male
 applicato  la  norma  dell'art.  17  della legge n. 67/1988, la quale
 imporrebbe di mediare tra loro, ai fini  di  verifica  dell'anomalia,
 solo le offerte in diminuzione.
    A   seguito   dell'annullamento,   la   comunita'   delibero'   di
 "rettificare  il   verbale   d'aggiudicazione"   conformemente   alle
 indicazioni  emergenti  dall'ordinanza  del  Co.Re.Co.:  sicche'  con
 delibera giuntale 20 luglio 1988, n. 89, la  comunita'  aggiudico'  i
 lavori  alla  Piemont-Cave,  che  risultava  migliore  offerente  non
 anomala in caso di media ( ex art. 17 della legge n. 67/1988) tra  le
 sole offerte in diminuzione.
    I  provvedimenti  impugnati  sarebbero  illegittimi per i seguenti
 motivi:
      1)  violazione di legge in relazione all'art. 17, secondo comma,
 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
    Tale  motivo  e' rivolto sia contro l'ordinanza 22 giugno 1988 del
 Co.Re.Co., sia contro la delibera della comunita' 20 luglio 1988,  n.
 89.
    E'  noto  che  la  legge finanziaria 1988, entrata in vigore il 14
 marzo  1988,  prevede  all'art.  17,  secondo  comma,  un  meccanismo
 "automatico"   di   verifica   delle  offerte  anomale,  che  conduce
 all'esclusione di quelle offerte "che presentano una  percentuale  di
 ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse,
 incrementata di un valoro percentuale, non inferiore  al  cinque  per
 cento, indicato nel bando o avviso di gara".
    E'  anche  noto che "nel caso di licitazione privata, sono ammesse
 offerte in aumento sin dal primo esperimento di gara" (art.  9  della
 legge  10  dicembre  1981,  n. 741, come modificato dall'art. 1 della
 legge 8 ottobre 1984,  n.  687).  Nell'ottica  di  questa  norma,  la
 comunita' ha ammesso al concorso anche offerte in aumento, cosi' come
 doveva fare.
    Il  giorno fissato per la gara l'amministrazione ha proceduto alla
 verifica di regolarita' delle  offerte  giusta  quanto  prevedeva  la
 lettera  d'invito ed ha quindi proceduto alla verifica dell'anomalia,
 mediando le percentuali delle offerte ammesse (quindi,  anche  quelle
 in  aumento)  ed  escludendo  quelle  che risultavano attestate al di
 sotto della media delle percentuali  che  si  era  venuta  a  creare,
 incrementata dal valore percentuale indicato.
    Questo modo d'operare era conforme a legge.
    Al  contrario, il Co.Re.Co., con l'ordinanza indicata in epigrafe,
 e la giunta della comunita', con la delibera n. 89/1988 hanno opinato
 che  l'art.  17, secondo comma, della legge n. 67/1988 vada letto nel
 senso che solo le offerte in ribasso debbano essere mediate  ai  fini
 della determinazione della "soglia d'anomalia". Tale interpretazione,
 pero', e' in contrasto con la legge perche' sacrifica la lettera e la
 ratio  della  norma. Infatti, non e' dato comprendere perche' debbano
 essere mediate non gia' tutte le offerte ammesse, ma solo  alcune  di
 esse  (quelle  in  diminuzione  rispetto alla base di gara); e non si
 comprende perche' si dovrebbe vanificare il sistema di gara prescelto
 (l'art.  1  lett.  a,  della legge n. 14/1973, che, coordinato con il
 gia' citato art. 9 della legge n. 741/1981, consente di  aggiudicarsi
 i  lavori  anche  presentando  offerte  in  aumento)  con  un sistema
 correttivo di  verifica  delle  offerte,  della  cui  legittimita'  e
 conformita' con le norme comunitarie e' lecito dubitare.
    Chi  la pensa come il Co.Re.Co., e come ha deliberato la comunita'
 in ottemperanza all'insegnamento dell'organo tutorio, sottolinea  che
 mediando  anche  le  offerte in aumento, in caso di media positiva la
 stessa base d'asta protrebbe essere anomala: anche questo e' un falso
 problema,  perche'  confonde il momento "progettuale" (che puo' anche
 non essere simmetrico, nelle conclusioni economiche, con le  esigenze
 imprenditoriali)  con  il momento della scelta del contraente, legato
 al sistema d'aggiudicazione prescelto.
