N. 211 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 1988
N. 211 Ordinanza emessa il 16 dicembre 1988 dal tribunale di Forli' nel procedimento penale a carico di Grifoni Giancarlo Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassativita' della fattispecie penale. (Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7). (Cost., artt. 3 e 25).(GU n.17 del 26-4-1989 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza visti gli atti del procedimento penale n. 279/88 r.g. a carico di Grifoni Giancarlo imputato del reato previsto dall'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982, solleva questione di legittimita' costituzionale della citata norma per contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 3, della Costituzione, anche su eccezione della difesa. Il tribunale ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 con riferimento agli artt. 25l secondo comma, e 3, della Costituzione nella parte in cui la norma in esame descrive l'evento del reato. Quanto alla rilevanza della sollevata questione basta sottolineare che ove la norma fosse dichiarata costituzionalmente illegittima verrebbe meno la stessa fattispecie criminosa per difetto di uno dei suoi elementi costitutivi. In merito alla non manifesta infondatezza e' evidente che mancando nella disposizione normativa qualunque criterio che consenta di determinare la portata dell'aggettivo rilevante, l'espressione contenuta nella legge non permette di individuare con certezza il precetto. Peraltro il divieto di analogia stabilito in materia penale dall'art. 12 delle preleggi preclude la possibilita' di estendere alla fattispecie in parola i criteri fissati da altre norme della stessa legge quali soglie di punibilita' di altri illeciti penali. Ne deriva che la dizione della norma non permette di individuare con precisione la condotta penalmente rilevante con conseguente violazione del principio di tassativita' e di quello di uguaglianza nell'ipotesi di contrastanti applicazioni della legge.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione; Ordina la sospensione del presente processo; Dispone la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale, nonche' la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Forli', addi' 16 dicembre 1988 Il Presidente: (firma illeggibile) 89C0444