N. 206 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 gennaio 1989
N. 206 Ordinanza emessa l'11 gennaio 1989 dal tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso promosso dall'imprese riunite Garzena S.p.a. ed altro contro la comunita' montana Pinerolese Pedomontano ed altri Appalto - Gara di appalto di opere pubbliche (fase di determinazione della media delle offerte prevista agli effetti della selezione delle stesse) - Esclusione dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata da un valore percentuale indicato nel bando o nell'avviso di gara - Esclusione di ogni sindacato dell'amministrazione sulle offerte al ribasso rese anomale da offerte al rialzo finalizzate a spostare il livello di anomalia - Violazione del principio del buon andamento della p.a. - Altra questione necessariamente connessa alla prima - Mancata previsione della reviviscenza del potere di controllo, nelle stesse forme e negli stessi tempi originariamente previsti, dopo l'annullamento in sede giurisdizionale dell'atto negativo di controllo del CO.RE.CO. (riguardante, nella specie, i provvedimenti del comune circa i presupposti della gara di appalto). (Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, seconda comma; legge 10 febbraio 1953, n. 62, artt. 59 e 60; legge regione Piemonte 12 agosto 1976, n. 42, artt. 18 e 19, e successive modificazioni). (Cost., art. 97).(GU n.17 del 26-4-1989 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1487/88, proposto dall'imprese riunite Garzena Sergio S.p.a. e Camardo Francesco, rappresentate e difese dall'avv. Claudio Piacentini, elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso in Torino, via Del Carmine n. 11, contro la comunita' montana Pinerolose Pedomontano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pier Costanzo Reineri, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Torino, via Del Carmine n. 11, la regione Piemonte, Co.Re.Co., in persona del presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sorniotto ed elettivamente domicialiata in Torino, p.zza Castello n. 165, e nei confronti della Piemont-Cave di Chiavassa A. e Figli S.n.c., in personale del legale rappresentante pro-temporre, non costituita, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione: 1. dell'ordinanza prot. 8759 del 2 giugno 1988 della sezione decentrata di Pinerolo del Co.Re.Co. della regione Piemonte, che ha annullato la deliberazione 1 giugno 1988, n. 60, della giunta della comunita' montana pinerolese Pedomontano; 2. della deliberazione 20 luglio 1988, n. 89, della giunta della comunita' montana pinerolese Pedomontano che ha approvato il verbale di gara con rettifica ed ha aggiudicato i lavori alla Piemont-Cave; 3. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenti con quelli impugnati. Visti gli atti e documenti depositati col ricorso; Visto l'atto di costituzione in giudizio della comunita' montana pinorolese e della regione Piemonte; Udito il relatore, cons. E. M. Barbieri e uditi, altresi', per la parte ricorrrente l'avv. Piacentini, per l'amministrazione intimata l'avv. Reineri e per la regione Piemonte l'avv. Scollo; Considerato in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O Con deliberazione 31 marzo 1988, n. 45, la comunita' montana si determino' ad appaltare i lavori per il "ripristino dei danni provocati dalle eccezionali avversita' atomosferiche del mese di gennaio 1987". Il sistema prescelto fu quello dell'art. 1 lett. a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14, con l'applicazione della norma di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per cui "saranno considerate anomale, ai sensi dell'art. 24, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, e quindi escluse dalla gara, le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale pari al 5%". Venne quindi diramata in conformita' la lettera d'invito e nel giorno fissato 25 maggio 1988 venne tenuta la gara. Il presidente, verificata la regolarita' delle offerte ed escluse quelle che non la presentavano, medio' tutte le offerte ammesse ed escluse tutte quelle che presentavano un ribasso superiore alla media delle stesse offerte ammesse, che era risultata positiva, + 6,72%; procedette quindi all'aggiudicazione a favore dell'attuale ricorrente, che aveva presentato l'offerta non anomala piu' favorevole per l'amministrazione: tale aggiudicazione fu recepita appunto dalla comunita' con la delibera n. 60/1988. Questa