N. 27 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 aprile 1989

                                 N. 27
          Ricorso depositato in cancelleria il 14 aprile 1989
                     (della regione Emilia-Romagna)
 Comunita'  europea  - Attuazione di direttive, regolamenti, decisioni
 ed altri obblighi comunitari -  Eventuali  inadempienze  regionali  -
 Previsto   intervento   sostitutivo  effettuato  da  una  commissione
 presieduta dal commissario di Governo  e  nominata  con  decreto  del
 Presidente  del  Consiglio dei Ministri - Illegittima invasione delle
 competenze legislative ed amministrative della regione Richiamo  alla
 sentenza n. 177/1988.
 (Legge 9 marzo 1989, n. 86, art. 11).
 (Cost., artt. 117, 118, 119, 121, seconda comma, e 124).
(GU n.17 del 26-4-1989 )
   Ricorso  per  la  regione Emilia-Romagna, in persona del presidente
 pro-tempore della giunta regionale Luciano Guerzoni, rappresentata  e
 difesa  per  procura  a  margine  del presente atto dall'avv. Alberto
 Predieri e presso il suo studio elettivamente  domiciliata  in  Roma,
 via Nazionale n. 230, giusta deliberazione n. 1296 del 6 aprile 1989,
 contro il Presidente del Consiglio dei  Ministri  per  l'annullamento
 dell'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86.
    L'art. 11 della legge n. 86/1989 prevede un'intervento sostitutivo
 nel caso  di  inattivita'  regionale  nell'attuazione  di  direttive,
 regolamenti decisioni comunitarie e altri obblighi previsti nell'art.
 1, primo comma, della legge. E' previsto che  tale  intervento  venga
 effettuato,  qualora  fosse  necessario,  da una commissione composta
 secondo quanto e' stabilito dal secondo comma dell'art. 6 e  nominata
 con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. Di tale
 commissione fa parte come presidente il commissario di Governo.
    La  norma  posta  dall'art.  11  invade  le  competenze  regionali
 violando gli artt. 117, 118, 119 della  Costituzione,  l'art.  124  e
 l'art. 121, secondo comma, perche' disciplinano il potere sostitutivo
 che  puo'  essere  esercitato  per  insegnamento  della  Corte  nella
 sentenza n. 177/1988 solo dal governo nello specifico senso dell'art.
 92 della Costituzione con  le  garanzie  sostanziali  e  procedurali,
 comprese  l'esigenza  del rispetto della regola di proporzionalita' e
 con esclusione di attribuzione di controllo ad un organo che,  sempre
 per  insegnamento  della  Corte  costituzionale, non si identifica in
 nessuno degli organi che l'art. 92 comprende nel concetto di  governo
 e  al quale l'art. 124 non attribuisce un potere del genere di quello
 che gli conferirebbe la legge qui impugnata (cosi' come quella a  suo
 tempo dichiarata illegittima dalla Corte nella ricordata sentenza).
    La  Corte  ha  statuito  "che forme di controllo sostitutivo siano
 imputabili  dalla  legge   soltanto   ad   organi   che   per   poter
 legittimamente   adottare   indirizzi  od  esercitare  controlli  nei
 confronti dell'amministrazione regionale e della relativa istanza  di
 vertice (la giunta ) non possono essere che organi di governo".
    "E'  solo  su questo piano, infatti che operano organi in grado di
 vigilare sull'unitarieta' e  sul  buon  andamento  della  complessiva
 amministrazione  pubblica  e che possono intervenire nei confronti di
 autonomie costituzionalmente tutelate  con  poteri  cosi'  penetranti
 come  quelli  sostitutivi  nel  rispetto  delle garanzie fondamentali
 proprie del nostro sistema costituzionale, prima fra tutte quella  di
 doverne rispondere al Parlamento nazionale".
    Orbene,  nel  nostro  caso,  tutto  cio' e' ancora piu' valido dal
 momento che l'attivita' di  attuazione  della  normativa  comunitaria
 prevista   dall'art.   1   della   legge   n.  86/1988  non  e'  solo
 provvedimentale ma e' anche normativa,  ovviamente  trattandosi,  per
 quanto  riguarda  l'art.  11  della  legge  medesima,  di  normazione
 secondaria con la  quale  si  puo'  dare  attuazione  a  direttive  e
 particolarmente a regolamenti.
    Tale normazione e' di competenza dell'art. 121, secondo comma, del
 consiglio regionale:  cosicche'  tutto  cio'  che  la  Corte  dice  a
 proposito  della  giunta  vale,  a  maggior ragione, per il consiglio
 regionale.
    E'  evidente  che  la formazione di atti sostitutivi nei confronti
 del consiglio regionale non puo' essere affidata ad  una  commissione
 presieduta  dal commissario del governo, privo di per se' di funzioni
 di tale genere, e che tale resta anche se  affiancato  da  altre  due
 persone, e che non puo' sostituirsi al governo di cui parla l'art. 92
 della Costituzione, tanto meno nel compiere  un'attivita'  normativa,
 formando   regolamenti   di   esecuzione   di  norme  comunitarie  in
 sotituzione del consiglio.
    La   norma  appare,  dunque,  lesiva  delle  competenze  regionali
 riconosciute dalla costituzione e pertanto.
                                P. Q. M.
    Si chiede l'annullamento dell'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n.
 86, per contrasto con gli artt. 117, 118,  119,  della  Costituzione,
 124, 121, secondo comma, della costituzione.
      Roma, addi' 7 aprile 1989
                         Avv. Alberto PREDIERI

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