    Non  vale,  infine,  il  rilievo  che la norma parla di esclusione
 delle offerte che presentano una percentuale di  "ribasso"  superiore
 alla  media  delle  percentuali  delle offerte ammesse: infatti, poco
 oltre, la norma usa il termine  "incrementata"  di  un  certo  valore
 percentuale  con  un  significato non coerente con quello aritmetico,
 con cio' dimostrando che il  legislatore,  nell'esprimere  il  chiaro
 concetto  che  voleva tradurre, non ha fatto i conti con la casistica
 che puo' presentarsi in esito ad una media algebrica.
    In   conclusione   i   due  provvedimenti  impugnati  appaiono  in
 violazione dell'art. 17, secondo comma,  della  legge  n.  67/1988  e
 devono essere annullati;
      2)   eccesso   di   potere  per  violazione  di  norme  interne.
 Contraddittorieta'. Perplessita'. Difetto di motivazione.
    Coerentemente  con la delibera 31 marzo 1988, n. 45, con cui aveva
 dato avvio alla gara, l'amministrazione aveva proceduto a gestire  la
 procedura  secondo le norme prescelte e rese note ai candidati con la
 lettera d'invito del  2  maggio  1988.  Quindi,  la  comunita'  aveva
 proceduto  all'aggiudicazione  dell'appalto ancora nel rispetto delle
 norme autolimitatrici che s'era dato.
    Inopinatamente,  e  senza motivare per quale ragione, la comunita'
 ha ottemperato all'ordinanza del Co.Re.Co. superando con disinvoltura
 ogni  limite  che  s'era  posta.  Cosi'  facendo,  non solo essa s'e'
 discostata dalle norme che s'era data  (in  attuazione  del  precetto
 legislativo),   ma   ha  anche  contraddetto  il  proprio  precedente
 comportamento  al  solo  scopo  di  "uniformarsi  alle   disposizioni
 comunicate col fonogramma" del Co.Re.Co.
    Siffatto  comportamento suscita ampie perplessita', tanto piu' che
 l'organo di controllo non impartisce "disposizioni", ma verifica solo
 la  legittimita'  di  atti amministrativi, ed e' comunque a sua volta
 sottoposto al controllo giurisdizionale.
    Va infine rilevato che la contraddittorieta' e' poi presente anche
 all'interno dell'atto che ha rettificato  l'aggiudicazione  in  danno
 dell'attuale  ricorrente:  infatti,  quest'atto (la piu' volte citata
 deliberazione  del  10  luglio  1987,  n.  89,  della  giunta   della
 comunita') contiene nel suo contesto come parte integrante il verbale
 d'aggiudicazione non rettificato,  che  prevede  l'aggiudicazione  in
 favore dell'attuale ricorrente.
    Si  costituivano le amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto
 del ricorso.
                             D I R I T T O
    Ritiene  il  tribunale che la questione posta dalla ricorrente non
 possa essere risolta scegliendo fra l'una o  l'altra  interpretazione
 dell'art. 17, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, avendo
 fondati motivi per ritenere che non sia manifestamente  infondato  il
 dubbio  di legittimita' costituzionale di tutta quanta la norma e del
 sistema  di  valutazione  della  anomalia  delle  offerte   da   essa
 introdotto.
    Va  detto in primo luogo, per opportuna chiarezza, che nel caso in
 esame non si tratta di una  gara  soggetta  alla  normativa  CEE,  in
 quanto  il  valore  di essa e' inferiore ad 1 milione di ECU, per cui
 son si pongono problemi di compatibilita' fra la  norma  in  esame  e
 l'ordinamento  comunitario,  ma  soltanto  si tratta di verificare la
 correttezza costituzionale della norma  all'interno  dell'ordinamento
 nazionale,  il che, in presenza di dubbi, comporta l'invio degli atti
 alla Corte costituzionale.
    L'art.  17,  secondo  comma,  della  legge  11  marzo 1988, n. 67,
 dispone che "sono considerate anomale, ai sensi dell'art.  24,  terzo
 comma,  della legge 8 agosto 1977, n. 584, e sono eslcuse dalla gara,
 le offerte che presentano una percentuale di ribasso  superiore  alla
 media  delle  percentuali  delle  offerte ammesse, incrementata di un
 valore percentuale non inferiore al 5%, che deve essere indicato  nel
 bando o nell'avviso di gara".