delibera, peraltro, fu annullata dal Co.Re.Co. nella seduta del 22 giugno 1988 sul presupposto che la comunita' aveva male applicato la norma dell'art. 17 della legge n. 67/1988, la quale imporrebbe di mediare tra loro, ai fini di verifica dell'anomalia, solo le offerte in diminuzione. A seguito dell'annullamento, la comunita' delibero' di "rettificare il verbale d'aggiudicazione" conformemente alle indicazioni emergenti dall'ordinanza del Co.Re.Co.: sicche' con delibera giuntale 20 luglio 1988, n. 89, la comunita' aggiudico' i lavori alla Piemont-Cave, che risultava migliore offerente non anomala in caso di media ( ex art. 17 della legge n. 67/1988) tra le sole offerte in diminuzione. I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per i seguenti motivi: 1) violazione di legge in relazione all'art. 17, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale motivo e' rivolto sia contro l'ordinanza 22 giugno 1988 del Co.Re.Co., sia contro la delibera della comunita' 20 luglio 1988, n. 89. E' noto che la legge finanziaria 1988, entrata in vigore il 14 marzo 1988, prevede all'art. 17, secondo comma, un meccanismo "automatico" di verifica delle offerte anomale, che conduce all'esclusione di quelle offerte "che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un valoro percentuale, non inferiore al cinque per cento, indicato nel bando o avviso di gara". E' anche noto che "nel caso di licitazione privata, sono ammesse offerte in aumento sin dal primo esperimento di gara" (art. 9 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, come modificato dall'art. 1 della legge 8 ottobre 1984, n. 687). Nell'ottica di questa norma, la comunita' ha ammesso al concorso anche offerte in aumento, cosi' come doveva fare. Il giorno fissato per la gara l'amministrazione ha proceduto alla verifica di regolarita' delle offerte giusta quanto prevedeva la lettera d'invito ed ha quindi proceduto alla verifica dell'anomalia, mediando le percentuali delle offerte ammesse (quindi, anche quelle in aumento) ed escludendo quelle che risultavano attestate al di sotto della media delle percentuali che si era venuta a creare, incrementata dal valore percentuale indicato. Questo modo d'operare era conforme a legge. Al contrario, il Co.Re.Co., con l'ordinanza indicata in epigrafe, e la giunta della comunita', con la delibera n. 89/1988 hanno opinato che l'art. 17, secondo comma, della legge n. 67/1988 vada letto nel senso che solo le offerte in ribasso debbano essere mediate ai fini della determinazione della "soglia d'anomalia". Tale interpretazione, pero', e' in contrasto con la legge perche' sacrifica la lettera e la ratio della norma. Infatti, non e' dato comprendere perche' debbano essere mediate non gia' tutte le offerte ammesse, ma solo alcune di esse (quelle in diminuzione rispetto alla base di gara); e non si comprende perche' si dovrebbe vanificare il sistema di gara prescelto (l'art. 1 lett. a, della legge n. 14/1973, che, coordinato con il gia' citato art. 9 della legge n. 741/1981, consente di aggiudicarsi i lavori anche presentando offerte in aumento) con un sistema correttivo di verifica delle offerte, della cui legittimita' e conformita' con le norme comunitarie e' lecito dubitare. Chi la pensa come il Co.Re.Co., e come ha deliberato la comunita' in ottemperanza all'insegnamento dell'organo tutorio, sottolinea che mediando anche le offerte in aumento, in caso di media positiva la stessa base d'asta protrebbe essere anomala: anche questo e' un falso problema, perche' confonde il momento "progettuale" (che puo' anche non essere simmetrico, nelle conclusioni economiche, con le esigenze imprenditoriali) con il momento della scelta del contraente, legato al sistema d'aggiudicazione prescelto. Non vale, infine, il rilievo che la norma parla di esclusione delle offerte che presentano una percentuale di "ribasso" superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse: infatti, poco oltre, la norma usa il termine "incrementata" di un certo valore percentuale con un significato non coerente con quello aritmetico, con cio' dimostrando che il legislatore, nell'esprimere il chiaro concetto che voleva tradurre, non ha fatto i conti con la casistica che puo' presentarsi in esito ad una media algebrica. In conclusione i due provvedimenti impugnati appaiono in violazione dell'art. 17, secondo comma, della legge n. 67/1988 e devono essere annullati; 2) eccesso di potere per violazione di