N. 208 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 febbraio 1989

                                 N. 208
 Ordinanza  emessa  il  2  febbraio  1989  dal tribunale di Trento nel
 procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Garage Plose S.n.c.
 Previdenza  e assistenza - Contributi da versare all'I.N.P.S. Impresa
 artigiana - Individuazione dei requisiti oggettivi e  soggettivi,  ai
 fini  previdenziali,  mediante  leggi  regionali  cui rinvia la norma
 impugnata - Ingiustificata disparita' di  trattamento  delle  imprese
 artigiane,  per  i  diversi  criteri di individuazione adottati dalle
 leggi della provincia di Bolzano  applicabili  in  materia,  rispetto
 alle leggi statali.
 (Legge  29  febbraio  1988, n. 48, art. 5, nono comma; legge 8 agosto
 1985, n. 443, art. 13, sesto comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.17 del 26-4-1989 )
                              IL TRIBUNALE
    Premesso  che  con  ricorso al pretore del lavoro di Bolzano dd. 6
 novembre 1981 la S.n.c. Garage Plose proponeva opposizione evverso la
 ingiunzione  di  pagamento  della  somma  di  L. 13.393.400 in favore
 dell'I.N.P.S., a titolo di contributi e sanzioni civili,  emessa  nei
 confronti  della medesima S.n.c. il 26 settembre 1981 e fondata sulla
 perdita della qualifica di societa' artigiana per supero  del  numero
 massimo dei dipendenti;
      che  la  societa'  opponente  assumeva la inapplicabilita' della
 normativa  statale  (legge  n.  860/1/956)  per  avere  la  provincia
 autonoma  di  Bolzano  potesta'  normativa  esclusiva  in  materia di
 artigianato, ed in quanto la normativa provinciale (legge n.  7/1956,
 legge n. 3/1981) non contemplava il limite numerico di cui alla legge
 statale;
      che  nel  costituirsi  in giudizio l'I.N.P.S. eccepiva la natura
 meramente  dichiarativa  e  non  costitutiva  dell'iscrizione   della
 societa'  negli  albi  degli  artigiani  in  base  alla  legislazione
 provinciale;
      che con sentenza n. 427/1982 il pretore respingeva l'opposizione
 che veniva invece accolta dal tribunale di Bolzano, su appello  della
 S.n.c. Garge Plose, con sentenza n. 1431/1983;
      che  avverso  tale  ultimo  provvedimento proponeva ricorso alla
 Corte di cassazione l'I.N.P.S.;
      che  con sentenza n. 7020/1986 la Corte, accogliendo il ricorso,
 cassava l'impugnata sentenza rinviando le parti per un nuovo giudizio
 davanti a questo tribunale;
      che  la  Corte  assumeva a fondamento della propria decisione la
 non estensibilita' della normativa provinciale in tema di artigianato
 al  settore  provinciale, fondando su tale interpretazione limitativa
 della  legge  provinciale  la   compatibilita'   della   stessa   con
 l'ordinamento costituzionale;
    Premesso  altresi' che con ricorso dd. 5 settembre 1987 l'I.N.P.S.
 ha provveduto a riassumere davanti a questo tribunale il procedimento
 e che la S.n.c. Garage Plose vi si e' ritualmente costituita;
    Letti gli atti processuali e udite le parti in pubblica udienza;
    Il collegio;
                          OSSERVA QUANTO SEGUE
    Con decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 358, convertito in legge 29
 febbraio  1988,  n.  48,  si  stabilisce  (art.  5  nono  comma)   ad
 interpretazione dell'art. 13, sesto comma, della legge 8 agosto 1985,
 n. 443,  che  l'efficacia  costitutiva  dell'iscrizione  dell'impresa
 artigiana  negli  albi,  disciplinata dalla provincia autonoma avente
 competenza primaria in materia di artigianato fa stato  a  tutti  gli
 effetti   ivi   compresa   la   definizione   dell'impresa   a   fini
 previdenziali.
    Prescindendosi   in   questa   sede   da  ogni  valutazione  sullo
 scofinamento,  che  in  base  alle  suddette  leggi  statali,   viene
 realizzato   dalla   normativa  provinciale  in  un  settore,  quello
 previdenziale,  riservato  al  legislatore   nazionale   nonche'   al
 contrasto  in  cui  tale  normativa  pare  farsi rispetto ai principi
 fondamentali  dell'ordinamento  statale,  va  comunque  rilevata   la
 disparita'  di  trattamento  che,  in  violazione  dell'art.  3 della
 Costituzione, le suddette leggi statali attuano fra i cittadini.
    Non pare infatti giustificabile che per il solo fatto di risiedere
 nella provincia autonoma e di  gestire  ivi  la  propria  impresa,  i
 cittadini di quella provincia vengano a fruire, attraverso il diverso
 parametro  di  valutazione  sul  carattere  artigiano   dell'impresa,
 stabilito  dalla  norma locale, di cospicui benefici previdenziali, a
 differenza dei cittadini residenti nel resto dello Stato che  versano
 nelle  stesse  condizioni.  Ne'  puo'  ragionevolmente  assumersi una
 diversita' di situazioni, come  tale  suscettibile  di  differenziata
 regolamentazione,   fra   i   titolari  di  imprese  aventi  analoghe
 caratteristiche ed egual numero di dipendenti in relazione alla  loro
 sola differente collocazione geografica. Peraltro tale disuguaglianza
 non puo' trovare  fondamento  nell'autonoma  potesta'  legislativa  e
 regolamentare  della provincia di Bolzano, atteso che, come detto, la
 materia previdenziale non rientra nell'ambito di tale potesta'.
    Il  diverso  trattamento  non  appare  viceversa  censurabile  con
 riferimento allo stretto ambito del settore artigianale ed in  questi
 limiti   e'  certamente  consentito  alla  provincia  di  Bolzano  di
 stabilire con legge diversi requisiti per l'iscrizione delle  imprese
 negli  albi  artigiani: correlativamente non puo' censurarsi sotto il
 profilo costituzionale la  legge  nazionale  laddove  riconosce  tale
 potesta'  e  conferisce  valore  costitutivo  al riconoscimento della
 qualifica artigianale in base all'iscrizione negli albi. Tutto questo
 discorda  infatti  dalla competenza legislativa primaria riconosciuta
 alla provincia di Bolzano. La legge  statale  appare  censurabile  di
 incostituzionalita'  laddove  estende  gli  effetti  di  tale diversa
 regolamentazione anche al settore previdenziale, in un  ambito  cioe'
 sottratto  alla  competenza legislativa di quella provincia autonoma,
 creando nel contempo un'evidente  situazione  di  disuguaglianza  tra
 situazioni  oggettivamente identiche. La questione della legittimita'
 costituzionale degli artt. 5, nono comma,  della  legge  29  febbraio
 1988, n. 48, e 13, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, in
 relazione  all'art.  3  della  Costituzione,  non   appare   pertanto
 manifestamente  infondata,  mentre  indubbia  e'  la sua rilevanza in
 ordine alla decisione della presente vertenza.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina  che  la  presente ordinanza venga notificata al Presidente
 del Consiglio  e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento;
    Manda alla cancelleria per l'esecuzione.
                           (Seguono le firme)

 89C0441