    Il dato letterale e' chiaro. La stazione appaltante deve calcolare
 la media delle percentuali delle offerte ammesse alla  gara,  ridurre
 la  media  del  valore  percentuale  stabilito  dal  bando,  e quindi
 escludere dalla gara le offerte che offrono un ribasso  superiore  al
 risultato ottenuto con le precedenti operazioni.
    Non  rileva  ai  fini  della  presente decisione ne' ai fini della
 valutazione della costituzionalita' della norma in esame stabilire se
 l'esclusione  per  anomalia  debba  colpire solo offerte in ribasso o
 possa colpire anche offerte in aumento che risultino pero'  inferiori
 alla media incrementata.
    Ad alimentare i dubbi sulla correttezza costituzionale della norma
 sembra bastare, infatti, il rilievo che secondo il  legislatore  puo'
 risultare  anomala  e deve quindi essere esclusa un'offerta che, dopo
 aver concorso a determinare la soglia di anomalia, risulti  inferiore
 alla media corretta.
    E'  dubbio che questo meccanismo della norma resista ad un'analisi
 finalizzata a verificarne la compatibilita' con  la  regola  di  buon
 andamento    dell'amministrazione,   di   cui   all'art.   97   della
 Costituzione.
    Innanzitutto   va   rilevato  che  la  formula  "sono  considerate
 anomale.... e sono escluse" ha carattere assolutamente  vincolante  e
 determina  un  automatismo  di  esclusione  che  non  lascia spazio a
 verifiche o valutazioni discrezionali della p.a. L'inciso  "ai  sensi
 dell'art.  24,  terzo  comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584", non
 puo'  avere  l'effetto  di  rendere  esperibile  il  procedimento  di
 vlutazione  dell'anomalia  previsto  da tale norma, perche', se cosi'
 fosse, sarebbe stato giocoforza che il legislatore dicesse "e possono
 essere  escluse"  ovvero  "... e devono essere sottoposte a verifica"
 quelle offerte cui si sarebbe bene addetta la qualifica di "sospette"
 e non ancora di "anomale".
   Le perplessita' sulla costituzionalita' della normativa nascono, in
 primo luogo, da questo automatismo dell'esclusione. E la  ragione  di
 cio'  e'  che nel caso di gara esperita ai sensi dell'art. 1 lett. a)
 (qual'e' la gara in esame) o dell'art. 1 lett.  d),  della  legge  n.
 14/1973,  l'amministrazione non determina limiti minimi e massimi fra
 i  quali  dovra'  collocarsi  l'offerta  vincente,  per  cui  l'unica
 garanzia che il sistema appresta per l'ammissione e' quel giudizio di
 anomalia che, pero', non e' rapportato al  costo  preventivato  delle
 opere.
    Il giudizio di anomalia, infatti, rappresenta nei casi in esame la
 conclusione di un calcolo matematico le cui componenti  sono  fornite
 esclusivamente  dai  concorrenti.  Il  che  presenta,  a giudizio del
 collegio, caratteri di irrazionalita' e di  irragionevolezza  che  si
 riflettono  inevitabilmente  sul buon andamento dell'amministrazione.
 Se e' giusto, infatti, che sia il mercato a determinare il  risultato
 della   gara,   quello  che  non  sembra  ammissibile  e'  che  venga
 paradossalmente  rimessa  al  mercato,  e  cioe'  ai  concorrenti  la
 qualificazione  di  un'offerta  come  anomala, e cioe' che sia esso a
 stabilire i margini di accettabilita' delle offerte.
    Se  e'  vero, infatti, che la funzione del controllo sull'anomalia
 e' quella di cautelare l'amministrazione dai giochi del mercato,  non
 ha  senso  ed  e'  chiaramente illogico affidare ai concorrenti ed al
 mercato stesso la  gestione  di  questa  attivita'  di  tutela  degli
 interessi della stazione appaltante.
    Il  fatto  e' che la qualificazione di un'offerta come anomala non
 puo' comportare un giudizio, una valutazione che solo il destinatario
 dell'offerta puo' fare.
    Ed  e'  proprio  per  coerenza  con  la  logica del nostro sistema
 amministrativo, per non dire con la logica tout court, che il sistema
 risultante dall'art. 24, terzo comma, della legge n. 584/1977 dispone
 la giusta regola secondo la quale l'anomalia deve essere  contestata,
 valutata e motivata.