norme interne. Contraddittorieta'. Perplessita'. Difetto di motivazione. Coerentemente con la delibera 31 marzo 1988, n. 45, con cui aveva dato avvio alla gara, l'amministrazione aveva proceduto a gestire la procedura secondo le norme prescelte e rese note ai candidati con la lettera d'invito del 2 maggio 1988. Quindi, la comunita' aveva proceduto all'aggiudicazione dell'appalto ancora nel rispetto delle norme autolimitatrici che s'era dato. Inopinatamente, e senza motivare per quale ragione, la comunita' ha ottemperato all'ordinanza del Co.Re.Co. superando con disinvoltura ogni limite che s'era posta. Cosi' facendo, non solo essa s'e' discostata dalle norme che s'era data (in attuazione del precetto legislativo), ma ha anche contraddetto il proprio precedente comportamento al solo scopo di "uniformarsi alle disposizioni comunicate col fonogramma" del Co.Re.Co. Siffatto comportamento suscita ampie perplessita', tanto piu' che l'organo di controllo non impartisce "disposizioni", ma verifica solo la legittimita' di atti amministrativi, ed e' comunque a sua volta sottoposto al controllo giurisdizionale. Va infine rilevato che la contraddittorieta' e' poi presente anche all'interno dell'atto che ha rettificato l'aggiudicazione in danno dell'attuale ricorrente: infatti, quest'atto (la piu' volte citata deliberazione del 10 luglio 1987, n. 89, della giunta della comunita') contiene nel suo contesto come parte integrante il verbale d'aggiudicazione non rettificato, che prevede l'aggiudicazione in favore dell'attuale ricorrente. Si costituivano le amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto del ricorso. D I R I T T O Ritiene il tribunale che la questione posta dalla ricorrente non possa essere risolta scegliendo fra l'una o l'altra interpretazione dell'art. 17, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, avendo fondati motivi per ritenere che non sia manifestamente infondato il dubbio di legittimita' costituzionale di tutta quanta la norma e del sistema di valutazione della anomalia delle offerte da essa introdotto. Va detto in primo luogo, per opportuna chiarezza, che nel caso in esame non si tratta di una gara soggetta alla normativa CEE, in quanto il valore di essa e' inferiore ad 1 milione di ECU, per cui son si pongono problemi di compatibilita' fra la norma in esame e l'ordinamento comunitario, ma soltanto si tratta di verificare la correttezza costituzionale della norma all'interno dell'ordinamento nazionale, il che, in presenza di dubbi, comporta l'invio degli atti alla Corte costituzionale. L'art. 17, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dispone che "sono considerate anomale, ai sensi dell'art. 24, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, e sono eslcuse dalla gara, le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale non inferiore al 5%, che deve essere indicato nel bando o nell'avviso di gara". Il dato letterale e' chiaro. La stazione appaltante deve calcolare la media delle percentuali delle offerte ammesse alla gara, ridurre la media del valore percentuale stabilito dal bando, e quindi escludere dalla gara le offerte che offrono un ribasso superiore al risultato ottenuto con le precedenti operazioni. Non rileva ai fini della presente decisione ne' ai fini della valutazione della costituzionalita' della norma in esame stabilire se l'esclusione per anomalia debba colpire solo offerte in ribasso o possa colpire anche offerte in aumento che risultino pero' inferiori alla media incrementata. Ad alimentare i dubbi sulla correttezza costituzionale della norma sembra bastare, infatti, il rilievo che secondo il legislatore puo' risultare anomala e deve quindi essere esclusa un'offerta che, dopo aver concorso a determinare la soglia di anomalia, risulti inferiore alla media corretta. E' dubbio che questo meccanismo della norma resista ad un'analisi finalizzata a verificarne la compatibilita' con la regola di buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione. Innanzitutto va rilevato che la formula "sono considerate anomale.... e sono escluse" ha carattere assolutamente vincolante e determina un automatismo di esclusione che non lascia spazio a verifiche o valutazioni discrezionali della p.a. L'inciso "ai sensi dell'art. 24, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584", non puo' avere l'effetto di rendere esperibile il procedimento di vlutazione dell'anomalia previsto da tale norma, perche', se