    E'   invece   inconcepibile  un  sistema  come  quello  introdotto
 dall'art. 17, secondo comma, della legge 11 marzo 1988,  n.  67,  per
 effetto  del  quale  l'amministrazione e' costretta dai concorrenti a
 presumere anomale  offerte  che  possono  trovarsi  a  derivare  tale
 valutazione  non  dalla  verifica di esse con il prezzo-base proposto
 dall'amministrazione, ma da altre offerte che possono essere esse si'
 veramente  anomale  e  magari  proprio finalizzate ad escludere dalla
 gara concorrenti  che,  se  fosse  loro  consentito,  potrebbero  ben
 dimostrare  la  compatibilita'  della  loro  offerta  con la serieta'
 richiesta per la sua accettazione.
    In  questo modo si deve constatare che il legislatore ha aperto la
 via, escludendo ogni sindacato dell'amministrazione, ad  offerte  che
 possono  essere  finalizzate solo a spostare il livello di anomalia e
 quindi miranti ad escludere gratuitamente e senza appello offerte  al
 ribasso  rese  anomale  solo da anomale offerte, al rialzo, contro le
 quali ultime l'amministrazione nulla puo'.
    Un  sistema  che  consente  compartamenti  di questo genere sembra
 incompatibile  con  i  principi  di  buon  andamento  della  pubblica
 amministrazione.
    Di  questo  si  e'  reso  conto  di Co.Re.Co. nel caso in esame, e
 pertanto esso ha ritenuto di dover interpretare  l'art.  17,  secondo
 comma,  della  legge  11  marzo 1988, n. 67, come se dicesse che sono
 escluse  le  offerte  che  presentino  una  percentuale  di   ribasso
 superiore  alla  media  delle  percentuali delle offerte "in ribasso"
 ammesse, debitamente incrementata. Vale  a  dire,  il  meccanismo  di
 esclusione  automatica  funzionerebbe senza tener conto delle offerte
 in aumento. Tale interpretazione si basa sul rilievo  che  l'anomalia
 e'  sempe stata tradizionalmente ipotizzata nel nostro ordinamento in
 riferimento alle offerte in ribasso  (offerte  troppo  basse  pur  di
 vincere comunque la gara), e questo e' confermato anche dall'art. 17,
 secondo comma, in esame che prevede - come si e' rilevato gia'  prima
 -  l'esclusione  delle  offerte  che  presentano  una percentuale "di
 ribasso" superiore alla media,  cosi'  confermando  di  ritenere  che
 l'anomalia puo' essere solo in ribasso.
    In  questo  caso  la  stazione  appaltante, secondo il Co.Re. Co.,
 avrebbe  dovuto  effettuare  le  operazioni  previste  dall'art.  17,
 secondo  comma, con riferimento esclusivo alle offerte in ribasso ed,
 escluse cosi' le offerte che risultassero anomale, procedere  poi  al
 calcolo  dell'offerta  migliore mediando fra tutte le offerte rimaste
 in gara.
    Le difficolta' all'accoglimento di questa tesi interpretativa sono
 due. La prima e'  di  ordine  lettarale:  l'art.  17,  secondo  comma
 prevede  che la media sia calcolata fra le offerte ammesse, e non fra
 le offerte in ribasso ammesse. La seconda e'  costituita  ancora  una
 volta  dall'automatismo  dell'esclusione  conseguente  ad offerte non
 verificate e non verificabili. Tale automatismo sopravvive anche  nel
 sistema  interpretativo proposto dal Co.Re.Co. e non elimina il vizio
 insito  nella  delega  del   controllo   sull'anomalia   alle   parti
 interessate, che comporta una sostanziale rinuncia ad amministrare.
    A   cio'   va  aggiunto,  inoltre,  che  se  la  norma  della  cui
 costituzionalita' si dubita dovesse essere  in  effetti  interpretata
 nel  senso  che  anomale possono e devono essere ritenute solo quelle
 offerte che risultassero inferori sia alla media corretta  e  sia  al
 prezzo   a   base   d'asta,   ai  dubbi  suesposti  un  altro  se  ne
 aggiungerebbe. E' facile rilevare, infatti, come sia a causa  di  non
 corrette  valutazioni dell'amministrazione, sia a causa del tempo che
 puo' intercorrere fra la determinazione del  prezzo  a  base  d'asta,
 l'effettuazione  dell'offerta e la valutazione di essa, nulla esclude
 che  anche  le  offerte  in  aumento  possano  in   concreto   essere
 eccessivamente  basse  e  non  garantire  la  corretta esecuzione del
 contratto, senza per questo poter essere escluse in quanto anomale.
    Il  fatto e' che l'accelerazione delle procedure non sembra motivo
 sufficiente  per   rinunciare   a   verifiche   e   valutazioni   che
 costituiscono   l'essenza   e  il  momento  centrale  della  funzione
 amministrativa,  che  non  puo',  essere  relegata  a  recepire   con
 atteggiamento  notarile qualsiasi offerta cui ricollegare conclusioni
 necessitate.
    Da  queste  considerazioni il tribunale ritiene di dover trarre la
 conclusione che non sia manifestamente infondato il dubbio  circa  la
 conformita'  alle regole di buon andamento dell'amministrazione della
 norma espressa dall'art. 17, secondo  comma,  della  legge  11  marzo
 1988, n. 67.
    L'incompatibilita'   di   tale  norma  con  i  principi  di  buona
 amministrazione emerge pero' anche da altre considerazioni,  oltre  a
 quelle svolte in ordine all'automatismo dell'esclusione.
    Una volta che il legislatore abbia stabilito che l'amministrazione
 puo', procedere alla  valutazione  dell'anomalia  delle  offerte  (si
 noti:  delle  offerte,  e non del risultato della gara), sembra ovvio
 che la verifica dell'anomalia  debba  avvenire  prima  che  l'offerta
 sospetta  concorra  a determinare il risultato della gara, confluendo
 negli elementi da cui  e'  tratta  la  media.  Se  cosi'  non  fosse,
 l'offerta  anomala  falserebbe  il  conteggio  e  la  gara resterebbe
 comunque alterata. Ed infatti non a  caso  l'art.  24,  terzo  comma,
 della  legge  n.  584/1977  prevede  correttamente  e  logicamente la
 verifica delle offerte prima della loro  utilizzazione  ai  fini  del
 calcolo  dei  risultati della gara, perche' sarebbe comunque illogico
 utilizzare offerte che prima o poi risultino anomale.
    Anche  sotto  questo  profilo,  quindi,  sembra possibile dubitare
 della compatibilita'  della  norma  in  esame  con  l'art.  97  della
 Costituzione.
    A  questo  punto si impone, pero', una verifica circa la rilevanza
 della questione che si intende sollevare.
    Il   ricorso   e'   proposto   giustamente   non  solo  contro  la
 deliberazione con cui la comunita'  si  e'  adeguata  alla  decisione
 dell'organo  di  controllo,  ma  anche  contro l'atto di controllo e,
 quindi, contro l'interpretazione che l'organo di  controllo  ha  dato
 alla  norma. Il tribunale per i motivi suesposti non ritiene di poter
 accettare questa interpretazione, ma non puo' limitarsi ad  annullare
 l'atto  che  l'ha fatta propria, in quanto in questo modo darebbe pur
 sempre applicazione ad una norma della cui costituzionalita'  dubita.
 Nel  caso in esame, infatti, anche l'accoglimento del ricorso darebbe
 luogo  ad  una  concreta  applicazione  della   norma   di   sospetta
 costituzionalita',   consacrando  l'aggiudicazione  della  gara  alla
 ricorrente in  applicazione  del  criterio  stabilito  dall'art.  17,
 secondo comma, cosi' come interpretato dall'amministrazione. In altre
 parole,   si   consacrerebbe   l'accettazione   dell'automatismo   di
 valutazioni    effettuate   dalla   stazione   appaltante,   la   cui
 inaccettabilita' e' gia' stata illustrata.
    Ma  vi  e'  di  piu'. Nell'attuale sistema dei controlli, anche la
 decisione   della   Corte,   che   si    limitasse    a    dichiarare
 l'incostituzionalita'   della   norma   in   questione,  non  farebbe
 completamente giustizia. Se venisse meno, infatti, l'art. 17, secondo
 comma,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  questo  tribunale si
 troverebbe costretto ad annullare l'interpretazione che il  Co.Re.Co.
 ne  ha  data,  ma  la  conseguenza  sarebbe che - annullato l'atto di
 controllo e la decisione dell'amministrazione di adeguarsi ad esso  -
 diventerebbe   esecutiva   quell'aggiudicazione   che,   ancor  piu',
 dell'atto di controllo, ha fatto rigorosa  applicazione  della  norma
 nel frattempo dichiarata incostituzionale.
    Questo   risultato   paradossale  evidenzia  l'irrazionalita'  del
 vigente sistema dei controlli sugli atti dei  comuni  (e  degli  enti
 locali e delle unita' sanitarie locali in genere) quando sull'atto di
 controllo intervenga la verifica giurisdizionale.