cosi' fosse, sarebbe stato giocoforza che il legislatore dicesse "e possono essere escluse" ovvero "... e devono essere sottoposte a verifica" quelle offerte cui si sarebbe bene addetta la qualifica di "sospette" e non ancora di "anomale". Le perplessita' sulla costituzionalita' della normativa nascono, in primo luogo, da questo automatismo dell'esclusione. E la ragione di cio' e' che nel caso di gara esperita ai sensi dell'art. 1 lett. a) (qual'e' la gara in esame) o dell'art. 1 lett. d), della legge n. 14/1973, l'amministrazione non determina limiti minimi e massimi fra i quali dovra' collocarsi l'offerta vincente, per cui l'unica garanzia che il sistema appresta per l'ammissione e' quel giudizio di anomalia che, pero', non e' rapportato al costo preventivato delle opere. Il giudizio di anomalia, infatti, rappresenta nei casi in esame la conclusione di un calcolo matematico le cui componenti sono fornite esclusivamente dai concorrenti. Il che presenta, a giudizio del collegio, caratteri di irrazionalita' e di irragionevolezza che si riflettono inevitabilmente sul buon andamento dell'amministrazione. Se e' giusto, infatti, che sia il mercato a determinare il risultato della gara, quello che non sembra ammissibile e' che venga paradossalmente rimessa al mercato, e cioe' ai concorrenti la qualificazione di un'offerta come anomala, e cioe' che sia esso a stabilire i margini di accettabilita' delle offerte. Se e' vero, infatti, che la funzione del controllo sull'anomalia e' quella di cautelare l'amministrazione dai giochi del mercato, non ha senso ed e' chiaramente illogico affidare ai concorrenti ed al mercato stesso la gestione di questa attivita' di tutela degli interessi della stazione appaltante. Il fatto e' che la qualificazione di un'offerta come anomala non puo' comportare un giudizio, una valutazione che solo il destinatario dell'offerta puo' fare. Ed e' proprio per coerenza con la logica del nostro sistema amministrativo, per non dire con la logica tout court, che il sistema risultante dall'art. 24, terzo comma, della legge n. 584/1977 dispone la giusta regola secondo la quale l'anomalia deve essere contestata, valutata e motivata. E' invece inconcepibile un sistema come quello introdotto dall'art. 17, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per effetto del quale l'amministrazione e' costretta dai concorrenti a presumere anomale offerte che possono trovarsi a derivare tale valutazione non dalla verifica di esse con il prezzo-base proposto dall'amministrazione, ma da altre offerte che possono essere esse si' veramente anomale e magari proprio finalizzate ad escludere dalla gara concorrenti che, se fosse loro consentito, potrebbero ben dimostrare la compatibilita' della loro offerta con la serieta' richiesta per la sua accettazione. In questo modo si deve constatare che il legislatore ha aperto la via, escludendo ogni sindacato dell'amministrazione, ad offerte che possono essere finalizzate solo a spostare il livello di anomalia e quindi miranti ad escludere gratuitamente e senza appello offerte al ribasso rese anomale solo da anomale offerte, al rialzo, contro le quali ultime l'amministrazione nulla puo'. Un sistema che consente compartamenti di questo genere sembra incompatibile con i principi di buon andamento della pubblica amministrazione. Di questo si e' reso conto di Co.Re.Co. nel caso in esame, e pertanto esso ha ritenuto di dover interpretare l'art. 17, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come se dicesse che sono escluse le offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte "in ribasso" ammesse, debitamente incrementata. Vale a dire, il meccanismo di esclusione automatica funzionerebbe senza tener conto delle offerte in aumento. Tale interpretazione si basa sul rilievo che l'anomalia e' sempe stata tradizionalmente ipotizzata nel nostro ordinamento in riferimento alle offerte in ribasso (offerte troppo basse pur di vincere comunque la gara), e questo e' confermato anche dall'art. 17, secondo comma, in esame che prevede - come si e' rilevato gia' prima - l'esclusione delle offerte che presentano una percentuale "di ribasso" superiore alla media, cosi' confermando di ritenere che l'anomalia puo' essere solo in ribasso. In questo caso la stazione appaltante, secondo il Co.Re. Co., avrebbe dovuto effettuare le operazioni previste dall'art. 17, secondo comma, con riferimento esclusivo alle offerte in ribasso ed, escluse cosi' le offerte che risultassero anomale, procedere poi al calcolo dell'offerta migliore mediando fra tutte le offerte rimaste in gara. Le difficolta' all'accoglimento di questa tesi interpretativa sono due. La prima e' di ordine lettarale: l'art. 17, secondo comma prevede che la media sia calcolata fra le offerte ammesse, e non fra le offerte in ribasso ammesse. La seconda e' costituita ancora una volta dall'automatismo dell'esclusione conseguente ad offerte non verificate e non verificabili. Tale automatismo sopravvive anche nel sistema interpretativo proposto dal Co.Re.Co. e non elimina il vizio insito nella delega del controllo sull'anomalia alle parti interessate, che comporta una sostanziale rinuncia ad amministrare. A cio' va aggiunto, inoltre, che se la norma della cui costituzionalita' si dubita dovesse essere in effetti interpretata nel senso che anomale possono e devono essere ritenute solo quelle offerte che risultassero inferori sia alla media corretta e sia al prezzo a base d'asta, ai dubbi suesposti un altro se ne aggiungerebbe. E' facile rilevare, infatti, come sia a causa di non corrette valutazioni dell'amministrazione, sia a causa del tempo che puo' intercorrere fra la determinazione del prezzo a base d'asta, l'effettuazione dell'offerta e la valutazione di essa, nulla esclude che anche le offerte in aumento possano in concreto essere eccessivamente basse e non garantire la corretta esecuzione del contratto, senza per questo poter essere escluse in quanto anomale. Il fatto e' che l'accelerazione delle procedure non sembra motivo sufficiente per rinunciare a verifiche e valutazioni che costituiscono l'essenza e il momento centrale della funzione amministrativa, che non puo', essere relegata a recepire con atteggiamento notarile qualsiasi offerta cui ricollegare conclusioni necessitate. Da queste considerazioni il tribunale ritiene di dover trarre la conclusione che non sia manifestamente infondato il dubbio circa la conformita' alle regole di buon andamento dell'amministrazione della norma espressa dall'art. 17, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67. L'incompatibilita' di tale norma con i principi di buona amministrazione emerge pero' anche da altre considerazioni, oltre a quelle svolte in ordine all'automatismo dell'esclusione. Una volta che il legislatore abbia stabilito che l'amministrazione puo', procedere alla valutazione dell'anomalia delle offerte (si noti: delle offerte, e non del risultato della gara), sembra ovvio che la verifica dell'anomalia debba avvenire prima che l'offerta sospetta concorra a determinare il risultato della gara, confluendo negli elementi da cui e' tratta la media. Se cosi' non fosse, l'offerta anomala falserebbe il conteggio e la gara resterebbe comunque alterata. Ed infatti non a caso l'art. 24, terzo comma, della legge n. 584/1977 prevede correttamente e logicamente la verifica delle offerte prima della loro utilizzazione ai fini del calcolo dei risultati della gara, perche' sarebbe comunque illogico utilizzare offerte che prima o poi risultino anomale. Anche sotto questo profilo, quindi, sembra possibile dubitare della compatibilita' della norma in esame con l'art. 97 della Costituzione. A questo punto si impone, pero', una verifica circa la rilevanza della questione che si intende sollevare. Il ricorso e' proposto giustamente non solo contro la deliberazione con cui la comunita' si e' adeguata alla decisione dell'organo di controllo, ma anche contro l'atto di controllo e, quindi, contro l'interpretazione che l'organo di controllo ha dato alla norma. Il tribunale per i motivi suesposti non ritiene di poter accettare questa interpretazione, ma non puo' limitarsi ad annullare l'atto che l'ha fatta propria, in quanto in questo modo darebbe pur sempre applicazione ad una norma della cui costituzionalita' dubita. Nel caso in esame, infatti, anche l'accoglimento del ricorso darebbe luogo ad una concreta applicazione della norma di sospetta costituzionalita', consacrando l'aggiudicazione della gara alla ricorrente in applicazione del criterio stabilito dall'art. 17, secondo comma, cosi' come interpretato dall'amministrazione. In altre parole, si consacrerebbe l'accettazione dell'automatismo di valutazioni effettuate dalla stazione appaltante, la cui inaccettabilita' e' gia' stata illustrata. Ma vi e' di piu'. Nell'attuale sistema dei controlli, anche la decisione della Corte, che si limitasse a dichiarare