    Il  caso  in  esame fa emergere in forma eccezionalmente chiara la
 difficolta' in cui piu' di una volta si viene a  trovare  il  giudice
 amministrativo  quando  oggetto dell'impugnazione e' un provvedimento
 dei Co.Re.Co.
    Il  sistema  in vigore e' tale, infatti, che la "consumazione" del
 potere di controllo per effetto del  provvedimento  emanato  entro  i
 venti  giorni  da  quando  l'atto  e'  pervenuto al Co.Re.Co. (che e'
 principio pacifico, di diritto vivente)  fa  si'  che  l'annullamento
 dell'atto  di  controllo da parte del giudice ammistrativo conferisca
 automatica esecutivita' all'atto che il  Co.Re.Co.  aveva  annullato,
 anche  se emergono manifesti motivi di illegittimita' dei quali pero'
 il Co.Re.Co. non si era dato carico.  In  altre  parole,  un  cattivo
 seppure  sacrosanto  annullamento  effettuato in sede di controllo fa
 si' che l'organo di giustizia amministrativa finisca con il conferire
 legittimita'  ad atti per altro verso dichiaratamente illegittimi (e,
 nel  caso  in   esame,   addirittura   applicativi   di   una   norma
 incostituzionale).
    Da  questa  difficile  situazione  si  uscirebbe se l'annullamento
 giurisdizionale dell'atto di controllo  facesse  rivivere  per  venti
 giorni  il potere di controllo del Co.Re.Co. e consentisse il riesame
 dell'atto sotto i profili a suo tempo non presi in considerazione. Il
 che  e'  ovviamente  possibile  solo attraverso una sentenza additiva
 della Corte costituzionale.
    Per  questa  via,  nel caso in esame, l'eventuale dichiarazione di
 incostituzionalita' dell'art. 17, secondo comma, della legge 11 marzo
 1988,   n.   67,   che   si   accompagnasse   alla  dichiarazione  di
 incostituzionalita' delle leggi sui controlli nella parte in cui  non
 prevedono   che   l'annullamento   dell'atto  di  controllo  negativo
 determini la reviviscenza del potere di controllo come se l'atto  non
 fosse  mai  stato  inviato  al  controllo  stesso,  consentirebbe  al
 Co.Re.Co., dopo l'annullamento del  suo  provvedimento  da  parte  di
 questo tribunale, di considerare costituita la valutazione automatica
 dell'anomalia con il sistema di cui all'art. 24, terzo  comma,  della
 legge n. 584/1977 e di rinviare nel merito all'amministrazione l'atto
 di aggiudicazione perche' valuti l'opportunita' di una verifica delle
 offerte  ovvero  di annullare la stessa per omessa motivazione su una
 mancata indagine istruttoria su aspetti di manifesta  anomalia  delle
 offerte.
    Solo    cosi'   sembra   possibile   recuperare   alla   giustizia
 amministrativa la sua funzione essenziale e non ridurla, per  effetto
 di  meccanismi  astratti, al ruolo inadatto di consacrazione notarile
 di comportamenti e di scelte ingiuste, quando non anticostituzionali.
                                P. Q. M.
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 17, secondo  comma,  della  legge  11  marzo
 1988,  n.  67,  in  relazione all'art. 97 della Costituzione, nonche'
 degli artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio  1953,  n.  62,  e  degli
 artt.  18  e 19 della legge regionale del Piemonte 12 agosto 1976, n.
 42,  e  successive  modificazioni  in  relazione  all'art.  97  della
 Costituzione   in   quato  non  prevedono  che,  dopo  l'annullamento
 giurisdizionale dell'atto negativo di controllo, il  controllo  debba
 essere  di  nuovo  esercitato nelle stesse forme e negli stessi tempi
 originariamente previsti;
    Sospende  il  presente  procedimento  ed ordina che gli atti siano
 immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata a cura della
 segreteria alle parti costituite nonche' al Presidente del  Consiglio
 dei  Ministri  ed al presidente della giunta regionale del Piemonte e
 che la stessa sia comunicata anche al  Presidente  della  Camera  dei
 deputati,  a  quello del Senato della Repubblica ed al presidente del
 consiglio regionale del Piemonte.
    Cosi'  deciso in Torino, nella camere di consiglio dell'11 gennaio
 1989.
                           (Seguono le firme)

 89C0439