l'incostituzionalita' della norma in questione, non farebbe completamente giustizia. Se venisse meno, infatti, l'art. 17, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, questo tribunale si troverebbe costretto ad annullare l'interpretazione che il Co.Re.Co. ne ha data, ma la conseguenza sarebbe che - annullato l'atto di controllo e la decisione dell'amministrazione di adeguarsi ad esso - diventerebbe esecutiva quell'aggiudicazione che, ancor piu', dell'atto di controllo, ha fatto rigorosa applicazione della norma nel frattempo dichiarata incostituzionale. Questo risultato paradossale evidenzia l'irrazionalita' del vigente sistema dei controlli sugli atti dei comuni (e degli enti locali e delle unita' sanitarie locali in genere) quando sull'atto di controllo intervenga la verifica giurisdizionale. Il caso in esame fa emergere in forma eccezionalmente chiara la difficolta' in cui piu' di una volta si viene a trovare il giudice amministrativo quando oggetto dell'impugnazione e' un provvedimento dei Co.Re.Co. Il sistema in vigore e' tale, infatti, che la "consumazione" del potere di controllo per effetto del provvedimento emanato entro i venti giorni da quando l'atto e' pervenuto al Co.Re.Co. (che e' principio pacifico, di diritto vivente) fa si' che l'annullamento dell'atto di controllo da parte del giudice ammistrativo conferisca automatica esecutivita' all'atto che il Co.Re.Co. aveva annullato, anche se emergono manifesti motivi di illegittimita' dei quali pero' il Co.Re.Co. non si era dato carico. In altre parole, un cattivo seppure sacrosanto annullamento effettuato in sede di controllo fa si' che l'organo di giustizia amministrativa finisca con il conferire legittimita' ad atti per altro verso dichiaratamente illegittimi (e, nel caso in esame, addirittura applicativi di una norma incostituzionale). Da questa difficile situazione si uscirebbe se l'annullamento giurisdizionale dell'atto di controllo facesse rivivere per venti giorni il potere di controllo del Co.Re.Co. e consentisse il riesame dell'atto sotto i profili a suo tempo non presi in considerazione. Il che e' ovviamente possibile solo attraverso una sentenza additiva della Corte costituzionale. Per questa via, nel caso in esame, l'eventuale dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 17, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che si accompagnasse alla dichiarazione di incostituzionalita' delle leggi sui controlli nella parte in cui non prevedono che l'annullamento dell'atto di controllo negativo determini la reviviscenza del potere di controllo come se l'atto non fosse mai stato inviato al controllo stesso, consentirebbe al Co.Re.Co., dopo l'annullamento del suo provvedimento da parte di questo tribunale, di considerare costituita la valutazione automatica dell'anomalia con il sistema di cui all'art. 24, terzo comma, della legge n. 584/1977 e di rinviare nel merito all'amministrazione l'atto di aggiudicazione perche' valuti l'opportunita' di una verifica delle offerte ovvero di annullare la stessa per omessa motivazione su una mancata indagine istruttoria su aspetti di manifesta anomalia delle offerte. Solo cosi' sembra possibile recuperare alla giustizia amministrativa la sua funzione essenziale e non ridurla, per effetto di meccanismi astratti, al ruolo inadatto di consacrazione notarile di comportamenti e di scelte ingiuste, quando non anticostituzionali.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in relazione all'art. 97 della Costituzione, nonche' degli artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e degli artt. 18 e 19 della legge regionale del Piemonte 12 agosto 1976, n. 42, e successive modificazioni in relazione all'art. 97 della Costituzione in quato non prevedono che, dopo l'annullamento giurisdizionale dell'atto negativo di controllo, il controllo debba essere di nuovo esercitato nelle stesse forme e negli stessi tempi originariamente previsti; Sospende il presente procedimento ed ordina che gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della segreteria alle parti costituite nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al presidente della giunta regionale del Piemonte e che la stessa sia comunicata anche al Presidente della Camera dei deputati, a quello del Senato della Repubblica ed al presidente del consiglio regionale del Piemonte. Cosi' deciso in Torino, nella camere di consiglio dell'11 gennaio 1989. (Seguono le firme) 89C0439